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Nuove regole UE sul “design digitale”: costi, strategie e opportunità per le imprese

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Edoardo Gasparetto
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La riforma del design nell’Unione Europea introduce cambiamenti rilevanti per imprese e professionisti, con nuove regole su registrazione, costi e protezione dei design digitali. Il Regolamento (UE) 2024/2822, in vigore dal 1° maggio 2025, e la Direttiva (UE) 2024/2823, da recepire entro il 9 dicembre 2027, puntano a modernizzare il sistema, offrendo maggior flessibilità e nuove opportunità di tutela. Mentre l’Europa semplifica e potenzia la protezione del design, le imprese che operano su mercati internazionali dovranno adattare le proprie strategie per garantire una tutela efficace anche fuori dall’UE. Scopri in dettaglio cosa cambia e quali sono le migliori strategie di registrazione e difesa del design nel mercato globale.

Nuove regole UE sul design registrato: cosa cambia e quanto costa

La riforma del diritto del design in Europa introduce cambiamenti rilevanti per imprese e professionisti, con effetti diretti su strategie di registrazione, costi e durata della protezione. Il Regolamento (UE) 2024/2822, applicabile dal 1° maggio 2025, e la Direttiva (UE) 2024/2823, da recepire entro il 9 dicembre 2027, puntano a modernizzare il sistema europeo, migliorando accessibilità e chiarezza.

Le principali novità riguardano:

  • Estensione della protezione ai design digitali, inclusi interfacce grafiche, icone e elementi virtuali.
  • Aggiornamento delle definizioni di “prodotto” e “disegno”, per adeguarsi alle evoluzioni tecnologiche e di mercato.
  • Maggiore flessibilità nella registrazione multipla, ora possibile anche per design appartenenti a diverse categorie merceologiche.
  • Riforma della disciplina dei pezzi di ricambio, con nuove regole per favorire la concorrenza e la libertà di riparazione.

Il regolamento introduce un sistema uniforme in tutta l’Unione Europea, eliminando disparità tra gli ordinamenti nazionali. La direttiva, invece, dovrà essere recepita dai singoli Stati membri, lasciando margini di adattamento che potrebbero generare differenze normative tra i vari Paesi. Questo significa che le imprese dovranno monitorare attentamente l’evoluzione legislativa locale, per garantire una protezione efficace dei propri asset di design.

Un cambiamento significativo riguarda la registrazione multipla, che diventa più vantaggiosa. In passato, chi voleva proteggere un design applicabile a diversi settori doveva presentare più domande, con costi maggiorati. Ora sarà possibile registrare più design appartenenti a categorie diverse con un’unica domanda, un’opportunità preziosa per chi tutela loghi, motivi decorativi o interfacce grafiche applicabili a più settori.

Le tariffe per la registrazione multipla rimangono invariate, con un costo di:

  • €350 per un design,
  • €525 per due design,
  • €1.050 per cinque design,
  • fino a €5.125 per cinquanta design.

Se la registrazione iniziale diventa più accessibile, i rinnovi saranno più onerosi, con aumenti fino a 3-4 volte per il 3° e 4° rinnovo. Questo aspetto avrà un impatto significativo sui settori con cicli di vita brevi, come moda e arredamento, dove mantenere la protezione oltre i 15 anni potrebbe risultare troppo costoso. Per il design industriale, il branding e i prodotti con lunga permanenza sul mercato, sarà fondamentale valutare con attenzione la sostenibilità economica della protezione nel tempo.

Con queste nuove regole, diventa essenziale adottare una strategia di registrazione più attenta. Sfruttare al massimo la registrazione multipla, valutare se proteggere il design in più settori e pianificare con attenzione i rinnovi sono scelte cruciali per ottimizzare i costi e massimizzare la tutela. Inoltre, chi opera su mercati internazionali dovrà seguire da vicino il recepimento della Direttiva nei vari Paesi, per evitare di trovarsi scoperto in alcuni mercati.

Il nuovo “design digitale”: UE vs. US

La riforma del diritto del design in Europa rafforza e chiarisce la tutela dei design digitali, aggiornando le definizioni di prodotto e disegno o modello per adattarle alle esigenze del mercato attuale. Se già in passato la protezione era possibile, la normativa ora specifica espressamente che anche elementi virtuali possono essere tutelati, eliminando dubbi interpretativi e rendendo la registrazione più accessibile.

Secondo l’articolo 3 del Regolamento (UE) 2024/2822 e l’articolo 2 della Direttiva (UE) 2024/2823, la definizione di prodotto comprende:

qualsiasi oggetto industriale o artigianale, diverso dai programmi per elaboratori, indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o sia reso in forma non fisica, compresi:

– gli imballaggi, gli assortimenti di articoli, la disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno e le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso;

– le opere o i simboli grafici, i loghi, i motivi decorativi per superfici, i caratteri tipografici e le interfacce grafiche utente.

Di conseguenza, anche gli oggetti virtuali – come interfacce grafiche, modelli 3D per realtà aumentata e virtuale, motivi decorativi digitali e icone animate – possono essere protetti come design registrati, purché rispettino i requisiti di novità e carattere individuale.

Anche la definizione di disegno o modello è stata aggiornata per includere elementi dinamici:

l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche, in particolare le linee, i contorni, i colori, la forma, la struttura superficiale e/o i materiali, del prodotto stesso e/o della sua decorazione, compresi il movimento, le transizioni o qualsiasi altro tipo di animazione di tali caratteristiche.”

Questo significa che possono essere tutelate transizioni, animazioni e cambi di stato, elementi essenziali nelle interfacce utente e nei prodotti digitali interattivi. Se in passato la protezione di questi aspetti era lasciata a interpretazioni giurisprudenziali, oggi la normativa li riconosce esplicitamente, garantendo ai designer digitali una tutela più chiara ed efficace.

Negli Stati Uniti, il Design Patent protegge il design ornamentale di un “articolo di fabbricazione” ai sensi del 35 U.S.C. 171. Tuttavia, secondo le linee guida dell’USPTO, un design digitale può essere brevettato solo se rappresentato su un dispositivo fisico. In altre parole:

  • Interfacce grafiche, icone e animazioni possono ottenere un Design Patent, ma solo se raffigurate su un dispositivo come uno schermo di smartphone o un computer.
  • Non è possibile brevettare un design digitale isolato (ad esempio, un’icona senza riferimento a un supporto fisico).

L’USPTO chiarisce questo principio nella sua guida ufficiale per le domande di Design Patent:

A computer-generated icon shown on a display panel is eligible for a design patent if the icon is embodied in an article of manufacture and is integral to the operation of the computer displaying it.
(cfr. USPTO, Design Patent Application Guide, Sez. 1504.01 (a)).

In Europa, invece, la protezione non richiede l’associazione del design a un dispositivo fisico. Il Regolamento (UE) 2024/2822 permette la registrazione di elementi digitali autonomi, offrendo una tutela più flessibile rispetto agli Stati Uniti.

Questa differenza normativa ha importanti implicazioni strategiche per chi opera nel settore digitale: in UE, un’interfaccia o un’icona possono essere registrate come design indipendentemente dal supporto su cui sono visualizzate; negli USA, è necessario includere un riferimento a un dispositivo fisico per ottenere un Design Patent.

Le aziende che operano in più mercati dovranno adottare un approccio differenziato per proteggere i propri asset digitali. A seconda della giurisdizione, può essere utile:

  • Registrare il design digitale in UE per ottenere una protezione più ampia, senza vincoli hardware.
  • Adeguare la domanda di Design Patent negli USA specificando il supporto fisico su cui il design viene visualizzato.
  • Combinare più forme di tutela, utilizzando marchi e diritto d’autore per elementi che non rientrano nella protezione dei design registrati.

Cosa cambia per le imprese con il nuovo simbolo (D)

La riforma introduce un nuovo strumento per rafforzare la protezione e la valorizzazione del design registrato: il simbolo (D). A partire dal 1° luglio 2026, i titolari di disegni e modelli registrati potranno utilizzare una lettera “D” all’interno di un cerchio per segnalare che il loro design è protetto, in modo simile a quanto avviene per i marchi registrati con il simbolo ®.

L’articolo 26-bis del Regolamento (UE) 2024/2822 prevede questa novità con l’obiettivo di rendere più visibile la protezione del design e rafforzarne il valore commerciale. Il simbolo potrà essere applicato su prodotti, imballaggi, materiali promozionali e piattaforme digitali, facilitando il riconoscimento dei diritti di esclusiva e dissuadendo eventuali tentativi di copia o utilizzo non autorizzato. Seppur facoltativo, il simbolo rappresenta un’opportunità strategica, poiché la sua presenza rafforza la tutela legale e può semplificare eventuali azioni contro chi cerca di sfruttare un design senza autorizzazione. In caso di controversia, dimostrare che il design era chiaramente segnalato come protetto potrà avere un peso determinante.

L’introduzione di un nuovo simbolo di protezione pone anche una sfida interessante dal punto di vista tipografico e comunicativo. Attualmente, non esiste una versione ufficiale del carattere tipografico da utilizzare per rappresentare il simbolo (D), lasciando spazio a interpretazioni stilistiche che potrebbero variare tra settori e brand. La definizione di uno standard visivo diventerà cruciale, soprattutto per garantire chiarezza, leggibilità e uniformità nei diversi contesti di utilizzo. Lavorare su un’icona che sia immediatamente riconoscibile e facilmente integrabile in materiali fisici e digitali sarà una sfida per i designer tipografici, simile a quanto avvenuto con l’introduzione e la diffusione del simbolo @ nelle comunicazioni digitali.

Per le imprese, sarà importante integrare il simbolo in modo strategico nella propria comunicazione e protezione dei prodotti. Alcune scelte dovranno essere pianificate con attenzione:

  • Se e dove apporlo sui prodotti per renderlo visibile senza comprometterne il design.
  • Come adattarlo ai materiali pubblicitari e digitali, affinché sia chiaro anche nei contesti online.
  • Se sviluppare una versione personalizzata in linea con il proprio branding, sempre nel rispetto della normativa.

Questa novità segna un’evoluzione nella protezione del design registrato, aggiungendo un livello di riconoscibilità immediata che può rafforzare il valore commerciale delle creazioni originali. Le aziende dovranno valutare come sfruttare al meglio il simbolo (D) per consolidare la propria identità visiva e comunicare in modo efficace la protezione dei propri asset di design.

Design e tutela internazionale: come si confronta il sistema europeo con USA, Cina, UK e Giappone

La riforma europea sul design ha portato a maggiori certezze normative e procedure più snelle, con modifiche che mirano ad allineare il sistema UE agli sviluppi del mercato e della tecnologia. Tuttavia, la tutela del design non si ferma ai confini europei, e chi opera su scala internazionale deve confrontarsi con approcci diversi alla protezione dei disegni e modelli.

Negli Stati Uniti, il design è protetto attraverso i Design Patent, che richiedono novità, originalità e carattere ornamentale. A differenza del sistema europeo, negli USA non esiste alcuna tutela automatica per i design non registrati: tutto il sistema si fonda sulla registrazione preventiva. Questo approccio si riflette anche nel diritto d’autore, che negli USA può essere utilizzato per proteggere elementi grafici e decorativi, come icone e interfacce digitali, purché abbiano una sufficiente originalità. A differenza del Design Patent, il Copyright non protegge la forma di oggetti funzionali, ma può essere un ulteriore strumento di tutela per i designer che operano nel settore digitale.

La Cina ha un sistema simile a quello statunitense, basato sui Design Patent, ma con regole ancora più rigide. La protezione è concessa solo se il design è assolutamente nuovo e non è mai stato divulgato, neppure dallo stesso titolare, prima della registrazione. Inoltre, la Cina non riconosce alcuna protezione per i design non registrati, il che significa che qualsiasi design che non sia stato registrato in Cina può essere liberamente copiato. Questo rende fondamentale per le imprese occidentali registrare i propri design in Cina prima di renderli pubblici, per evitare il rischio di perdere il controllo sulle proprie creazioni.

Il Regno Unito, dopo la Brexit, ha mantenuto un sistema di protezione simile a quello dell’UE, con alcune differenze. Oltre alla registrazione tradizionale, esiste il Supplementary Unregistered Design Right (SUDR), che protegge automaticamente le forme tridimensionali per tre anni, offrendo una tutela immediata senza bisogno di registrazione. Tuttavia, questa protezione è più limitata rispetto al sistema europeo, che tutela sia elementi bidimensionali che tridimensionali.

Il Giappone si distingue per un approccio più flessibile, che permette la registrazione dei design correlati, ovvero variazioni successive di un design principale. Questo sistema è particolarmente utile per chi sviluppa prodotti con aggiornamenti frequenti, perché consente di proteggere tutte le evoluzioni di un design senza doverle registrare separatamente.

Queste differenze normative evidenziano l’importanza di adottare strategie mirate in base ai mercati di riferimento. L’armonizzazione delle norme UE offre maggiore certezza per chi opera in Europa, ma chi intende estendere la protezione dei propri design a livello globale deve valutare con attenzione le specificità di ciascun Paese.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 20 Marzo 2025

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