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Foto senza credito: il Tribunale nega il risarcimento se l’uso è in buona fede

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Margherita Manca
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L’uso di fotografie trovate online è sempre una violazione del diritto d’autore? Non necessariamente. La recente sentenza del Tribunale di Milano (n. 5635 del 3 giugno 2024) ha stabilito che se una fotografia semplice non riporta il nome dell’autore e la data dello scatto, il suo utilizzo non costituisce automaticamente una violazione, a meno che non vi sia prova di malafede.

Questo principio ha importanti implicazioni sia per fotografi e agenzie fotografiche, che devono adottare misure per proteggere i propri scatti, sia per aziende e professionisti, che devono verificare i limiti legali prima di utilizzare immagini reperite sul web.

Quando un utilizzo è davvero illecito? E come tutelarsi da contestazioni o richieste di risarcimento? In questo articolo analizziamo la decisione del Tribunale, il quadro normativo sul diritto d’autore per le immagini online e i consigli pratici per evitare problemi legali.

Il caso: l’utilizzo non autorizzato di foto prive di credito

Il caso nasce da una controversia tra un’agenzia specializzata nella produzione e vendita di scatti fotografici e una società di servizi digitali, accusata di aver utilizzato alcune fotografie senza autorizzazione sul proprio sito web.

Secondo l’agenzia fotografica, la società avrebbe pubblicato nel proprio portale alcuni scatti di sua proprietà senza accordo commerciale, senza autorizzazione e senza corrispondere alcun compenso. Le immagini ritraevano amministratori delegati e manager di grandi aziende e venivano normalmente cedute a testate giornalistiche e imprese per scopi promozionali o editoriali. A suo avviso, l’uso non autorizzato costituiva una violazione del diritto d’autore, giustificando la richiesta di un risarcimento di 25.986 euro.

La società di servizi digitali ha però respinto ogni accusa, sostenendo che le immagini fossero di pubblico dominio, reperite online o fornite direttamente dai propri clienti. Inoltre, ha evidenziato che le fotografie non riportavano watermark, il nome dell’autore o la data dello scatto, elementi essenziali per far valere la tutela legale. Secondo la difesa, questi fattori escludevano qualsiasi violazione e, in ogni caso, appena ricevuta la contestazione, le immagini erano state rimosse, a dimostrazione della buona fede della società che le aveva pubblicate sul proprio sito web.

Il Tribunale si è quindi trovato di fronte a una questione ricorrente: se una fotografia è pubblicata online senza alcun riferimento all’autore, può essere utilizzata liberamente? E, in caso di contestazione, la buona fede e la rimozione immediata possono fare la differenza? Per rispondere, il giudice ha dovuto ripercorrere la normativa in materia e chiarire i limiti della protezione delle immagini.

Fotografie online: il diritto d’autore vale sempre?

Nel valutare il caso, il Tribunale ha dovuto chiarire un punto fondamentale: non tutte le fotografie godono della stessa tutela legale. La normativa italiana sul diritto d’autore distingue infatti tra fotografie artistiche e fotografie semplici, prevedendo regole diverse per la loro protezione.

Le fotografie artistiche sono considerate opere dell’ingegno, in quanto caratterizzate da un valore creativo che le distingue da una semplice riproduzione della realtà. Queste immagini godono della piena protezione del diritto d’autore, equiparata a quella riservata a opere letterarie, musicali o pittoriche (vedi ancheIl diritto d’autore in Italia: cosa protegge e come funziona” di C. Martinez Di Leo). Ciò significa che possono essere utilizzate solo con il consenso dell’autore e che il fotografo (o il committente, se i diritti sono stati ceduti) mantiene il controllo economico sull’opera per tutta la vita, con un’estensione di 70 anni dopo la sua morte.

Diverso è il caso delle fotografie semplici, ossia quegli scatti che si limitano a riprodurre la realtà senza un particolare apporto creativo. Questa categoria comprende, ad esempio, ritratti professionali, immagini di eventi, foto di cronaca o scatti industriali, che hanno una finalità prevalentemente documentativa. La tutela di queste immagini è più limitata e regolata dagli articoli 87-92 della Legge sul diritto d’autore (approfondisci:Il calcolo del risarcimento per l’utilizzo di ‘fotografie semplici’ altrui”).

Un aspetto centrale della disciplina delle fotografie semplici è contenuto nell’articolo 90 LdA, che stabilisce che una fotografia semplice è protetta solo se riporta chiaramente il credito, ovvero il nome dell’autore e la data dello scatto. Questi elementi servono a garantire la riconoscibilità dell’opera e a rendere il diritto dell’autore opponibile a terzi. In assenza di queste informazioni, l’immagine può essere utilizzata da chiunque senza che ciò costituisca automaticamente una violazione del diritto d’autore.

Oltre alla durata della tutela, che per le fotografie semplici è limitata a 20 anni dalla data dello scatto, il Tribunale (Milano, n. 5635 del 3 giugno 2024) ha dovuto valutare se gli scatti contestati rientrassero nella categoria delle opere creative o se, al contrario, fossero immagini prive di un valore artistico autonomo. Questa distinzione si sarebbe rivelata determinante per l’esito della causa.

Perché il Tribunale ha negato il risarcimento?

Dopo aver analizzato il caso, il Tribunale di Milano (n. 5635 del 3 giugno 2024) ha rigettato la richiesta di risarcimento avanzata dall’agenzia fotografica, stabilendo che l’uso delle immagini da parte della società di servizi digitali non costituiva una violazione del diritto d’autore.

La decisione si è basata su tre elementi chiave:

  • le immagini contestate non erano fotografie artistiche, ma rientravano nella categoria delle fotografie semplici, prive di un apporto creativo tale da conferir loro la piena tutela del diritto d’autore;
  • le fotografie non riportavano il nome dell’autore né la data dello scatto, elementi richiesti dall’articolo 90 LdA per rendere opponibili i diritti dell’autore
  • non vi era prova di malafede da parte della società di servizi digitali, che aveva rimosso tempestivamente le immagini dopo la segnalazione dell’agenzia fotografica.

Uno degli aspetti centrali della decisione riguarda la natura delle immagini. Il Tribunale ha ribadito che non tutte le fotografie godono automaticamente della protezione piena conferita dal diritto d’autore, ma solo quelle che presentano un quid pluris, ovvero un elemento di originalità e creatività.

Le immagini contestate ritraevano manager e amministratori delegati in eventi pubblici, scatti che il Tribunale ha considerato come fotografie semplici, dal momento che il loro scopo era meramente documentativo e non esprimevano una visione artistica. Secondo la giurisprudenza consolidata, la qualità tecnica dello scatto o l’uso di strumenti professionali non sono sufficienti a qualificare una fotografia come opera creativa.

Accertata la natura di fotografie semplici, il Tribunale ha quindi valutato se rispettassero i requisiti previsti dalla legge per beneficiare della protezione giuridica. Come stabilito dall’articolo 90 LdA, affinché una fotografia semplice sia protetta, deve obbligatoriamente riportare il nome dell’autore e la data dello scatto. Nel caso di specie, tali informazioni erano assenti, rendendo le immagini prive di tutela legale e liberamente utilizzabili da terzi.

Infine, il Tribunale ha escluso qualsiasi intento fraudolento da parte della società di servizi digitali. Anche quando una fotografia semplice non riporta il nome dell’autore, il suo utilizzo può comunque costituire violazione del diritto d’autore se viene dimostrata la malafede dell’utilizzatore. Questo aspetto è stato approfondito anche nell’articolo “Copyright e foto sul Web: regole, tutele e come evitare errori” di A. Canella, che chiarisce in quali casi l’uso di una fotografia senza credito possa comunque essere considerato illecito. Nel caso in esame, però, l’agenzia fotografica non è riuscita a dimostrare la consapevolezza dell’illecito da parte della società di servizi digitali, la quale, al contrario, aveva rimosso tempestivamente le immagini dopo la segnalazione.

Alla luce di questi elementi, il Tribunale ha concluso che non vi fosse alcuna violazione del diritto d’autore e ha negato il risarcimento richiesto dall’agenzia fotografica.

Cosa insegna questa sentenza a fotografi e aziende?

Il copyright sulle immagini online non è sempre automatico

La sentenza del Tribunale di Milano n. 5635 del 3 giugno 2024 chiarisce un principio fondamentale: non tutte le fotografie pubblicate online sono automaticamente protette dal diritto d’autore. Perché un’immagine possa beneficiare della tutela prevista dalla legge, è necessario che rientri nella categoria delle opere creative o, nel caso di fotografie semplici, che rispetti i requisiti stabiliti dall’articolo 90 LdA.

Per i fotografi, proteggere le proprie immagini è essenziale. Oltre a indicare il proprio nome e la data dello scatto, è fondamentale adottare strumenti come watermark, registrazioni su piattaforme specializzate e clausole contrattuali chiare per regolamentare l’uso delle immagini. Approfondisci le strategie per tutelare le tue fotografie in caso di pubblicazione online leggendo questo articolo: “Come proteggere fotografie e immagini in caso di pubblicazione online”.

Per le aziende, invece, questa sentenza dimostra che non ogni utilizzo di immagini online è automaticamente illecito. L’assenza di riferimenti all’autore o di elementi identificativi può legittimare l’uso in buona fede di una fotografia, purché non vi sia dolo o sfruttamento intenzionale. È quindi importante valutare caso per caso se un’immagine sia davvero protetta e se l’utilizzo rientri nei limiti della liceità. Su questo tema, merita attenzione anche il fenomeno della monetizzazione aggressiva del copyright, con soggetti che inviano diffide per presunte violazioni, a volte senza reali basi legali. Scopri di più leggendo l’analisi su questo tema nell’articoloPaladini degli autori o “bullismo” digitale: il business delle diffide per la riscossione del Copyright”.

Quando una fotografia viene utilizzata senza autorizzazione, è comunque possibile valutare se e quando agire per tutelare i propri diritti, tenendo conto della tipologia dell’immagine e delle circostanze specifiche della diffusione. Per approfondire, leggiQuando agire per abuso di foto, riprese video o immagini?”.

Questa vicenda dimostra che il diritto d’autore sulle fotografie online non opera in modo assoluto, ma dipende dal rispetto di requisiti normativi precisi. Per i fotografi, non basta scattare una foto per vederla automaticamente protetta, mentre per le aziende, non è sempre vero che tutto ciò che si trova su internet sia liberamente utilizzabile.

La soluzione? Conoscere le regole ed evitare errori che possano dare origine a controversie legali.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 13 Marzo 2025

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Margherita Manca

Avvocato presso lo Studio Legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, si occupa di diritto industriale
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