Fotografie online: cosa posso fare e cosa rischio? Un caso che chiarisce i dubbi più comuni

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Abstract

Immagina di passeggiare in Piazza del Duomo a Milano, di scattare una bellissima foto: luce perfetta, inquadratura equilibrata. Qualche tempo dopo, qualcuno usa quella stessa foto sul proprio sito web, pensando che se è su Internet è libera.

Questo è quanto accaduto in un caso affrontato dal Tribunale di Roma l’8 ottobre 2025 (sent. n. 13802/2025).

La foto era stata scattata da un fotografo, concessa in licenza a una società e poi pubblicata da un’altra società senza autorizzazione. Il Tribunale ha condannato quest’ultima, anche se la fotografia non era un’opera “artistica”.

Può a buon diritto essere considerato un caso scuola, utile per rispondere alle domande che tutti si fanno quando scattano o usano immagini.

Una foto è sempre protetta dal diritto d’autore?

Quando si parla di fotografie e diritti, la domanda che torna alla ribalta più spesso è sorprendentemente semplice: ma questa foto è davvero protetta? Anche se non è un’opera d’arte?

La sentenza del Tribunale di Roma offre una risposta preziosa, perché parte da un caso molto comune: una fotografia ragionata, ben composta, ma non necessariamente “creativa” nel senso in cui lo intendiamo quando pensiamo all’arte.

Tolte le foto c.d. “documentali”, ovverosia quegli scatti che – per la loro totale mancanza di creatività, o semplicemente di studio – potremmo considerare parenti di fotocopie realizzate con strumentazione fotografica (o assimilabile), la legge italiana sul diritto d’autore (L. 633/1941 o “LdA”) distingue due grandi categorie di fotografie:

  • da un lato ci sono le opere fotografiche d’autore (art. 2, n. 7 LdA), quelle in cui si riconosce un’impronta personale, una scelta compositiva non banale, un’interpretazione soggettiva del mondo. Sono fotografie in cui l’autore si manifesta, e proprio per questo godono della stessa tutela delle opere dell’ingegno;
  • dall’altro lato, ci sono le fotografie semplici, ossia le immagini che riproducono la realtà in modo fedele, magari con grande professionalità, ma senza un apporto creativo tale da far emergere una visione personale del fotografo (art. 87 LdA). In quest’ultimo caso, per ottenere la tutela autoriale, sarà necessario indicare il nome dell’autore e la data dello scatto.

Anche la fotografia più lineare, anche quella scattata con l’unico intento di documentare un luogo o un evento, comporta automaticamente la nascita di diritti in capo all’autore o a chi, come nel caso del processo in esame, ne ha acquisito l’utilizzazione economica tramite contratto.

Chi scatta una fotografia, che sia un artista affermato, un diligente professionista o anche un semplice amatore, lascia comunque una traccia giuridica del proprio operato. E chi la usa deve sempre chiedersi se quella foto sia davvero libera come sembra.

Posso usare una fotografia trovata online se cito autore o sito?

È una domanda che tutti si pongono prima o poi: se una fotografia è già online, magari da anni, visibile a chiunque e condivisa senza particolari limitazioni, è davvero necessario chiedere il permesso per usarla? La sentenza del Tribunale di Roma chiarisce la questione, partendo da un equivoco molto diffuso: se l’ho trovata su internet, allora posso riutilizzarla.

Nel caso esaminato, la società convenuta aveva tratto la fotografia direttamente da un sito web liberamente accessibile al pubblico, convinta che la precedente pubblicazione rendesse legittimo il suo comportamento, ma il Tribunale ha (correttamente) ribaltato completamente questa percezione comune. Il fatto che un’immagine sia accessibile online non la priva affatto della sua protezione giuridica. Internet non è un enorme archivio di materiali “liberi”, ma uno spazio in cui la pubblicazione è solo il primo passo di un percorso regolato dal diritto d’autore. Anche perché nel caso specifico, la fotografia, pur qualificabile come semplice, era comunque tutelata perché il titolare aveva adempiuto agli oneri “di accreditamento” previsti dall’art. 90 LdA.

La giurisprudenza comunitaria, che il Tribunale richiama espressamente, è molto netta al riguardo: la pubblicazione di una fotografia su un sito internet diverso da quello su cui era stata in precedenza pubblicata richiede il consenso del titolare del diritto d’autore perché si tratta di un pubblico diverso coincidente con quello che accede al nuovo sito internet su cui la fotografia viene pubblicata (art. 16 LdA – comunicazione al pubblico).

Un altro mito da sfatare è quello secondo cui basterebbe indicare la fonte o il nome del fotografo per mettersi al riparo da qualsiasi violazione. La verità è che la veritiera attribuzione autoriale, pur apprezzabile sul piano etico (e pur potendo incidere sull’entità del risarcimento), non ha la forza di trasformare un uso non consentito in un uso lecito.

Proprio per questo, nel caso deciso dal Tribunale di Roma, l’argomento della convenuta – secondo cui la foto era già circolante online e liberamente visibile – non ha trovato alcun ascolto. La fotografia era protetta, era stata pubblicata senza permesso, e la riproduzione non era stata autorizzata dai titolari dei diritti. Di conseguenza, la condotta è stata qualificata come illecita e ha comportato una condanna risarcitoria.

Cosa deve sapere chi scatta una fotografia?

Per chi crea la fotografia, la sentenza del Tribunale di Roma è una sorta di promemoria sul valore del proprio lavoro. Ogni immagine, anche quando non raggiunge quel valore di originalità che consentirebbe di qualificarla come opera d’arte, resta comunque il risultato di un’attività intellettuale e tecnica che la legge ha scelto di proteggere.

Tuttavia, questa protezione non nasce in modo automatico. Nel caso delle cosiddette “fotografie semplici”, infatti, la legge impone una condizione precisa: la fotografia deve recare almeno il nome del fotografo (o dell’agenzia per cui lavora) e l’anno dello scatto. Si tratta di un dettaglio normativo che molti sottovalutano, ma che può fare la differenza tra un’immagine giuridicamente difendibile e una che, priva di questi elementi, rischia di scivolare in una sorta di anonimato (se volete approfondire, vi consiglio: Foto senza credito: il Tribunale nega il risarcimento se l’uso è in buona fede – Canella Camaiora).

Questo significa che il fotografo non deve solo scattare, ma anche “dichiarare” il proprio scatto. Si tratta di un gesto semplice, ma necessario e sufficiente a garantire che l’immagine possa essere difesa nel caso in cui qualcuno la utilizzi senza permesso.

Conservare evidenze della pubblicazione, dei contratti di licenza e del percorso che la fotografia compie nel tempo diventa allora un atto di cura professionale, perché una fotografia può essere oggetto di transazioni, cessioni, investimenti e, come insegna la vicenda decisa dal Tribunale, anche di illeciti.

La tutela giuridica non è soltanto una protezione contro gli abusi, ma anche un modo per dare continuità e riconoscibilità al lavoro del fotografo. La foto vive nel mondo digitale con una circolazione rapidissima e potenzialmente incontrollabile; il nome e la data (certe), invece, la ancorano al suo autore e le permettono di essere – quando serve – una prova, una risorsa o semplicemente un bene che mantiene il suo valore.

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Cosa deve sapere chi utilizza una fotografia presa online?

Chi invece le fotografie le usa, o vorrebbe usarle, deve partire da un presupposto semplice, ma spesso ignorato: la presenza di un’immagine su Internet non garantisce assolutamente nulla sulla sua libertà di utilizzo.

Una fotografia già pubblicata online da altri non diventa per questo liberamente riutilizzabile, e non basta neppure indicare la fonte per trasformare un uso non autorizzato in un comportamento legittimo.

Il Tribunale di Roma, richiamando la giurisprudenza europea, chiarisce che ogni nuova pubblicazione di una fotografia – anche quando si tratta solo di inserirla su un diverso sito web – rappresenta un nuovo atto di comunicazione al pubblico. E un atto del genere richiede sempre il consenso del titolare dei diritti, perché si rivolge a un pubblico nuovo e diverso da quello raggiunto dalla pubblicazione originaria.

L’errore più comune, dunque, sta nel confondere la facilità di accesso (a un bene) con la libertà di utilizzo (di quello stesso bene). In realtà, chi usa una fotografia senza averne il diritto rischia di esporsi a richieste e condanne di risarcimento dei danni.

Per evitare problemi, l’unica strada sicura è verificare l’origine dell’immagine, accertarsi delle condizioni di utilizzo e, quando necessario, chiedere l’autorizzazione a chi di dovere. Si tratta di un’accortezza minima che può evitare conseguenze molto più gravose.

© Canella Camaiora S.t.A. S.r.l. - Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 10 Dicembre 2025

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Margherita Manca

Avvocato presso lo Studio Legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, si occupa di diritto industriale.

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