L’ex socio che diventa concorrente: il calo del fatturato come prova della concorrenza sleale – commento a Trib. Venezia, Ord. del 15/05/2024

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Abstract

Un ex socio che diventa concorrente, portandosi dietro clienti, know how e fatturato. Può essere considerata una condotta contraria alla leale concorrenza? Forse sì, ma va provato il danno.

Commentando un provvedimento del Tribunale di Venezia, l’articolo affronta il tema della prova in giudizio del danno, perché il danno non è sempre in re ipsa e non basta il calo del fatturato a dimostrare l’illecito.

In che modo una “guerra tra ex soci” può trasformarsi in una battaglia sui numeri (e sul loro significato)?

L’Italia è un Paese ricco di imprese familiari, che costituiscono l’85% del tessuto imprenditoriale (fonte: Family Business). In queste, come noto, molti dei rapporti commerciali si costruiscono nel tempo e passano attraverso reti personali tramandate in famiglia. La conseguenza è che ove capiti che la società si scinda, per esempio tra fratelli che aprono realtà concorrenti, lo smantellamento dell’assetto societario può rendere incerto e scivoloso il futuro dell’impresa.

È quanto accaduto nella vertenza decisa dal Tribunale di Venezia, Ord. del 15/05/2024. In sede di reclamo cautelare, il Collegio ha confermato il rigetto di una richiesta di sequestro conservativo fondata – quanto alla quantificazione del pregiudizio – su un argomento apparentemente “semplice”: il calo del fatturato.

La vicenda nasce all’interno di un contesto familiare. Due fratelli, soci in società operanti nella produzione e commercializzazione di marmi e graniti, avviano un percorso di “separazione”: da un lato, la cessione di quote delle società “storiche”; dall’altro, la costituzione di una nuova impresa da parte di uno dei fratelli, attiva nel medesimo comparto.

Dopo l’avvio dell’attività della nuova società, volano le contestazioni. Vengono inviate diffide in cui si addebitano condotte reputate scorrette: dall’uso di segni distintivi confusori, all’agganciamento commerciale, fino a presunti profili di sviamento della clientela in mercati esteri e allo sfruttamento di informazioni aziendali e know-how riservato (per un approfondimento sulle varie condotte che possono configurare l’illecito di concorrenza sleale: Concorrenza sleale: quando si verifica e come difendersi).

Come noto, però, in fase cautelare restano saldi due elementi da provare per ottenere la misura richiesta (il sequestro conservativo, in questo caso):

  • il fumus boni iuris, e cioè la plausibile fondatezza della pretesa (la ragionevole probabilità, anche senza accertamento probatorio pieno, che il diritto fatto valere esista);
  • il periculum in mora, ovvero il pericolo di un danno imminente e irreparabile derivante dall’attesa del giudizio di merito, tale da rendere necessaria una tutela immediata.

È sull’assenza del primo requisito che si è fondato il rigetto del Tribunale: la parte reclamante aveva lamentato un danno attestando il calo del fatturato delle società “storiche” di famiglia. Insomma, aveva dimostrato che un pregiudizio, dato da una perdita di fatturato anche importante, era effettivamente esistente, ma – anche mettendolo in relazione temporale con la nascita della nuova impresa concorrente – non era riuscita a dimostrare il nesso causale tra la riduzione del fatturato e l’attività sleale del concorrente.

Il principio decisorio è logico: il calo del fatturato può costituire un indizio, ma non prova da solo né la certezza del danno in termini di lucro cessante, né il nesso causale tra condotta e pregiudizio. Secondo il Tribunale veneto, occorre valutare, anche ai fini della sussistenza del nesso di causa, tutta una serie di ulteriori fattori (quali a esempio l’andamento generale del mercato, il costo delle materie prime e l’andamento comparativo delle vendite del preteso concorrente), che devono essere oggetto di una indagine tecnico-contabile finalizzata a stimare quali utili sarebbero stati conseguiti in assenza della condotta lamentata.

Sempre ammesso (e non concesso) che la condotta sia da considerarsi sleale.

La concorrenza da parte dell’ex socio: quando diventa sleale

Nel caso deciso dal Tribunale di Venezia, la frattura imprenditoriale tra fratelli (ex soci) si è tradotta nell’accusa, rivolta alla nuova società costituita da uno dei due, di avere “giocato sporco” agganciandosi all’altrui identità commerciale, sfruttando – a fini di sviamento – relazioni con la clientela acquisite in virtù della precedente partecipazione societaria, utilizzando informazioni aziendali riservate.

Quando si parla di concorrenza sleale, il punto di riferimento è – come noto – l’art. 2598 c.c..

L’articolo individua, in sintesi, tre categorie di condotte:

  1. gli atti confusori, cioè quelli idonei a creare confusione con l’attività e/o con i segni distintivi dell’impresa concorrente;
  2. la denigrazione e l’appropriazione di pregi;
  3. ogni altro mezzo non conforme ai principi di correttezza professionale idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

È soprattutto quest’ultima clausola a fare da “contenitore” alle controversie tra imprese quando l’accusa riguarda il compimento di atti scorretti in senso più lato: lo sviamento di clientela, l’agganciamento commerciale, l’utilizzo opportunistico della credibilità guadagnata da altri, e via dicendo.

Nel caso in commento, le accuse – infatti – erano molteplici:

  • uso di segni e indicazioni idonei a creare confusione con il nome storico dell’impresa altrui;
  • utilizzo di un domain name e di asset comunicativi (segni grafici, logo) percepibili come “ancorati” all’identità commerciale preesistente in quanto simili, contigui o assonanti;
  • agganciamento commerciale e appropriazione della credibilità maturata nel precedente rapporto societario, sfruttando la continuità percepita dal mercato;
  • sviamento (o tentativo di sviamento) della clientela, con particolare riferimento a determinati mercati esteri indicati nel ricorso e nei quali era stato avvertito il maggior calo di fatturato;
  • utilizzo di informazioni aziendali e know-how (di cui fanno parte anche le liste clienti e fornitori: Know-how commerciale: come tutelarlo e reagire in caso di “furto”) acquisiti nel precedente contesto societario per accelerare l’ingresso nel mercato e “replicare” relazioni e modalità operative;
  • interferenze nelle relazioni commerciali (aver contattato direttamente clienti e fornitori della società originaria), in modo da dirottare ordini e opportunità.

Ma anche ammesso che una o più di queste condotte siano ravvisabili, per ottenere una decisione rapida, come quella in sede cautelare, è necessario provare che siano state proprio queste condotte a causare il danno.

Cosa dimostrare (anche) in sede cautelare?

Il Tribunale ha riconosciuto che un sensibile calo di fatturato vi fosse stato, tuttavia, non ha ritenuto sufficiente che fosse stato provato un danno, senza una dimostrazione – foss’anche per presunzioni – di un nesso causale tra l’evento dannoso (il calo del fatturato) e le condotte contestate.

Sulla scorta di un principio già tracciato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21832 del 2021) in materia concorrenziale, i giudici veneti hanno quindi ribadito che il danno da lucro cessante si misura con un confronto tra ciò che sarebbe accaduto senza l’illecito e ciò che è accaduto con l’illecito; quindi, con un giudizio ipotetico controfattuale sull’andamento del mercato in assenza del “fattore perturbante”.

Potendo essere stato influenzato da altri fattori – come per esempio l’aumento dei costi delle materie prime, l’andamento del mercato o altre dinamiche indipendenti – il calo di fatturato non può essere considerato “automaticamente” responsabilità del competitor.

Da qui deriva il passaggio decisivo: il calo di fatturato può al più essere un indizio. Non si può ricavare il nesso causale “per deduzione” dalla mera coincidenza temporale tra una condotta contestata e una contrazione dei ricavi. Cosa serve provare, allora?

Se il calo del fatturato, da solo, non costituisce prova provata del danno causato dal concorrente, allora la domanda diventa operativa: quali elementi servono per provare in giudizio il nesso causale? L’obiettivo è accompagnare il giudice in un percorso lineare: dalla condotta al danno.

La prima cosa da fare è delimitare perimetro e periodo. Il danno va misurato dove l’illecito incide davvero: quali prodotti, quali canali, quali aree geografiche e quali clienti. Senza questa cornice, il rischio è attribuire il danno (calo di fatturato, in questo caso) a oscillazioni dovute a fattori esterni.

La seconda è costruire lo scenario controfattuale: stimare come sarebbero andati vendite e margini di profitto senza la condotta contestata. Si può partire da ricostruzioni storiche interne (pluriennali, pulite da eventi anomali) e affiancare a queste benchmark esterni affidabili (trend di settore) o altri parametri di raffronto (aree/canali/linee non perturbati dal comportamento illecito del concorrente).

La terza è evidenziare il nesso causale con evidenze convergenti. Non basta la coincidenza temporale tra illecito e danno: servono documenti e indicatori che rendano coerente e lineare il collegamento fra la condotta e i danni subiti (email e altre comunicazioni a clienti nel tentativo di stornarli, richieste di preventivo dirottate, episodi di confusione fra i consumatori, procurata perdita di specifici fornitori o canali di commercializzazione, eccetera).

Quello della prova è un tema critico, anche in fase cautelare, ed è sempre opportuno avvalersi dell’ausilio di litigator esperti.

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Data di pubblicazione: 3 Febbraio 2026

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Gabriele Rossi

Laureato in giurisprudenza, con esperienza nella consulenza legale a imprese, enti e pubbliche amministrazioni.

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