Diritti economici sul software sviluppato senza contratto

Chiarita la titolarità e il perimetro dello sfruttamento

Aprile 2025

Richieste del cliente

Un professionista altamente qualificato nello sviluppo di software ha richiesto assistenza legale per chiarire la propria posizione giuridica in relazione a un programma informatico da lui realizzato in passato nell’ambito di una collaborazione societaria, in assenza di un contratto scritto che regolasse il trasferimento dei diritti patrimoniali d’autore. Il cliente aveva contribuito in modo determinante alla progettazione e realizzazione del software, ma non aveva mai definito formalmente compensi, licenze o modalità di sfruttamento economico dell’opera. Ha inoltre manifestato dubbi in merito alla legittimità della registrazione all’estero, alla possibilità di commercializzare direttamente il prodotto e alla facoltà di rivendicare una quota in caso di cessione da parte della società.

Strategia

Lo Studio ha fornito un parere legale articolato in materia di tutela legale del software, chiarendo che, in assenza di un contratto che disponga diversamente, i diritti patrimoniali restano in capo all’autore. È stato confermato che il cliente, in quanto creatore dell’opera, mantiene la piena titolarità dei diritti economici, con la facoltà di sfruttare, vendere o cedere il software a terzi, anche in ambito internazionale, senza alcuna limitazione contrattuale. La registrazione del software presso enti competenti è stata suggerita come prova utile, ma non condizionante sul piano sostanziale. Inoltre, è stato confermato che il cliente può legittimamente rivendicare un corrispettivo economico nel caso in cui la società con cui aveva collaborato proceda alla cessione commerciale del software a terzi, in quanto opera utilizzata in assenza di pattuizione formale dei diritti.

Team: A. Canella, C. Martinez Di Leo

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