Invenzioni e Intelligenza Artificiale: come cambia la brevettazione

Tempo di lettura: 5 minuti

Abstract

L’articolo analizza il tema dell’inventorship nelle invenzioni sviluppate con il supporto di sistemi di Intelligenza Artificiale, alla luce delle più recenti linee guida dell’Ufficio Brevetti e Marchi statunitense e della prassi consolidata delle principali autorità brevettuali internazionali. Attraverso l’esame coordinato delle fonti normative, giurisprudenziali e amministrative, lo studio ricostruisce i criteri giuridici applicabili all’individuazione dell’inventore, con particolare attenzione al ruolo della concezione dell’invenzione nei casi di innovazione assistita da strumenti algoritmici. L’analisi evidenzia le implicazioni operative per le imprese in termini di validità del brevetto, diritto di priorità e organizzazione dei processi di ricerca e sviluppo in contesti tecnologicamente avanzati.

Le nuove linee guida americane

Nel novembre 2025 l’Ufficio Brevetti e Marchi statunitense (USPTO) ha pubblicato le Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions, ponendo fine a mesi di incertezza interpretativa. Il chiarimento è netto: l’uso dell’Intelligenza Artificiale non modifica le regole sull’individuazione dell’inventore. Le invenzioni sviluppate con l’ausilio di sistemi di IA continuano a essere valutate secondo i criteri tradizionali del diritto dei brevetti.

L’USPTO afferma espressamente che “there is no separate or modified standard for AI-assisted inventions” e che gli strumenti di IA “remain tools used by the human inventor who conceived the claimed invention” (Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions, Federal Register, 28 novembre 2025). In altre parole, l’Intelligenza Artificiale è giuridicamente equiparata a un software, a un database o a uno strumento di laboratorio, non a un soggetto creativo autonomo.

Questo orientamento si fonda su una base normativa precisa. La legge statunitense definisce inventore “the individual who invented or discovered the subject matter of the invention” (35 U.S.C. § 100(f)), escludendo implicitamente qualsiasi entità non umana. Le nuove linee guida non introducono un diritto nuovo, ma superano l’impostazione del 2024, che aveva tentato di applicare all’IA criteri elaborati per la co-inventorship tra persone fisiche (i c.d. Pannu factors). Secondo l’USPTO, quell’approccio era fuorviante, perché pensato per valutare rapporti tra esseri umani, non l’interazione tra uomo e macchina.

Cosa bisogna fare quando l’invenzione nasce con l’aiuto dell’IA?

Per comprendere chi debba essere indicato come inventore occorre tornare a un concetto centrale del diritto dei brevetti: il concepimento dell’invenzione. La giurisprudenza statunitense lo definisce come “the formation in the mind of the inventor of a definite and permanent idea of the complete and operative invention” (Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1376, Fed. Cir. 1986). È questo il momento decisivo, non l’esecuzione materiale dell’invenzione né il mero utilizzo di strumenti avanzati.

Applicato ai casi di Intelligenza Artificiale, il criterio impone una distinzione chiara. Addestrare un modello, impostare parametri, lanciare simulazioni o ottenere output automatici non è sufficiente per fondare l’inventorship. Tutte queste attività restano strumentali. Come chiarisce l’USPTO, i sistemi di IA “may provide services and generate ideas, but they remain tools” (Reuters, US Patent Office issues new guidelines for AI-assisted inventions, 26 novembre 2025).

L’inventore è colui che riconosce una soluzione come tale, sceglie un determinato risultato tra più alternative, combina o modifica gli output della macchina e, soprattutto, ha una visione definita e completa della soluzione tecnica. Se manca questo passaggio mentale umano, non esiste un inventore giuridicamente rilevante. E senza inventore, il brevetto non può essere ottenuto.

Perché indicare male l’inventore può far perdere il brevetto (e la priorità)

La designazione dell’inventore non è un dettaglio formale, ma un requisito essenziale della domanda di brevetto. Negli Stati Uniti, l’indicazione di un soggetto non umano come inventore comporta il rigetto della domanda ai sensi degli artt. 101 e 115 U.S.C., come ribadito dalla Corte d’Appello Federale nel caso Thaler v. Vidal (43 F.4th 1207, Fed. Cir. 2022).

In Europa, la conseguenza è analoga. L’European Patent Office ha chiarito che “an inventor within the meaning of the EPC has to be a natural person” (Decisione J 8/20, 21 dicembre 2021), con rigetto della domanda per violazione dell’art. 81 EPC. L’indicazione di una macchina come inventore non è un errore sanabile, ma un vizio formale che impedisce persino l’esame di merito dell’invenzione.

Le nuove linee guida USPTO mettono inoltre in luce un rischio spesso sottovalutato dalle imprese, ma di enorme impatto pratico: la perdita del diritto di priorità internazionale. Una domanda di brevetto che indichi come unico inventore un sistema di IA non può costituire una valida priorità, né negli Stati Uniti né, di fatto, in Europa. L’USPTO lo afferma esplicitamente: una priorità rivendicata da una domanda priva di un inventore umano non è accettabile (Revised Inventorship Guidance, sezione VI).

In contesti multinazionali, eventuali incoerenze tra le designazioni degli inventori nei diversi paesi possono diventare un punto di attacco per contestare la validità del brevetto o la titolarità dei diritti. Ciò che nasce come entusiasmo tecnologico rischia così di tradursi in una fragilità giuridica.

Come devono organizzarsi oggi le imprese che innovano con l’IA?

Anche al di fuori dell’asse Stati Uniti–Europa, l’impostazione che si sta consolidando è sorprendentemente uniforme nella prassi attuale, pur nella consapevolezza che eventuali mutamenti futuri non potranno che passare da un intervento legislativo espresso. Le principali autorità brevettuali mondiali muovono tutte nella stessa direzione: l’Intelligenza Artificiale non può essere qualificata come inventore, perché l’inventorship resta ancorata alla persona fisica dotata di capacità giuridica.

Ovunque, il punto di equilibrio viene individuato nel medesimo criterio: l’innovazione può essere generata con l’ausilio di strumenti algoritmici avanzati, ma deve sempre essere ricondotta a una scelta creativa e consapevole di un essere umano. L’Intelligenza Artificiale, per quanto sofisticata, resta sullo sfondo come fattore abilitante, non come centro di imputazione giuridica dell’invenzione.

Questo orientamento comporta un cambio di prospettiva organizzativa non trascurabile. Le imprese non possono più limitarsi a valorizzare il risultato finale, ma devono prestare attenzione al percorso che conduce all’invenzione. Diventa essenziale poter ricostruire, anche a distanza di tempo, chi ha preso le decisioni chiave, chi ha selezionato una soluzione tra più alternative generate dalla macchina e chi ha compreso che quell’output risolveva un problema tecnico in modo nuovo e non ovvio. In assenza di questa tracciabilità, il rischio non è astratto: è quello di trovarsi con un titolo debole o addirittura invalido.

Di qui la necessità di strutturare procedure interne di invention disclosure più mature, nelle quali l’Intelligenza Artificiale sia descritta correttamente come strumento di supporto e mai come soggetto inventore. Il principio che si va affermando, in modo sempre più trasversale, è semplice ma rigoroso: senza un inventore umano chiaramente individuabile, giuridicamente, il brevetto non esiste.

© Canella Camaiora S.t.A. S.r.l. - Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 24 Dicembre 2025

È consentita la riproduzione testuale dell’articolo, anche a fini commerciali, nei limiti del 15% della sua totalità a condizione che venga indicata chiaramente la fonte. In caso di riproduzione online, deve essere inserito un link all’articolo originale. La riproduzione o la parafrasi non autorizzata e senza indicazione della fonte sarà perseguita legalmente.

Avv. Arlo Cannela

Arlo Canella

Managing & founding partner, avvocato del Foro di Milano e cassazionista, responsabile formazione e ricerca indipendente dello Studio CC®.

Leggi la bio
error: Content is protected !!