ITA Airways vs Aeroitalia: scontro tra giganti (quasi) all’epilogo?

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Abstract

Fa di nuovo notizia la vertenza tribunalizia che coinvolge due “big” dell’aviazione civile. Questa volta non per i canonici ritardi estivi nelle partenze, imputabili ai più svariati motivi (e passibili di risarcimento danni), di cui abbiamo già parlato (v. “Voli cancellati e ritardi: la guida definitiva al risarcimento (e sapere quando non puoi ottenerlo”), bensì in tema di titoli di privativa industriale (somiglianza tra marchi) e possibile confusione nel pubblico. In questo articolo ripercorriamo la storia delle società e della vicenda giudiziale, il recentissimo provvedimento, nonché la confusione tra marchi e le conseguenze per le imprese.

La nascita delle società di aviazione e della vertenza.

La disputa tra ITA Airways e Aeroitalia affonda le sue radici nella lunga e travagliata vicenda della ex compagnia di bandiera italiana. Dopo oltre settantacinque anni di attività, la parabola di Alitalia S.p.A. si è conclusa ufficialmente il 14 ottobre 2021, quando la società, già da tempo in amministrazione straordinaria a seguito della dichiarazione di insolvenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia nel 2017, ha cessato definitivamente i voli. A seguito del progressivo dissesto della compagnia, il decreto-legge “Cura Italia” del 2020 ha previsto la costituzione di una nuova società partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze: Italia Trasporto Aereo S.p.A. (ITA Airways).

Pur essendo formalmente distinta da Alitalia, la nuova compagnia ha raccolto una parte rilevante del suo personale e della sua identità visiva, tanto che la separazione tra le due realtà si è dimostrata meno netta rispetto alle dichiarazioni ufficiali. A confermare tale (assente) distanza tra la società cessata e la nuova compagnia aerea di bandiera, fu l’acquisto da parte di quest’ultima del marchio “Alitalia” e del dominio che veniva utilizzato per il ticketing online.

L’acquisizione è avvenuta a seguito di un’asta pubblica andata deserta: un prezzo notevolmente più basso rispetto alla base iniziale, ma sufficiente a blindare il controllo sul segno storico. La strategia (giusta peraltro, e che dimostra il valore dei titoli di privativa industriale), fu quella di acquisire un brand notorio, al fine di poter opporsi alla registrazione di marchi simili, e ciò perché il marchio ideato per la nuova società ITA Airways, si sarebbe effettivamente ispirato a quello appena acquisito.

Se non fosse che, nel 2021, l’imprenditore Marc Bourgade fonda Aeroitalia S.r.l., altra compagnia aerea determinata a condividere il mercato (e come si vedrà, a detta dei giudici, anche qualcosa di più, come il marchio). Fin dalla sua nascita, la società ha depositato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) due domande di registrazione (nn. 302021000200927 e 302021000200906) relative a marchi figurativi. Successivamente, nel 2022, ha presentato all’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) la domanda di marchio n. 018715321 per il segno “AEROITALIA” che viene utilizzato ovunque dalla società, anche sulla livrea dei velivoli.

È proprio da questa sovrapposizione di identità, fonetiche e visive, che è nato il conflitto giudiziario: da un lato, ITA Airways con il suo bagaglio di diritti storici sul marchio “Alitalia”; dall’altro, Aeroitalia, con un brand giudicato troppo vicino a quello della compagnia storica, ma ancora fortemente radicato nell’immaginario collettivo, tanto da creare non solo confusione, ma anche un possibile agganciamento alla notorietà del brand italiano.

La tutela cautelare del marchio nel Caso ITA / Aeroitalia

Pur avendo già promosso il giudizio di merito, ITA Airways aveva altresì proposto un ricorso cautelare volto a inibire l’uso del segno “Aeroitalia”; tuttavia, nel febbraio 2024 il Tribunale di Roma respingeva l’istanza, ritenendo non adeguatamente provata la confusione tra i marchi. La compagnia di bandiera, tuttavia, non si è fermata e ha proposto reclamo, portando la questione davanti alla Corte d’Appello di Roma, che è risultata essere in disaccordo con il provvedimento emesso in sede cautelare.

Infatti, con un’ordinanza emessa nel giugno 2025, il primo rigetto è stato completamente ribaltato, cambiando l’esito delle istanze cautelari di ITA Airways, e accogliendone le tesi in tema di confondibilità dei marchi. È stato infine riconosciuto come la denominazione e i marchi di Aeroitalia potessero essere idonee a evocare indebitamente il marchio Alitalia, ancora fortemente radicato nella memoria dei consumatori, e ponendo quindi in essere un effetto confusorio su quest’ultimi. Di conseguenza, la Corte ha imposto ad Aeroitalia una serie di misure vincolanti, confermate dall’Amministratore Delegato Intrieri Gaetano, tra cui abbandonare l’uso del nome “Aeroitalia” entro fine 2025, e una penale di 1.000 euro per ogni giorno di ritardo.

Le misure imposte dalla Corte d’Appello dovranno essere completate entro la fine dell’anno, con effetto pieno a partire dal 1° gennaio 2026. Un passaggio che non incide sulla possibilità della compagnia di operare voli, ma che la obbliga a ridefinire in modo profondo la propria identità commerciale. La decisione, al contrario, rafforza la posizione di ITA Airways e conferma il valore strategico dell’acquisto del marchio Alitalia, dimostrando ancora una volta come la tutela di un segno distintivo possa costituire un presidio giuridico di assoluto rilievo, e come questo debba essere difeso “a spada tratta”.

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Confusione tra marchi: rischi e conseguenze per le imprese

La vicenda mette in luce in modo esemplare l’importanza della disciplina sulla confusione tra marchi, sancita dall’art. 20, comma 1, lett. b) del Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 30/2005). Tale norma conferisce al titolare del marchio registrato, non solo di farne uso esclusivo, ma anche di vietare a terzi l’uso di segni identici o simili a un marchio anteriore quando, per la somiglianza tra i segni e l’affinità dei prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, comprensivo anche del rischio di associazione.

Il marchio non è, dunque, un mero segno ornamentale, ma lo strumento attraverso il quale viene garantita l’origine imprenditoriale dei beni e dei servizi, salvaguardando la trasparenza del mercato e la leale concorrenza. Per far cessare una situazione di confusione, l’ordinamento mette a disposizione strumenti rapidi ed efficaci: dall’azione cautelare di inibitoria (art. 131 c.p.i.), come quella richiesta da ITA Airways, che consente di ottenere un ordine immediato di cessazione dell’uso illecito, al sequestro dei materiali e prodotti recanti il segno contestato (art. 129 c.p.i.), sino al successivo risarcimento del danno.

È in questa prospettiva che si collocano le misure adottate dalla Corte d’Appello di Roma, mirate a eliminare ogni elemento idoneo a ingenerare confusione. intervenendo non solo sul marchio in senso stretto, ma anche sul nome commerciale, e di conseguenza anche sulla livrea degli aeromobili. Se simili provvedimenti venissero disattesi, le conseguenze per l’impresa sarebbero potenzialmente devastanti: alle penali già fissate dal giudice si sommerebbero nuove azioni risarcitorie, sanzioni ulteriori e danni reputazionali difficilmente sanabili.

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Data di pubblicazione: 29 Agosto 2025

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Pablo Lo Monaco Dominguez

Laureato presso l’Università di Milano-Bicocca, praticante Avvocato appassionato di litigation e risarcimento del danno.

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