MOCA oltre la plastica: riciclo, innovazione e valutazioni EFSA

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Abstract

Dalle pellicole antimicrobiche agli imballaggi intelligenti che cambiano colore, dai contenitori in PET riciclato alle carte alimentari stampate con inchiostri ecologici: il mondo dei materiali a contatto con gli alimenti è oggi il teatro di una trasformazione profonda. Una rivoluzione che impone agli operatori della filiera alimentare, ovvero produttori, importatori, trasformatori e distributori, non solo di aggiornarsi, ma di ripensare il packaging come elemento chiave della sicurezza, della trasparenza e della reputazione aziendale.

Oltre il Regolamento 2025/351: nuovi MOCA, nuove domande

Quando parliamo di MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti), il pensiero corre spesso alla plastica, regolata oggi dal recente Regolamento (UE) 2025/351. Tuttavia, l’universo dei materiali utilizzati a contatto con gli alimenti è molto più ampio, variegato e in costante evoluzione. Basti pensare agli imballaggi in plastica riciclata, ai materiali attivi e intelligenti capaci di interagire con l’alimento o monitorarne le condizioni, fino ad arrivare a inchiostri da stampa, adesivi, carta, cartone e ceramica.

Molti di questi materiali non sono ancora oggetto di misure specifiche armonizzate a livello europeo. Eppure, sono ampiamente utilizzati nella pratica industriale quotidiana e rivestono un ruolo fondamentale nella sicurezza alimentare e nella sostenibilità dei processi. La Commissione Europea, con il Regolamento (CE) n. 1935/2004, ha tracciato un quadro generale per tutti i MOCA, prevedendo che nessun materiale debba:

  • costituire un pericolo per la salute umana,
  • modificare in modo inaccettabile la composizione degli alimenti,
  • alterarne le caratteristiche organolettiche.

Ma questo quadro, seppur fondamentale, non è più sufficiente da solo a garantire una tutela completa. La complessità delle nuove sostanze, la varietà dei processi di riciclo, l’impiego crescente di tecnologie funzionali nei materiali rendono necessaria un’ulteriore stratificazione normativa e valutativa, che coinvolge direttamente EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare).

Dal Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione (GMP), al Regolamento (CE) n. 450/2009 sui materiali attivi e intelligenti, fino alle più recenti linee guida e pubblicazioni scientifiche EFSA, il sistema sta gradualmente evolvendo verso un approccio più integrato, trasparente e fondato su evidenze scientifiche.

In questo articolo approfondiremo tre dimensioni centrali e complementari al quadro offerto dal Regolamento (UE) 2025/351:

  • i MOCA in plastica riciclata e la sicurezza dei processi di decontaminazione approvati dall’EFSA;
  • i materiali attivi e intelligenti, in grado di migliorare la qualità degli alimenti o comunicarne le condizioni;
  • la procedura scientifica per la presentazione dei dossier di autorizzazione EFSA, sempre più decisiva per l’innovazione sostenibile e responsabile.

Si capisce come il packaging alimentare non sia più un semplice contenitore, ma un elemento attivo della filiera. È imperativo ormai conoscere e governare queste evoluzioni normative e tecniche.

Plastiche riciclate e sicurezza alimentare: il ruolo dell’EFSA

Con riferimento a transizione ecologica ed economia circolare, l’impiego di plastiche riciclate nei materiali destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) rappresenta una scelta tanto strategica quanto complessa. È proprio la plastica riciclata, infatti, a sollevare le maggiori preoccupazioni in termini di sicurezza per la salute umana.

La normativa di riferimento è il Regolamento (UE) 2022/1616, in vigore dal 10 ottobre 2022 e modificato dal Regolamento (UE) 2025/351 della Commissione del 21 febbraio 2025, che disciplina i requisiti per i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati a venire a contatto con gli alimenti, e che abroga il precedente Regolamento (CE) n. 282/2008. Il regolamento stabilisce che i materiali riciclati possano essere impiegati solo se prodotti mediante processi autorizzati dalla Commissione, sulla base di una valutazione di sicurezza da parte dell’EFSA.

Il rischio principale è rappresentato dalla migrazione di contaminanti — sostanze chimiche indesiderate provenienti da usi precedenti della plastica — che potrebbero trasferirsi all’alimento in quantità potenzialmente nocive. Questo è il motivo per cui il Regolamento 2022/1616 prevede:

  • una valutazione preventiva del processo di riciclo,
  • una verifica della capacità di decontaminazione del processo rispetto ai contaminanti identificati,
  • l’obbligo di dimostrare l’idoneità all’uso alimentare attraverso modelli di esposizione e simulazioni di migrazione.

Tutti i processi autorizzati vengono inclusi in un registro pubblico dell’Unione europea, costantemente aggiornato (registro EFSA dei processi approvati).

Nel 2024, l’EFSA ha pubblicato una nuova guida scientifica che stabilisce i criteri per la valutazione delle richieste di autorizzazione di processi di riciclo meccanico del PET per uso alimentare. Il documento definisce le informazioni che il richiedente deve fornire: dai dati sul flusso di rifiuti alla descrizione del processo di decontaminazione, dalle analisi di migrazione ai risultati dei test su simulanti alimentari (EFSA Journal 2024;22(4):8879).

Il principio è chiaro: non può essere autorizzata alcuna tecnologia di riciclo se non è dimostrato, con evidenze scientifiche, che i materiali ottenuti sono sicuri nelle condizioni d’uso previste.

Per gli operatori della filiera, ossia produttori, importatori e utilizzatori di MOCA, la normativa impone un’attenzione particolare nella selezione dei fornitori e nella verifica della documentazione tecnica. I materiali in plastica riciclata utilizzati nei propri processi devono provenire da processi autorizzati e conformi alle GMP previste dal Regolamento (CE) n. 2023/2006.

Inoltre, le aziende che scelgono consapevolmente di adottare packaging riciclato conforme e sicuro possono trasformare un obbligo normativo in valore competitivo, rafforzando il proprio posizionamento ESG e la fiducia del consumatore.

Questo tema si collega direttamente a quanto già trattato nell’articolo MOCA in plastica e Regolamento (UE) 2025/351: sicurezza, trasparenza e strategia d’impresa, dove abbiamo esplorato i nuovi obblighi di dichiarazione di conformità e controllo documentale che coinvolgono anche i materiali riciclati.

Materiali attivi e intelligenti: tecnologia e responsabilità a contatto con l’alimento

Esistono materiali che non si limitano a contenere il prodotto alimentare, ma interagiscono attivamente con esso: lo proteggono, ne prolungano la conservabilità, monitorano l’ambiente interno della confezione o avvisano il consumatore quando qualcosa non va. È il caso dei materiali attivi e intelligenti, una delle frontiere più innovative, ma anche più regolamentate, dell’imballaggio alimentare.

A disciplinarli è il Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, che integra il quadro generale stabilito dal Regolamento (CE) n. 1935/2004. L’obiettivo è duplice: favorire l’innovazione tecnologica nel packaging alimentare e, al tempo stesso, garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica e della fiducia dei consumatori.

Cosa si intende per “attivi” e “intelligenti”?

Secondo la normativa europea:

  • i materiali attivi sono progettati per rilasciare o assorbire sostanze, migliorando la qualità e la conservabilità dell’alimento confezionato. Ad esempio: sacchetti che assorbono l’umidità o film che rilasciano antimicrobici naturali.
  • I materiali intelligenti, invece, monitorano lo stato dell’alimento o dell’ambiente interno alla confezione. Un esempio pratico sono le etichette che cambiano colore al variare della temperatura o del grado di freschezza del prodotto.

In entrambi i casi, si tratta di MOCA funzionali, che richiedono controlli e autorizzazioni specifici.

Requisiti e obblighi

Ai sensi del Regolamento 450/2009:

  • Le sostanze attive o intelligenti devono essere autorizzate e iscritte in un elenco positivo dell’UE, previa valutazione dell’EFSA.
  • Ogni sostanza viene valutata sulla base di criteri tossicologici, di migrazione e di esposizione alimentare, analoghi a quelli previsti per gli additivi alimentari.
  • Le parti non commestibili devono essere chiaramente distinguibili dal consumatore medio.
  • L’etichettatura, la pubblicità e la presentazione del prodotto non devono indurre in errore il consumatore, né mascherare alterazioni del prodotto stesso (es. deterioramento o contaminazione).

Il Regolamento (CE) 1935/2004, all’art. 3, richiama l’obbligo generale di non trasferire sostanze agli alimenti in quantità tali da costituire un pericolo per la salute umana, modificare la composizione o le caratteristiche organolettiche dei prodotti.

Il ruolo dell’EFSA

L’EFSA, attraverso il proprio gruppo di esperti FCM (Food Contact Materials), è incaricata di valutare la sicurezza delle sostanze impiegate nei materiali attivi e intelligenti. Questa attività è regolata dalle procedure previste dalle linee guida e pubblicazioni scientifiche prodotte da EFSA, come ad esempio la rivalutazione della potenziale genotossicità dello stirene e relazione tecnica sui principi che potrebbero essere applicabili alla valutazione della sicurezza dell’uso di miscele di origine naturale per la produzione di materiali a contatto con gli alimenti.
Proprio quest’ultimo documento, ha introdotto un approccio armonizzato alla valutazione delle sostanze di origine naturale, spesso utilizzate nei MOCA attivi (es. estratti botanici, antimicrobici naturali). EFSA ha indicato che anche queste miscele devono essere valutate in base a:

  • composizione nota o descritta in modo sufficientemente dettagliato,
  • profilo tossicologico delle singole componenti,
  • evidenza sperimentale dell’efficacia tecnologica e dell’assenza di effetti negativi sul consumatore.

Inoltre, secondo il parere EFSA sul Bisfenolo A (BPA), pubblicato nell’aprile 2023, l’uso di materiali che rilasciano anche solo tracce di sostanze come il BPA (spesso presente in vernici e rivestimenti interni) deve essere attentamente limitato o evitato, dato che l’attuale dose giornaliera tollerabile è stata ridotta drasticamente.

Implicazioni per la filiera

Le aziende che scelgono di utilizzare materiali attivi e intelligenti devono tenere conto di diversi obblighi:

  • verifica della conformità normativa delle sostanze impiegate,
  • etichettatura chiara e non fuorviante,
  • disponibilità della documentazione tecnica (dati EFSA, studi di migrazione, certificazioni),
  • responsabilità dell’OSA nell’uso previsto dei materiali.

Nel contesto attuale, la compliance non riguarda solo l’autorizzazione della sostanza, ma anche la gestione corretta del messaggio al consumatore e il rispetto dei principi di trasparenza previsti dal diritto alimentare europeo.

MOCA diversi dalla plastica: carta, vetro, inchiostri e la frammentazione normativa

Non tutto ciò che entra in contatto con il cibo è plastica. Anzi, una parte significativa del packaging alimentare è composta da materiali alternativi: carta, cartone, vetro, ceramica, alluminio, pellicole di cellulosa rigenerata, gomma, adesivi e inchiostri da stampa. Tuttavia, la disciplina giuridica che li riguarda è, ancora oggi, frammentaria e incompleta.

Il Regolamento (CE) n. 1935/2004, che stabilisce i requisiti generali per tutti i MOCA, rappresenta la base comune per ogni materiale. Tuttavia, la mancanza di misure specifiche armonizzate a livello dell’Unione Europea per la maggior parte dei materiali non plastici comporta una dipendenza da normative nazionali, valutazioni caso per caso e difficoltà interpretative per gli operatori della filiera.

Attualmente, esistono misure specifiche dell’UE solo per alcuni materiali non plastici:

Per tutti gli altri materiali — carta e cartone, adesivi, vetro, metalli, vernici e rivestimenti — non esiste ancora un corpus armonizzato. Di conseguenza, i requisiti di sicurezza, le condizioni di impiego e gli obblighi documentali vengono spesso definiti in base alla legislazione nazionale o a linee guida volontarie.

L’approccio dell’EFSA

In assenza di un quadro normativo unitario, l’EFSA ha intrapreso una serie di azioni volte a fornire supporto scientifico alla Commissione e agli Stati membri. Fin dal 2009, l’EFSA ha prodotto pareri sulla sicurezza delle sostanze contenute in materiali diversi dalla plastica, come gli inchiostri da stampa (ITX, 4-metilbenzofenone) e gli adesivi. Nel 2013, ha istituito una rete scientifica dedicata ai MOCA non plastici, che oggi collabora con gli Stati membri per uniformare le prassi valutative.

Nel 2023, EFSA ha pubblicato un documento tecnico fondamentale: Principles applicable to the safety assessment of the use of mixtures of natural origin in food contact materials. Questo documento, sebbene riferito alle miscele di origine naturale, propone un modello applicabile più in generale anche ai materiali non plastici, introducendo:

  • criteri per la caratterizzazione chimica,
  • metodi di valutazione tossicologica delle componenti,
  • strategie di prioritizzazione delle sostanze critiche.

Tali principi rappresentano un passo importante verso una possibile futura armonizzazione.

Verso una disciplina comune?

Nel luglio 2012, la Commissione europea ha riconosciuto ufficialmente la necessità di affrontare la questione, elaborando una roadmap per i MOCA diversi dalla plastica. Le opzioni sul tavolo includono:

  • la definizione di elenchi UE di sostanze ammesse e vietate,
  • l’adozione di GMP specifiche per ciascun materiale,
  • l’introduzione di obblighi informativi e requisiti per lo scambio di dati tra operatori,
  • la creazione di un sistema europeo di certificazione.

Una consultazione pubblica con le parti interessate è prevista nella fase successiva della roadmap. Tuttavia, ad oggi, la mancanza di una norma orizzontale vincolante resta una delle maggiori criticità per le imprese che operano nel settore, soprattutto in ambito internazionale.

Per gli operatori, è essenziale mantenersi aggiornati su:

  • le normative nazionali applicabili,
  • i pareri scientifici EFSA più recenti,
  • gli sviluppi normativi europei in itinere.

Nel frattempo, scegliere materiali valutati secondo i principi scientifici già consolidati e documentare rigorosamente le scelte tecniche può costituire una buona pratica difensiva, oltre che un vantaggio reputazionale.

Come si presenta una richiesta di valutazione EFSA: guida per chi innova

In UE, chi desidera introdurre una nuova sostanza destinata all’impiego in un materiale a contatto con alimenti, o proporre un nuovo processo di riciclo, deve necessariamente passare attraverso il vaglio scientifico dell’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare).

Questa procedura, apparentemente complessa, rappresenta in realtà uno strumento strategico per l’innovazione responsabile: consente alle aziende di dimostrare la sicurezza dei propri materiali e di ottenere un’autorizzazione valida in tutta l’UE, con ricadute positive sulla fiducia del mercato e sulla competitività internazionale.

Un processo rigoroso, ma trasparente

Le regole di base sono fissate dal Regolamento (CE) n. 1935/2004 e dal Regolamento (UE) n. 2022/1616 per quanto riguarda i materiali riciclati. La presentazione della richiesta deve essere fatta tramite l’autorità competente di uno Stato membro, che la trasmette poi all’EFSA per la valutazione scientifica. Il richiedente non può inviare il dossier direttamente all’Autorità.

Il contenuto del dossier è dettagliato nella Guida EFSA 2024 per la valutazione delle sostanze nei MOCA e nei processi di riciclo del PET. I requisiti fondamentali includono:

  • Identificazione e purezza della sostanza, incluse eventuali impurezze e prodotti di reazione;
  • Caratterizzazione tossicologica, comprendente studi su tossicità acuta, subcronica,
  • efficacia della decontaminazione dimostrata con test su traccianti chimici o contaminanti noti.

L’EFSA assegna il dossier al gruppo scientifico sui Materiali a Contatto con Alimenti (FCM Panel), che valuta la sicurezza complessiva sulla base delle evidenze presentate, integrandole con la letteratura scientifica e l’esperienza maturata.

Una leva per l’industria alimentare e del packaging

Sebbene rigorosa, questa procedura è anche una leva per l’industria, in particolare per le imprese che puntano a posizionarsi su segmenti di mercato ad alto contenuto tecnologico, eco-sostenibile o funzionale. La valutazione EFSA rappresenta non solo una garanzia legale, ma anche un valore comunicabile, soprattutto nell’ambito ESG.

È anche uno strumento utile per chi sviluppa:

  • materiali biodegradabili e compostabili,
  • packaging intelligenti,
  • MOCA attivi basati su miscele di origine naturale.

Per tutte queste innovazioni, un dossier ben preparato è un requisito imprescindibile, e il supporto tecnico-legale in fase di costruzione può fare la differenza, sia in termini di tempi che di accettabilità.

Una conferma arriva anche dall’Italia, dove la giustizia ha recentemente condannato undici manager della Miteni a pene fino a 17 anni per avere contaminato con PFAS falde acquifere e suoli nel Veneto, in quella che è considerata una delle emergenze ambientali più gravi in Europa (Inquinamento da PFAS: sentenza storica per il caso Miteni). La vicenda dimostra che anche a livello nazionale le responsabilità connesse ai materiali e alle sostanze persistenti non possono più essere eluse e che la compliance preventiva rappresenta oggi l’unica strategia sostenibile per le imprese.

Chi produce, importa, trasforma o utilizza MOCA oggi è chiamato a una nuova consapevolezza normativa e scientifica. Ma anche a cogliere una grande opportunità: fare del rispetto delle regole una strategia distintiva, nel mercato e nella fiducia del consumatore.

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Bibliografia

C. Bobbiesi, MOCA in plastica e Regolamento (UE) 2025/351: sicurezza, trasparenza e strategia d’impresa, agosto 2025

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Data di pubblicazione: 17 Agosto 2025

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Carlo Bobbiesi

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