Abstract
Quando un franchisor decide di trasferire la gestione del marchio o la propria posizione contrattuale a un’altra società, l’affiliato si trova spesso a chiedersi se possa opporsi o se debba semplicemente accettare il cambiamento. La risposta dipende dalle clausole contenute nel contratto di franchising e dal rispetto degli standard qualitativi promessi. In questo articolo spieghiamo quando il trasferimento è legittimo, quali tutele spettano al franchisee e quali azioni può intraprendere se il cambio di gestione altera l’equilibrio del rapporto o compromette la redditività della sua attività.
Il franchisor può cedere il timone senza chiedere permesso?
Nel contratto di affiliazione commerciale, disciplinato dalla legge n. 129/2004, il franchisor concede all’affiliato l’uso di una “formula di business”, di un marchio e di un know-how commerciale, in cambio di determinate condizioni economiche e gestionali. Ma nulla vieta, in linea di principio, che il franchisor possa trasferire i propri diritti a terzi, a patto che il contratto lo consenta espressamente. È qui che si gioca la vera partita.
Se nel contratto è presente una clausola di trasferimento, il franchisor può cedere i propri diritti a un’altra società senza dover chiedere il consenso dell’affiliato. In questo caso, il franchisee non può opporsi, purché il nuovo soggetto subentrante rispetti gli stessi obblighi e standard qualitativi del precedente.
Diversamente, in assenza di una clausola chiara, il franchisor non può cambiare unilateralmente il soggetto con cui l’affiliato ha stipulato il contratto. Il trasferimento, infatti, comporta una modifica soggettiva del rapporto contrattuale, e la legge tutela l’affiliato proprio per evitare che un cambiamento di questo tipo gli venga imposto senza preavviso o garanzie.
Le clausole di trasferimento nel contratto di franchising?
Ogni contratto di franchising è, in sostanza, un equilibrio tra diritti e doveri reciproci. Ed è proprio nel contratto che si nasconde la risposta alla domanda: “il franchisor può trasferire l’azienda senza il mio consenso?”. Le clausole di trasferimento o di cessione del contratto determinano se il franchisor può sostituirsi con un altro soggetto e a quali condizioni.
Molti franchisor inseriscono una clausola che li autorizza a cedere la propria posizione contrattuale a terzi, di solito in caso di operazioni societarie, fusioni o riorganizzazioni aziendali. In questi casi, l’affiliato non ha diritto di veto, ma ha comunque diritto di essere informato e di ricevere garanzie sul mantenimento degli standard di qualità e supporto previsti.
Se invece il contratto non prevede nulla, la giurisprudenza tende a riconoscere all’affiliato una tutela maggiore. L’affiliato, in sostanza, ha diritto a scegliere se continuare il rapporto con il nuovo soggetto o chiedere di risolvere il contratto se la modifica compromette l’equilibrio originario.
Cosa succede se cambia “il format”
Un cambio di franchisor può avere effetti molto concreti. Chi gestisce un punto vendita in franchising non compra solo un marchio, ma aderisce a un modello organizzativo, a un modo di lavorare e a un sistema di supporto tecnico e commerciale. Se il nuovo franchisor non garantisce gli stessi standard, l’equilibrio contrattuale potrebbe risultare alterato.
Il rischio principale è che il subentrante modifichi il modello operativo, riduca la formazione o cambi la politica commerciale, impattando sull’operatività dell’affiliato. In questi casi, si può configurare un inadempimento contrattuale, perché nonostante il cambio ai vertici, non vengono meno gli obblighi fondamentali di assistenza e mantenimento del know-how previsti nel contratto originario.
In situazioni gravi, l’affiliato può chiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno, dimostrando che il nuovo franchisor non ha rispettato le condizioni iniziali.
Come comportarsi in caso di cessione del contratto
Il primo passo per un affiliato è leggere con attenzione il proprio contratto, verificando se esiste una clausola che consente al franchisor di trasferire i propri diritti o la propria posizione contrattuale. Capire se e fino a che punto il trasferimento è ammesso è essenziale per sapere quanto si è tutelati.
Se un passaggio di proprietà o un cambio di gestione è già avvenuto (o è in corso), è opportuno chiedere per iscritto informazioni ufficiali sul nuovo soggetto, sui motivi dell’operazione e sulle eventuali modifiche organizzative.
Resta fermo che, ai sensi degli artt. 1406 e 1407 c.c., il franchisor ha comunque l’obbligo di comunicare formalmente la cessione: la sostituzione del contraente produce effetto nei confronti dell’affiliato solo dal momento in cui è comunicata.
Se il nuovo gestore non garantisce la stessa qualità dei servizi o viola le condizioni pattuite, l’affiliato può valutare un’azione legale (si v. Breach of contract nei franchising: come gestire il recesso o il contenzioso – Canella Camaiora). A seconda della gravità, può chiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno, sempre con l’assistenza di un avvocato esperto in diritto commerciale e franchising.
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Data di pubblicazione: 14 Ottobre 2025
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Arlo Canella
Managing & founding partner, avvocato del Foro di Milano e cassazionista, responsabile formazione e ricerca indipendente dello Studio CC®.