Abstract
Accade più spesso di quanto si pensi: un professionista, un’impresa o un team creativo investe tempo, competenze e risorse per elaborare un progetto e lo sottopone a una Pubblica Amministrazione, nella speranza che quello stimolo si trasformi in un incarico, in una collaborazione o almeno in un percorso trasparente di valutazione.
Poi, però, il progetto “sfugge di mano”. L’Amministrazione ne fa tesoro, lo attribuisce (talvolta) a un proprio dipendente e avvia una procedura per realizzarlo con altri operatori, senza riconoscere nulla a chi lo aveva ideato: né un corrispettivo, né una paternità, né una spiegazione.
L’articolo affronta, con taglio pratico, le principali direttrici di tutela nei casi in cui un progetto presentato alla P.A. venga utilizzato senza accordo e senza riconoscimenti.
Con la P.A. vale solo l’accordo scritto
Chi propone un’idea a un ente pubblico tende a muoversi come farebbe nel settore privato: si invia un concept, si partecipa a incontri, si risponde a richieste di chiarimenti, si perfeziona la proposta. È un percorso naturale, ma sbagliato. Il problema è che, quando l’interlocutore è una Pubblica Amministrazione, quel percorso può non bastare, da solo, a trasformare l’idea in un diritto a contrarre.
La P.A. può concludere accordi e assumere impegni solo attraverso procedure e forme tipizzate (elemento essenziale del contratto ex art. 1325 del Codice Civile). Senza la forma scritta, non si può avere contratto valido (cfr. Tribunale di Napoli, sent. del 27/03/2024). Vale per l’affidamento di lavori e servizi, ma vale – a maggior ragione – quando si è ancora nella fase progettuale. Il nuovo Codice dei contratti pubblici disciplina strumenti specifici per “acquisire” progettazione, idee e soluzioni, come i concorsi di progettazione: in questi casi, è lo stesso bando a prevedere premi, condizioni e conseguenze, fino all’acquisto della proprietà del progetto vincitore a fronte del pagamento del premio.
Ma attenzione! La forma scritta – oggi, quasi sempre, in modalità elettronica – può risultare anche da uno scambio documentale strutturato: lettere, email, PEC e WhatsApp che consentano identificazione e tracciabilità, se inseriti in un quadro coerente di proposta e accettazione.
E non è nemmeno necessario che questi scambi avvengano con il rappresentante legale dell’ente (e.g. il Sindaco) perché si creino delle obbligazioni. Infatti, spesso, nella fase progettuale, il privato non parla con il legale rappresentante dell’ente, ma con figure operative come il RUP, i dirigenti, i funzionari, lo staff politico. Se l’interlocuzione proviene da soggetti che, per ruolo e contesto, appaiono legittimati a rappresentare l’ente in quella specifica fase e se il comportamento complessivo dell’Amministrazione ingenera un affidamento ragionevole, quella corrispondenza può diventare un tassello probatorio rilevante, anche alla luce dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento che permeano l’azione amministrativa.
Se la ricostruzione di un rapporto contrattuale fosse l’unica via, la P.A. potrebbe avanzare e innovare solo sulla base di stimoli interni, perché ogni contributo esterno “non formalizzato” sarebbe, di fatto, sacrificabile senza conseguenze.
Rendere la P.A. responsabile – anche quando il contratto non esiste
Quando manca un accordo valido e “tipizzato”, la tentazione è concludere che non esista alcuna tutela: se non c’è contratto, non c’è compenso; se non c’è compenso, l’ideatore resta esposto al rischio che il progetto venga semplicemente “assorbito”. È una lettura comprensibile, ma incompleta.
Anche in assenza di un contratto, infatti, non tutto è consentito alla Pubblica Amministrazione, che agisce, a seconda dei casi, sia come ente pubblico – soggetto al Codice dei Contratti Pubblici e al Tribunale Amministrativo – che come ente privato soggetto al diritto civile.
L’ordinamento impone che l’azione amministrativa e le trattative tra privati si svolgano secondo correttezza e buona fede: quando l’Amministrazione intrattiene un percorso che ingenera nel privato un affidamento ragionevole sulla conclusione dell’affare e poi lo interrompe senza giustificazione, può configurarsi responsabilità precontrattuale.
Ciò che ingenera e giustifica l’affidamento, però, non è la semplice interlocuzione, che, da sola, può restare nel perimetro fisiologico delle richieste informative tipiche di ogni transazione commerciale.
In concreto, la valutazione dell’affidamento ruota attorno a indici come:
- la ripetizione e la specificità delle richieste di integrazione (non generiche, ma mirate a rendere il progetto immediatamente cantierabile);
- la calendarizzazione di incontri tecnici e riunioni operative con ruoli e responsabilità definite;
- la richiesta di elaborati in formati “da procedura” (computi, cronoprogrammi, relazioni tecniche, schemi di capitolato);
- la condivisione di bozze, schemi di convenzione, o indicazioni su tempi e modalità di affidamento;
- l’emersione, anche indiretta, di una scelta organizzativa dell’ente verso l’affidamento.
Insomma, questi indizi possono ingenerare nel contraente privato che si interfaccia con l’Amministrazione Pubblica un’aspettativa legittima alla conclusione dell’affare. Anche senza una preventiva gara d’appalto.
Infatti, non sempre la P.A. deve necessariamente passare da una gara, potendo ricorrere anche all’affidamento diretto, ad esempio per ragioni di importo dell’affare, o quando l’oggetto presenta profili di esclusiva legati a contenuti intellettuali (come trattato in questo articolo “Appalti pubblici: è vero che il titolare del brevetto può evitarsi la gara?”).
Se all’abbandono ingiustificato delle trattative si aggiunge un elemento ulteriore – ad esempio l’utilizzo sostanziale del progetto per procedere con terzi, oppure la scelta di affidare, e pagare, un altro il progetto che è stato ideato e strutturato dall’originatore – il quadro può ampliarsi.
In questi scenari, accanto (o in alternativa) alla responsabilità precontrattuale, può assumere rilievo la responsabilità extracontrattuale: non più soltanto la rottura scorretta del dialogo, ma un comportamento che produce un danno ingiusto perché si traduce in appropriazione, sviamento o indebita esternalizzazione del valore progettuale generato.
Questi rimedi ruotano attorno al rapporto tra la P.A. e il privato, la correttezza delle trattative e il comportamento delle parti. Ma anche il progetto, in sé, può essere tutelato.
La tutela del diritto d’autore
I rimedi fondati sulla scorrettezza delle trattative chiariscono quando la P.A. non avrebbe dovuto interrompere o “dirottare” il percorso. Ma resta una domanda diversa (e spesso decisiva): che cosa è stato utilizzato?
Se ciò che è stato consegnato non è solo un’idea astratta, ma un progetto “formato”, espresso in elaborati riconoscibili (relazioni, disegni, render, tavole, layout, schemi narrativi o concept strutturati), può entrare in gioco la tutela più forte: il diritto d’autore.
In Italia, la Legge sul diritto d’autore protegge le opere dell’ingegno di carattere creativo (non l’idea in sé, ma la forma in cui l’idea viene espressa – Accordi TRIPS, Art. 9 co. 2).
Quando questa soglia è raggiunta, l’utilizzo non autorizzato può diventare una violazione di diritti esclusivi.
Nella pratica, ciò cui bisogna fare attenzione:
- riproduzione “parola per parola” o sostanziale degli elaborati nella documentazione di una successiva procedura (ad esempio: relazioni tecniche, descrizioni, layout o soluzioni progettuali riprese in capitolati, bandi di gara o altra documentazione);
- riproduzione dei disegni (tavole, planimetrie, render) o loro rielaborazione non autorizzata;
- realizzazione dell’opera (o di una parte significativa) secondo scelte espressive che riproducono l’impronta del progetto originario.
In questi casi, l’autore dispone non solo di pretese economiche al pagamento, ma anche di strumenti tipici della tutela autorale: dal riconoscimento della paternità ai rimedi inibitori e risarcitori connessi alla riproduzione/uso non consentiti (per approfondimento: “Il diritto d’autore in Italia: cosa protegge e come funziona”).
La tutela autoriale, però, non è garantita. Il diritto d’autore richiede che il progetto presenti almeno un carattere creativo, inteso come apporto personale nella forma espressiva.
È questo, spesso, il passaggio più delicato nei progetti “funzionali”: la linea di confine tra un’elaborazione creativa protetta e una soluzione meramente tecnica, anche se innovativa.
La tutela del progetto non creativo
Non tutti i progetti superano la soglia richiesta dal diritto d’autore. Molti elaborati – soprattutto in ambito ingegneristico, impiantistico, infrastrutturale o comunque tecnico – sono pensati per funzionare, rispettare standard, risolvere vincoli. In questi casi può mancare quella chiave stilistica o impronta espressiva che consente di parlare di opera creativa.
Eppure, anche quando la creatività non c’è, il progetto può avere un valore giuridicamente protetto.
Art. 99 della Legge sul diritto d’autore prevede una tutela specifica per i progetti di lavori dell’ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici.
L’articolo sposta la tutela dal lavoro “creativo” al lavoro “originale”, cioè nuovo e non banale o standard. Non deve intendersi per forza un’invenzione rivoluzionaria: può trattarsi anche di una combinazione originale di elementi noti, purché l’insieme produca un risultato tecnico riconoscibile e non coincida con una mera applicazione ovvia di soluzioni già disponibili.
La norma attribuisce al progettista due leve, tra loro collegate:
- il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni;
- il diritto a un equo compenso a carico di chi realizza il progetto a scopo di lucro senza il consenso dell’autore.
La tutela, però, non opera automaticamente come per i progetti creativi. Per esercitare (almeno) il diritto all’equo compenso, la legge richiede un adempimento formale: inserire su piani e disegni una dichiarazione di riserva e depositare il progetto presso il Ministero della Cultura prima di agire in giudizio.
Tuttavia, l’approccio più prudente – soprattutto quando il progetto viene condiviso con una P.A. o con soggetti terzi – è procedere da subito al deposito, potendo godere di 20 anni per il godimento esclusivo dei proventi economici.
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Data di pubblicazione: 27 Gennaio 2026
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Gabriele Rossi
Laureato in giurisprudenza, con esperienza nella consulenza legale a imprese, enti e pubbliche amministrazioni.
