Il valore di un’opera d’arte diminuisce se subisce interventi di restauro?

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Abstract

È una domanda sempre attuale, a maggior ragione dopo l’ormai famigerato – e discusso – restauro dell’“Ecce Homo” di Elías García Martínez.

L’episodio ha riacceso l’interesse pubblico per le problematiche correlate alla conservazione delle opere d’arte, spingendoci a chiederci: fino a che punto è lecito “toccare” il patrimonio culturale del passato?

 

La scienza dietro la bellezza

Nel silenzio di un piccolo santuario aragonese, una pittura murale quasi dimenticata è improvvisamente diventata celebre in tutto il mondo: il restauro che avrebbe dovuto preservare il volto del Cristo di Elías García Martínez lo ha invece trasformato in una caricatura virale, già passata alla storia come “Monkey Christ”.

 

Restauro di Cecilia Giménez (2012). Photograph: AP, “The Guardian

Prima di comprendere appieno il valore (o il rischio) di un restauro, è necessario chiarire cosa si intenda davvero quando si parla di “restauro”. In Italia, la definizione è normativamente prevista all’art. 29, co. 4 del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio secondo cui “Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali”.

Il restauro è dunque un’attività tecnica e scientifica, non un mero abbellimento estetico o un ritocco vezzoso. Esso richiede competenze elevate, perché – talvolta – dalla professionalità del restauratore dipende la sopravvivenza stessa dell’opera.

L’alterazione dei colori derivante dall’uso di materiali incompatibili e l’obliterazione della mano dell’artista causata da ricostruzioni stravaganti sono solo un paio degli esempi dei danni che può causare l’intervento di persone non qualificate: affidare a “mani inesperte” il delicato ruolo di restaurare un’opera d’arte può comportare alterazioni irreversibili dell’immagine originale, come dimostra proprio il caso dell’“Ecce Homo”.

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Ma cos’è successo dopo lo “scimmiesco restauro”?!

Nel 2012, nel Santuario de Misericordia a Borja (in Aragona), un dipinto pressoché sconosciuto fino a quel momento subì un disastroso intervento di restauro che ne cambiò per sempre l’aspetto e gli regalò inaspettata celebrità: l’immagine originale del Cristo, già deteriorata dall’umidità, venne infatti inopinatamente attenzionata da un’anziana parrocchiana (pittrice dilettante senza esperienza né qualifica in restauro), Cecilia Giménez, che – pur animata dalle migliori intenzioni – prese l’iniziativa di mettere mano alla pittura, rovinando seriamente l’opera e alterandone completamente i tratti.

Il risultato si diffuse rapidamente sui social, trasformando l’immagine ritoccata dalla signora Giménez in un meme virale. La nuova versione, divenuta nota come “Monkey Christ”, ha generato ironia e dibattito in tutto il mondo e, paradossalmente, nonostante il risultato fosse lontano da ogni criterio professionale, l’intervento non ha avuto conseguenze negative né per la restauratrice, né – almeno dal punto di vista economico – per la location.

Anzi, l’inaspettata notorietà acquisita dal dipinto ha fatto sì che aumentasse considerevolmente il flusso turistico nel santuario, generando introiti annuali stimati attorno ai 40.000 euro.

Il caso in parola, più unico che raro, non può certo essere preso quale paradigma. Al contrario, la fattispecie dimostra con chiarezza che un intervento maldestro – seppur caratterizzato dalle migliori intenzioni – è idoneo a cancellare per sempre l’identità di un’opera d’arte, compromettendo irreversibilmente una testimonianza storica e artistica.

Ed ecco che sorge spontanea una domanda…

Chi risponde, generalmente, se un restauro danneggia un’opera?

Partendo dal presupposto che il restauro di un’opera d’arte dovrebbe essere effettuato da professionisti, il primo strumento di tutela di cui dispone il committente del restauro è la sottoscrizione di un contratto d’opera (art. 2222 cc e seguenti) con cui fare obbligare il restauratore designato a svolgere una prestazione professionale che – tra le altre cose – preveda la conservazione e tutela dell’opera.

Il restauratore, quindi, risponderà secondo la diligenza richiesta dalla specifica professione. Si parla, in questi casi, di una diligenza qualificata: viene cioè richiesto un grado di diligenza più elevato rispetto alla normale professionalità, giustificato dal fatto che l’intervento riguarda beni spesso unici e non riproducibili.

In aggiunta, quando l’opera è qualificata come “bene culturale”, la responsabilità si amplifica: un restauro non autorizzato o eseguito da soggetti non abilitati può comportare sanzioni e, in casi estremi – come interventi che alterino consapevolmente (art. 518-quaterdecies cp) o distruggano parti rilevanti di un bene culturale (art. 518-duodecies cp) – possono anche configurarsi responsabilità penali.

Ponendosi nell’ottica dei restauratori, ecco quindi che uno strumento di tutela a dir poco essenziale può risultare la sottoscrizione di una idonea polizza assicurativa professionale.

Tali polizze tutelano i restauratori in caso di errore tecnico, utilizzo di materiali inappropriati, reazioni chimiche impreviste o qualsiasi intervento che comprometta l’integrità dell’opera. L’assicurazione può permettere di indennizzare chi di dovere evitando che il restauratore debba sostenere personalmente il risarcimento dei danni, che talvolta può essere molto elevato, persino inaffrontabile.

Restaurare significa proteggere il futuro dell’opera

Il restauro, dunque, può risultare indispensabile per preservare un’opera d’arte, ma non è mai un’operazione neutra, anzi, richiede competenze qualificate, metodo, analisi accurate e documentazione rigorosa.

Restaurare significa “mettere mano” alla memoria materiale di un’opera: quando viene eseguito con competenza e rigore, il restauro restituisce vita e valore; quando invece è improvvisato o amatoriale, può cancellarne per sempre il messaggio artistico.

Nel mondo dell’arte, scegliere a chi fare restaurare e come equivale a decidere come proteggere il futuro dell’opera stessa, ed è in questo frangente che un’adeguata “rete di salvataggio” contrattuale può rivelarsi utile, se non fondamentale.

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Data di pubblicazione: 15 Gennaio 2026

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Francesca Rainieri

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