Fornitore e committente: chi può depositare il brevetto sviluppato insieme?

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Abstract

L’articolo esamina i conflitti che nascono quando un’invenzione viene sviluppata nell’ambito di una collaborazione e uno dei soggetti coinvolti deposita il brevetto. Il problema centrale non è il titolo in sé, ma la legittimità del deposito, che dipende dal rapporto giuridico da cui l’invenzione ha origine. Dopo
aver distinto l’ipotesi dell’inventore che opera in autonomia dalle collaborazioni tecniche, il contributo mostra come il diritto di chiedere il brevetto dipenda dalla qualificazione della commessa e dalle pattuizioni contrattuali. Un focus specifico è dedicato alla segretezza fino al deposito, evidenziando come una divulgazione prematura possa rendere impossibile la brevettazione per tutte le parti coinvolte.

Cosa succede se il fornitore deposita prima del committente?

Un’impresa affida a un fornitore esterno lo sviluppo di una soluzione tecnica. Può trattarsi di un ingegnere, di uno studio di progettazione, di un prototipatore, di un team di sviluppo software. All’inizio il rapporto è collaborativo: vengono condivisi il problema da risolvere, i vincoli produttivi, le esigenze del mercato, talvolta anche documentazione interna o intuizioni ancora embrionali.

Nel tempo, il fornitore elabora una soluzione. Il progetto prende forma. Poi
qualcosa si incrina: il rapporto si interrompe, cambia assetto oppure semplicemente si raffredda. E, a distanza di mesi, arriva la notizia: il fornitore ha depositato un brevetto.

È uno schema che nella pratica professionale ricorre con una frequenza molto maggiore di
quanto si immagini. E quando accade, la reazione del committente è quasi sempre la stessa: la sensazione di essersi visto sottrarre qualcosa che era nato all’interno della collaborazione, a partire da una propria idea.

A questo punto, però, il problema non è più capire se il brevetto esista. Il problema è stabilire se il deposito del fornitore fosse legittimo.

Chi si trova in questa situazione tende a porsi domande immediate e concrete.

Il fornitore può davvero depositare dopo aver lavorato su un’idea altrui?
L’NDA firmato all’inizio del rapporto abbia un peso reale?
Il fatto che l’idea iniziale fosse del committente conti qualcosa? e in che misura?

Sono domande comprensibili, ma spesso mal poste. Perché il nodo non sta nella correttezza del comportamento sul piano etico, né nella “fedeltà” del fornitore, ma nel titolo giuridico: il fornitore esterno poteva o non poteva presentare la domanda di brevetto?

Nella pratica, il deposito non avviene sempre per un equivoco “innocente”. Talvolta una delle parti sa perfettamente cosa sta facendo. Può accadere che il fornitore anticipi il deposito per cautelarsi, per pressione economica, o perché il rapporto si è deteriorato, anche a seguito di parcelle rimaste insolute.

In altri casi, invece, il fornitore deposita perché ritiene di aver sviluppato lui la soluzione innovativa. E il committente contesta la circostanza perché ritiene che quella soluzione derivi da informazioni, vincoli e indicazioni fornite durante il rapporto.

Il conflitto nasce proprio qui: due letture opposte della stessa collaborazione inventiva.

Ed è solo quando la lite arriva sul tavolo del consulente o del giudice che il concetto di “brevetto” viene scomposto, analizzato, ricostruito. Non per chiarire un dubbio teorico, ma per rispondere a una domanda molto concreta: chi aveva il diritto di depositare? E, di conseguenza, a chi spetta il diritto di esclusiva su una soluzione nata a più mani, e quale contributo sia giuridicamente più rilevante ai fini della brevettazione.

Chi può chiedere il brevetto quando ci sono più inventori?

Quando una persona inventa in solitudine e in piena autonomia, il perimetro
giuridico è lineare e difficilmente genera frizioni. Chi elabora una soluzione tecnica nuova, non ovvia e industrialmente applicabile è l’inventore e, in quanto tale, può legittimamente chiedere la tutela brevettuale, depositando la domanda di brevetto (art. 63 CPI). Una
volta depositato il titolo, nasce il diritto di esclusiva sul trovato inventivo, cioè il diritto di attuarlo
e di trarne profitto (art. 66 CPI).

In questo scenario, quando sorgono conflitti, non riguardano l’origine
dell’invenzione
, ma il suo utilizzo. Si litiga tra titolari di brevetti concorrenti, tra chi è
brevettato e chi non lo è, oppure tra un titolare e un presunto contraffattore. È il contenzioso fisiologico: il brevetto esiste, la titolarità non è in discussione, e il problema è se qualcuno stia violando un’esclusiva già consolidata.

La situazione cambia radicalmente quando l’invenzione non nasce in solitudine, ma all’interno di un rapporto. Qui il conflitto non riguarda l’uso del brevetto, ma la legittimità del deposito. E questa legittimità non si valuta guardando il
titolo, ma qualificando il rapporto che ha generato la soluzione tecnica.

  • Una prima ipotesi, molto frequente nella pratica, è quella in cui un fornitore viene incaricato di sviluppare una soluzione tecnica per conto del committente, partendo da un problema definito dall’impresa e lavorando entro vincoli funzionali, produttivi o economici fissati a monte. In questi casi, il compenso remunera l’attività di sviluppo, non la consegna di un’invenzione autonoma. La soluzione che emerge è il risultato del processo
    affidato. In questo contesto, il fornitore può anche essere, sul piano fattuale, l’inventore della soluzione. Ma ciò non comporta automaticamente che sia titolare del diritto di chiederne la
    brevettazione. Se l’attività rientra nella commessa, il diritto al brevetto tende a collocarsi in capo al committente, salvo che il contratto preveda espressamente una
    diversa allocazione. È qui che il deposito anticipato del fornitore diventa spesso il punto di rottura, perché cristallizza a suo favore un diritto che nasce da un’attività commissionata.
  • Lo scenario è diverso quando il fornitore non è incaricato di sviluppare “per conto”, ma di fornire una soluzione propria, basata su un proprio know-how. In questo caso il committente non acquista il processo inventivo, ma il risultato: un prodotto, una tecnologia o un servizio. Il pagamento remunera l’accesso o l’utilizzo di quella soluzione, non la titolarità dell’invenzione. Qui il diritto di chiedere il brevetto resta in capo al fornitore, mentre al committente spetta, al più, un diritto d’uso o una licenza, salvo patti diversi.
  • Tra queste due ipotesi si colloca la zona più delicata: quella dei rapporti di ricerca e sviluppo e delle collaborazioni tecniche continuative, in cui l’invenzione nasce durante il rapporto. L’idea iniziale può provenire dal committente, la soluzione tecnica può essere elaborata dal fornitore, e il risultato finale può dipendere da uno scambio continuo di dati, test, vincoli e feedback.

Qui non esistono automatismi. La titolarità del diritto di chiedere il brevetto dipende da
come il contratto ha disciplinato la proprietà intellettuale e, quando il contratto è silente o ambiguo, da chi abbia effettivamente elaborato la regola tecnica che risolve il problema.

È su questo punto che la Corte di Cassazione ha chiarito un principio decisivo, distinguendo nettamente tra il diritto di chiedere la brevettazione e il diritto di esclusiva che ne deriva. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che:

«Il “diritto al brevetto” identifica la facoltà di chiedere la registrazione, posizione giuridica che si riconosce all’inventore ovvero a colui che, a titolo derivativo, acquista la completa descrizione dell’invenzione, ceduta contestualmente all’assunzione dell’obbligo di non
divulgarla ulteriormente. […] Il “diritto sul brevetto” consiste invece nella facoltà esclusiva di
attuare e di trarre profitto dalla invenzione; esso consegue alla brevettazione, tant’è che solo chi
ha brevettato ne può godere. […] Ne deriva che, se è possibile distinguere il diritto al brevetto
da quello sul brevetto e una circolazione distinta di entrambi, ciò non significa che tale circolazione possa contraddire la logica dell’istituto brevettuale, che richiede che solo chi brevetta avendo titolo possa acquisire il potere di esclusiva» (Cass. civ., Sez. I, ord. 28 febbraio 2019, n. 5963).

In altre parole, non basta aver depositato un brevetto. Occorre dimostrare di
avere titolo per chiederlo, in base al rapporto che ha generato l’invenzione.
Ed è su questo piano – quello della qualificazione della commessa e della catena dei diritti – che si gioca la parte più complessa e spesso decisiva del contenzioso.

La segretezza come condizione di esistenza del brevetto

C’è un aspetto che, nella pratica, viene spesso sottovalutato quando si discute di titolarità,
contratti e diritti di deposito: la segretezza dell’invenzione fino al momento del
deposito
. Eppure è un passaggio decisivo, perché riguarda l’esistenza stessa del brevetto, non la sua attribuzione.

Il requisito della novità impone che la soluzione tecnica non sia stata divulgata prima della domanda di brevetto. Questo significa che, fino al giorno del deposito, l’invenzione deve restare segreta. Non in senso assoluto, ma vincolata da obblighi di riservatezza ogni volta che viene comunicata a terzi.

È un punto che diventa centrale proprio nei rapporti di collaborazione. Quando più soggetti lavorano allo sviluppo di una soluzione, lo scambio di informazioni è continuo: documentazione tecnica, prototipi, test, confronti operativi. Tutto questo è fisiologico. Ma non è neutro sul piano brevettuale.

Se la soluzione viene divulgata senza adeguati vincoli di segretezza, il problema non è più
stabilire chi avesse diritto di brevettare, ma se quel brevetto sia
ancora possibile
.

Ed è qui che molte liti prendono una piega paradossale. Le parti discutono sulla titolarità, si contestano il deposito, cercano un accordo o avviano un contenzioso. Nel frattempo, però, l’invenzione è già uscita dal perimetro della riservatezza: presentazioni a terzi, fiere, proposte commerciali, comunicazioni non coperte da NDA. Il risultato è che il requisito di novità
viene compromesso
.

In questi casi, anche se una delle parti avesse avuto titolo per depositare, il brevetto
cade per la c.d. predivulgazione distruttiva
. E il rischio concreto è che, alla fine del conflitto, nessuno possa più brevettare, perché l’invenzione è ormai entrata nello stato dell’arte (approfondisci anche: Come gestire la fase di prototipazione di un’idea innovativa – Canella Camaiora).

Questo aspetto viene spesso trascurato perché la segretezza è percepita come uno strumento contrattuale, una tutela accessoria. In realtà, è una condizione strutturale del sistema brevettuale. Non serve solo a regolare i rapporti tra le parti, ma a preservare la possibilità stessa di ottenere un titolo valido.

Per questo, nei rapporti di sviluppo, ricerca e collaborazione tecnica, la gestione della
riservatezza non può essere rimandata al momento del conflitto. O le parti si
accordano prima del deposito, chiarendo chi depositerà e a che titolo, oppure il rischio è che la controversia distrugga il brevetto.

In altre parole, quando l’invenzione nasce a più mani, il tempo gioca contro tutti. Ogni giorno che passa senza una chiara gestione della segretezza è un giorno in
cui la possibilità di tutela si indebolisce. E quando la novità viene meno, la discussione sulla titolarità diventa irrilevante. È questo il motivo per cui molte vicende non finiscono con un brevetto “assegnato” all’uno o all’altro, ma con un brevetto che non può più esistere.

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Come arrivare al deposito con le carte in ordine

Arrivati a questo punto, possiamo ricapitolare che quando un’invenzione nasce all’interno di un rapporto di collaborazione, il problema non è il brevetto in sé, ma tutto ciò che accade prima del deposito e, soprattutto, durante la collaborazione.

La prima cosa da chiarire, sempre, è che tipo di rapporto si sta instaurando.

Sviluppo per conto del committente, fornitura di una soluzione propria, ricerca e sviluppo condivisa non sono etichette intercambiabili. Da questa qualificazione dipende chi potrà chiedere il brevetto e a che condizioni. Lasciare questo aspetto implicito significa spostare il problema in avanti, creando i presupposti per una lite.

Per questa ragione, nei rapporti di collaborazione tecnica, le clausole sulla proprietà intellettuale contenute nei contratti non sono accessorie. Devono dire in modo esplicito:

  • a chi spetta il diritto di chiedere il brevetto;
  • se e come quel diritto può circolare;
  • quale uso ciascuna parte potrà fare della soluzione sviluppata.

Quando il contratto è silente o ambiguo, il contenzioso è dietro l’angolo.

Altro problema troppo spesso sottovalutato è la gestione della segretezza. Fino al giorno del deposito, ogni comunicazione dell’invenzione deve avvenire sotto vincolo di
riservatezza. Non per cautela formale, ma perché la violazione del requisito di novità può rendere impossibile la brevettazione per chiunque. In molte vicende, il vero errore non è stato il deposito “sbagliato”, ma l’aver lasciato circolare la soluzione mentre si discuteva su chi ne fosse titolare (approfondisci: L’invenzione confidata alle persone sbagliate: quando la divulgazione prematura distrugge il brevetto).

C’è poi un chiarimento importante da fare quando il dubbio riguarda le invenzioni del
lavoratore dipendente
. Qui il quadro giuridico è diverso rispetto ai rapporti con fornitori o collaboratori esterni, ed è
regolato in modo specifico dal Codice della Proprietà Industriale. Proprio per questo, il tema merita un’analisi autonoma. Sul punto, rimandiamo all’approfondimento di Margherita Manca, A chi appartiene l’invenzione del lavoratore dipendente, che ricostruisce in modo puntuale le regole applicabili e le relative conseguenze operative.

In definitiva, i conflitti che abbiamo descritto non nascono perché il sistema brevettuale è
incerto. Nascono perché si arriva al deposito senza aver governato ciò che lo precede: la qualificazione della collaborazione, l’allocazione dei diritti, la segretezza.

Quando questi elementi vengono chiariti per tempo, il brevetto è uno strumento di tutela.
Quando vengono lasciati per ultimi, il brevetto diventa solo un’occasione mancata, un rimpianto.

© Canella Camaiora S.t.A. S.r.l. - Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 5 Febbraio 2026

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Gabriele Rossi

Laureato in giurisprudenza, con esperienza nella consulenza legale a imprese, enti e pubbliche amministrazioni.

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