Abstract
Accade spesso che un professionista o un imprenditore abbia un’intuizione semplice ma innovativa, destinata a diventare un prodotto concreto. Tuttavia, tra l’idea e il mercato si collocano diverse fasi delicate — come il design, la progettazione, la prototipazione e la ricerca di partner industriali — durante le quali è inevitabile condividere informazioni riservate.
Prima di farlo, è fondamentale comprendere se e come l’idea possa essere protetta, per evitare che venga divulgata o sfruttata senza consenso.
Requisiti di brevettabilità
Per poter ottenere un brevetto non basta avere “una buona idea”: serve che questa si traduca in una soluzione tecnica a un problema tecnico, dotata di applicabilità industriale. Si parla in queste ipotesi di brevetto per invenzione, che protegge soluzioni tecniche nuove e originali, capaci di superare lo stato della tecnica con un sufficiente grado di attività inventiva.
Il Codice di proprietà industriale (D.lgs. 30/2005), che disciplina – fra le altre- anche la materia brevettuale, prevede infatti che un’invenzione sia brevettabile solo se possiede i seguenti requisiti fondamentali, definiti requisiti di brevettabilità:
- Novità (artt. 46-47 cpi): l’invenzione non deve essere già nota o accessibile al pubblico (tramite pubblicazioni, brevetti, prototipi o altre divulgazioni). Anche una divulgazione accidentale o non autorizzata può compromettere questo requisito.
- Attività inventiva (art. 48 cpi): la soluzione non deve risultare ovvia per un tecnico esperto del settore. Non è sufficiente una semplice modifica a ciò che già esiste: occorre un apporto creativo che comporti un vero salto inventivo rispetto allo stato dell’arte.
- Applicabilità industriale (art. 49 cpi): l’invenzione deve poter essere realizzata o utilizzata concretamente in qualsiasi settore produttivo, non limitandosi a un’idea teorica o astratta. Ciò significa che deve essere replicabile, ossia attuabile da terzi in modo ripetuto e non limitata a un singolo esemplare o a un’intuizione isolata.
- Liceità (art. 50 cpi): l’invenzione non deve essere contraria all’ordine pubblico o al buon costume
Accanto al brevetto per invenzione per cui è prevista una tutela ventennale, il legislatore ha previsto un’ulteriore tutela brevettuale – se pur con una durata di 10 anni – con il brevetto per modello di utilità: anche i modelli di utilità richiedono i requisiti di novità e applicabilità industriale, ma si distinguono perché tutelano non tanto un’invenzione tecnica “piena”, quanto un miglioramento funzionale che renda un oggetto o strumento già esistente più pratico o più efficace (la c.d. forma utile).
Restano invece escluse dalla brevettabilità le idee puramente teoriche, i metodi matematici, le teorie scientifiche, i concetti imprenditoriali e gli schemi mentali.
In questi casi, dunque, l’idea non può essere protetta tramite brevetto, ma può comunque essere tutelata con altri strumenti giuridici idonei a preservarne la riservatezza e il valore economico (per approfondire: Come si protegge un’idea, anche se non è brevettabile o non del tutto nuova?).
Come tutelarsi prima di condividere l’idea
Quando un inventore deve coinvolgere soggetti esterni — come designer, progettisti o potenziali partner commerciali — la riservatezza diventa un aspetto cruciale.
Proteggere le informazioni e mantenere il controllo sull’idea fin dalle prime fasi è fondamentale per non comprometterne il valore e per trasformarla, in sicurezza, in un progetto concreto.
A. NDA – Non-Disclosure Agreements
Il principale strumento di tutela preventiva è la sottoscrizione di un accordo di riservatezza, o Non-Disclosure Agreement (NDA), con chiunque debba visionare o sviluppare l’idea.
L’NDA è un contratto privato che vincola le parti a mantenere segrete determinate informazioni, impedendone la divulgazione o l’utilizzo per scopi diversi da quelli concordati (ad esempio, la valutazione tecnica o commerciale del progetto).
È importante che l’accordo venga sottoscritto prima di qualsiasi divulgazione, poiché una diffusione prematura può compromettere la “novità” dell’invenzione, rendendo impossibile una successiva brevettazione.
Risulta doveroso ricordare che le ipotesi di predivulgazione, rendendo l’invenzione imbrevettabile in quanto l’NDA non attribuisce un monopolio sull’idea, ma la tutela come informazione riservata, fornendo tutt’al più una base contrattuale solida per agire legalmente in caso di violazione della segretezza.
B. Formalizzare i rapporti di collaborazione
Nel momento in cui si coinvolgono professionisti o aziende per la progettazione, la prototipazione o la produzione, è essenziale regolare i rapporti attraverso contratti di collaborazione chiari e completi, che prevedano:
- Clausole sulla proprietà intellettuale, per stabilire chi detiene i diritti sull’invenzione o sul prodotto finale;
- Obblighi di riservatezza, per impedire la diffusione non autorizzata delle informazioni;
- Clausole di non concorrenza, per evitare utilizzi impropri o concorrenziali dell’idea.
In questo modo si riducono i rischi di conflitti sulla titolarità dei diritti e si mantengono ben delineati i limiti di utilizzo delle informazioni condivise.
C. Contratti di know-how e tutela del segreto industriale
Quando un’idea non è brevettabile, o si preferisce rimandare il deposito del brevetto, è possibile proteggerla come segreto industriale.
Il contratto di know-how — simile a un NDA ma più articolato — disciplina la trasmissione di conoscenze tecniche riservate e può prevedere conseguenze legali più severe in caso di violazione. È particolarmente utile quando il valore dell’idea risiede in un processo produttivo, in un metodo, o in un insieme di competenze e procedure non di dominio pubblico.
Il know-how rappresenta infatti un patrimonio informativo di natura tecnica o commerciale che possiede valore economico proprio grazie alla sua segretezza.
In particolare, la normativa di riferimento contenuta nella Direttiva UE 2016/943 riconosce la tutela di tali informazioni solo se l’impresa o l’inventore adottano misure concrete di protezione come la stipulazione di accordi di riservatezza, la limitazione degli accessi e lo sviluppo di sistemi di archiviazione controllata (per saperne di più: Cos’è il know-how e come si tutela?)
In un contesto in cui la rapidità dell’innovazione può rendere obsolete le soluzioni in tempi brevi, la tutela del know-how rappresenta spesso una scelta strategica: consente di valorizzare l’idea senza renderla pubblica e di conservarne il vantaggio competitivo anche in assenza di un brevetto.
Proteggere ciò che si sa — oltre a ciò che si inventa — significa consolidare la posizione dell’inventore sul mercato e assicurarsi che il valore creato resti nelle mani di chi lo ha generato.
Dall’idea alla realtà: il momento più rischioso è anche il più decisivo
Ogni progetto innovativo nasce da un’intuizione, ma sopravvive solo se viene tutelato con consapevolezza. Prima di condividere un’idea, è quindi necessario fermarsi un istante, valutarne la natura, predisporre le giuste tutele e costruire attorno ad essa una solida protezione giuridica.
È in quel momento — quando l’idea inizia a prendere forma e deve uscire dalla sfera personale — che si gioca la partita più delicata: trasformare la creatività in diritto, e il diritto in valore.
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Data di pubblicazione: 11 Novembre 2025
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