Migrazione di dipendenti, reverse engineering o concorrenza sleale? (Cass. Civ. 18958/2023)

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Abstract

L’articolo esamina una sentenza confermata dalla Corte di Cassazione in materia di concorrenza sleale e utilizzo illecito di segreti industriali, con focus su reverse engineering, storno di dipendenti e ordine di esibizione. Il caso analizzato evidenzia come una pluralità coordinata di condotte – tra cui replicazione non autonoma di macchinari, accesso improprio a documentazione riservata e mobilità mirata del personale – possa integrare un illecito concorrenziale, anche in assenza di una “prova regina”. La quantificazione del danno, fondata su dati economici concreti e valutazioni controfattuali, ha portato a una condanna risarcitoria da 2,5 milioni di euro, confermata in sede di legittimità.

Un prodotto davvero troppo simile

È una scena che molte imprese riconoscono subito, anche se raramente le viene dato un nome preciso. Un’azienda cresce, sviluppa un prodotto, accumula conoscenze. Questo patrimonio non si esaurisce nel risultato finale, ma si sedimenta nei disegni, nelle configurazioni, nei file tecnici, nelle soluzioni maturate nel tempo. Poi, all’improvviso, una figura chiave lascia l’organizzazione. Nessun clamore, nessun furto apparente. Eppure, dopo qualche mese, un concorrente lancia sul mercato una soluzione sospettosamente familiare.

È esattamente lo scenario affrontato dalla Corte d’Appello di Milano nella sentenza n. 2731/2021, che ha toccato molti temi rilevanti per le imprese: violazione di segreti commerciali e industriali (artt. 9899 c.p.i.), concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), storno di dipendenti, oltre a misure inibitorie, ritiro dal commercio e risarcimento del danno (art. 125 c.p.i. e art. 1226 c.c.). Il tutto confermato in sede di legittimità dalla Cassazione, ord. 18958/2023.

Ma quando un’informazione può dirsi davvero “segreto commerciale”? La Corte chiarisce che la tutela non nasce da una dichiarazione aziendale, ma dalla presenza dei requisiti fissati dall’art. 98 c.p.i.: l’informazione deve essere non nota né facilmente accessibile agli operatori del settore, deve avere valore economico proprio in quanto riservata, e deve essere protetta da misure ragionevolmente adeguate (approfondisci La tutela dei segreti commerciali: strategie e strumenti per le imprese – Canella Camaiora).

È quest’ultimo requisito, nella prassi, a fare la differenza: non basta etichettare un documento come “riservato”, serve dimostrare che l’impresa ha trattato quelle informazioni come un vero asset – accessi controllati, credenziali, procedure interne coerenti, gestione ordinata della documentazione tecnica.

La Corte offre anche un passaggio particolarmente utile per le imprese tecniche: le informazioni sono considerate segrete non in modo atomistico, ma valutate nella loro configurazione complessiva, perché spesso è proprio la combinazione non ovvia di elementi noti a rappresentare il vero valore competitivo.

Ed è qui che molte aziende si riconoscono: non è l’idea astratta a fare la differenza, ma l’insieme di dettagli e scelte operative stratificate nel tempo. Per questo motivo, tutelare il proprio know-how significa delimitare in modo preciso ciò che è riservato, dove si trova, chi vi accede e con quali cautele documentabili.

Quando il “reverse engineering” diventa illecito

Non abbiamo sottratto nulla, abbiamo solo ricostruito il prodotto”. Una spiegazione apparentemente lecita, che fa leva sul principio del reverse engineering come dinamica naturale della concorrenza. Ma la Corte d’Appello di Milano rimette il tema su un piano molto più concreto.

Non basta dire che un risultato sia teoricamente ricostruibile: perché la tesi tenga, la ricostruzione deve essere davvero accessibile agli esperti del settore, con tempi, costi e competenze proporzionati. Se invece richiede risorse tali da renderla improbabile o sproporzionata, l’ipotesi di reverse engineering perde forza. E torna centrale la domanda: quelle informazioni erano davvero accessibili dall’esterno, oppure no?

Il secondo profilo – spesso decisivo in giudizio – riguarda la liceità del percorso. Il reverse engineering è legittimo solo se l’analisi parte da ciò che era effettivamente sul mercato. Non può derivare da accessi non autorizzati a disegni, file tecnici, documentazione interna. È questo il nodo su cui la Corte si sofferma con chiarezza: un’acquisizione illecita non diventa legittima solo cambiandole etichetta.

In sintesi, quando un’impresa si trova di fronte a un prodotto “troppo simile”, la vera domanda non è se il risultato fosse teoricamente ottenibile, ma con quali mezzi è stato ottenuto. E se quei mezzi includono dati, percorsi o accessi riservati, il tema esce dal terreno tecnico e rientra in quello della violazione.

A volte si limitano a portar via il team (lo storno dei dipendenti)

La Corte d’Appello di Milano adotta un criterio molto concreto: non ogni passaggio di personale è illecito, ma può diventarlo quando si configura come un’azione organizzata e idonea a danneggiare un’impresa concorrente. Il punto di partenza resta semplice: nessuno può trattenere un lavoratore contro la sua volontà, e il recruiting in sé non costituisce concorrenza sleale. Ma quando l’acquisizione di risorse diventa sistematica, mirata e colpisce ruoli critici, allora si entra nel perimetro dello storno ex art. 2598, n. 3, c.c.

Lo storno raramente si prova con un solo elemento decisivo. Più spesso emerge da un insieme di indizi concreti, tra cui:

  • numero di dipendenti coinvolti;
  • arco temporale in cui avvengono i passaggi;
  • tipologia e rilevanza dei ruoli (in particolare se strategici o difficili da sostituire);
  • area aziendale interessata (soprattutto se critica o tecnica);
  • eventuali tentativi di contatto verso altri lavoratori della stessa azienda.

Non è il singolo che fa la differenza, ma l’operazione nel suo insieme – specie se appare costruita per svuotare competenze chiave e agevolare la replicazione del know-how. La finalità concorrenziale può essere desunta dai fatti, anche in assenza di dichiarazioni esplicite (approfondisci: Quando assumere i dipendenti altrui diventa un illecito? – Canella Camaiora).

Per le imprese, dunque, il nodo non è bloccare le uscite, ma riconoscere quando la mobilità si trasforma in strategia concorrenziale. Se i passaggi sono isolati e distribuiti nel tempo, il fenomeno resta fisiologico. Ma quando si concentrano su profili tecnici rilevanti, in un arco temporale limitato e in parallelo alla crescita di un nuovo competitor, il piano si sposta: da dinamica HR a rischio legale concreto.

Ma quanto vale tutto questo in termini economici? Nell’ultima sezione vedremo come il danno da concorrenza sleale e violazione di segreti venga effettivamente stimato.

Quanto vale “quello che mi hanno portato via”?

A questo punto la vicenda smette di essere tecnica e diventa contabile. Margini, fatturati, vendite, utili. Ed è qui che emerge uno dei dati più ricorrenti in questo tipo di contenziosi: i numeri decisivi non sono quasi mai nella disponibilità di chi subisce l’illecito, ma in quella di chi lo ha commesso.

Per questo, nelle controversie su segreti industriali e concorrenza sleale, l’ordine di esibizione rappresenta spesso uno snodo decisivo. Il quadro normativo è chiaro: da un lato l’art. 210 c.p.c., dall’altro l’art. 121 c.p.i., che rafforza l’accesso alle prove nelle cause di proprietà industriale. La sentenza ribadisce che ordini mirati, necessari e sufficientemente specifici sono legittimi, e che il rifiuto ingiustificato di esibire la documentazione può essere valutato dal giudice come argomento di prova (art. 116, comma 2, c.p.c.).

Questo passaggio è centrale, perché chiarisce cosa non sta accadendo: non si “inventa” un danno, ma si evita che l’opacità di una parte renda impossibile la sua ricostruzione. Ed è proprio su questo piano che la Corte ricolloca il tema della quantificazione: il danno raramente è il risultato di una formula aritmetica, ma di un giudizio che può includere valutazioni controfattuali e, quando necessario, una liquidazione equitativa.

Nel caso esaminato, la stima del danno è stata ancorata a elementi economici concreti, in particolare alla variazione negativa dei margini registrata dopo l’ingresso del concorrente, valutata alla luce di una pluralità di condotte accertate: utilizzazione di informazioni riservate, replicazione di soluzioni tecniche non frutto di progettazione autonoma, storno e tentato storno di dipendenti, denigrazione commerciale e reiterata inottemperanza agli ordini di esibizione.

Il giudice di primo grado aveva quantificato il danno in misura più elevata; la Corte d’Appello lo ha ridotto equitativamente, tenendo conto anche della presenza di altri operatori sul mercato, ma lo ha comunque fissato in € 2.500.000. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 18958/2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso, lasciando ferma questa ricostruzione: responsabilità accertata, metodo di calcolo motivato, conseguenze economiche concrete.

Il senso complessivo della decisione è netto: quando l’illecito viene provato, il giudizio non si arresta alla sua affermazione, ma prosegue fino alle misure e ai numeri. E quei numeri non sono simbolici. Sono il risultato di un accertamento che tiene insieme condotte, prove, comportamento processuale e dati economici, senza scorciatoie e senza automatismi.

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Data di pubblicazione: 28 Gennaio 2026

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Margherita Manca

Avvocato presso lo Studio Legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, si occupa di diritto industriale.

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