Plagio di traduzione: criteri giuridici e raffronto tecnico-operativo

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Abstract

L’articolo analizza i presupposti giuridici per la tutela autorale delle traduzioni secondo il diritto italiano, alla luce dell’art. 4 della legge n. 633/1941 e delle più recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali. Viene ricostruito il concetto di “apporto creativodel traduttore, anche in presenza di vincoli strutturali, e affrontata la distinzione tra traduzioni protette e mere rese letterali (incluse quelle generate da intelligenza artificiale). La seconda parte è dedicata al raffronto tecnico-operativo tra due versioni derivate, con l’obiettivo di individuare le coincidenze non necessarie che possono configurare plagio letterale o parziale, secondo criteri consolidati dalla giurisprudenza civile e penale.

La traduzione come opera creativa tutelata

Umberto Eco osservava che tradurre significa dire quasi la stessa cosa. Quel “quasirappresenta lo spazio entro cui ogni traduttore esercita le sue scelte creative. È uno spazio delicato, complesso, tutt’altro che impercettibile al lettore attento. Ed è senz’altro decisivo sul piano giuridico.

È lì che la traduzione smette di essere una mera trasposizione meccanica e diventa un atto creativo.

Proprio perché il lavoro del traduttore è strutturalmente condizionato dalla fedeltà al testo di partenza e all’opera originale, ogni scelta volontaria che riesce a emergere in quello spazio ristretto assume un valore non trascurabile.

Del resto, la legge sul diritto d’autore estende espressamente la tutela autorale anche alle elaborazioni creative di opere preesistenti, tra cui le traduzioni. L’art. 4 della legge n. 633 del 1941 chiarisce infatti che, senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono protette le traduzioni che presentino carattere creativo.

Non è richiesta una creatività dirompente – e non potrebbe essere altrimenti, perché verrebbe snaturato il lavoro stesso del buon traduttore – bensì un contributo personale riconoscibile.

Una traduzione meccanica, che si limiti a trasferire letteralmente il contenuto di un testo da una lingua all’altra, senza alcuna scelta espressiva autonoma e originale, resterebbe fuori dall’area della tutela autorale.

Questo principio emerge con particolare per il caso delle traduzioni generate automaticamente mediante intelligenza artificiale. Una “traduzione artificialenon è protetta dal diritto d’autore proprio perché manca il requisito dell’intervento creativo umano. Oggi questo principio trova un riscontro normativo espresso nell’art. 1 della legge sul diritto d’autore, come modificato dalla legge italiana sull’intelligenza artificiale (L. 23 settembre 2025, n. 132), che tutela le opere dell’ingegno umano anche quando realizzate con l’ausilio di strumenti di AI, purché costituiscano il risultato del lavoro intellettuale dell’autore (approfondisci: Intelligenza artificiale e diritto d’autore: la creatività resta (ancora) umana – Canella Camaiora).

In sintesi, una traduzione è protetta dal diritto d’autore quando:

  • non si esaurisce in una resa automatica del significato letterale del testo;
  • presenta un apporto creativo, anche minimo, ma riconoscibile;
  • incorpora scelte espressive non univocamente imposte dal testo di partenza.

Ma il fatto che una traduzione sia protetta non esaurisce il problema. Il nodo successivo riguarda cosa accade quando due versioni si avvicinano troppo.

Quando una traduzione si rivela il plagio di un’altra?

Nel plagio di traduzione, il confronto rilevante non è con il testo di partenza, bensì tra le due opere derivate. La ragione è strutturale. Quando una traduzione presenta carattere creativo, diventa un’opera dell’ingegno autonoma, seppur derivata. L’autore dell’opera di partenza conserva i propri diritti sul contenuto, ma il traduttore acquista diritti propri sulla forma espressiva — sia pur derivata — che ha elaborato.

Il diritto d’autore sulla traduzione, dunque, non riguarda il concetto astratto contenuto nel testo, ma il nuovo involucro in altra lingua, ossia la forma, che il traduttore ha scelto di dargli.

Per questo motivo, nel plagio tra traduzioni non si discute della fedeltà all’originale, né della legittimità nell’aver attinto al suo contenuto. Quel contenuto è comune per definizione e delimita lo spazio entro cui il traduttore può esercitare la propria libertà creativa.

La questione giuridica è un’altra: la seconda traduzione — che si sospetta plagiaria — ha riprodotto, in tutto o in parte, la forma espressiva originale elaborata dal primo traduttore?

A partire da qui, si distinguono le modalità con cui il plagio può manifestarsi.

Nel caso più evidente, la seconda traduzione riproduce pedissequamente, parola per parola, le scelte del primo traduttore, tanto peggio se tale ripresa riguarda le parti in cui esse non erano imposte dal testo da tradurre.

In questa ipotesi si configura un c.d. plagio letterale. Quando la coincidenza testuale delle medesime soluzioni espressive supera il limite della plausibilità casuale, essa assume un valore, per così dire, confessorio: non si tratta più di rielaborazione fortuitamente coincidente, ma di deliberato riutilizzo non autorizzato della traduzione altrui.

Lo ha affermato anche il Tribunale di Roma, che ha riconosciuto il plagio in caso di riproduzione pressoché letterale di scritti (addirittura scientifici) altrui, accompagnata da variazioni minime e irrilevanti (Trib. Roma, sez. spec. impresa, 26 gennaio 2024, n. 1708: «[…] l’illecito è consistito nella riproduzione testuale di ampi stralci dell’opera tutelata»).

Più spesso, però, si configura il c.d. plagio parziale: non serve che la seconda traduzione coincida integralmente con la prima. È sufficiente la ripresa selettiva di soluzioni espressive particolarmente caratterizzanti, come quelle in cui il primo traduttore ha compiuto le scelte più libere e interpretative (ossia, distanti dal terzo di partenza).

Del resto, la traduzione plagiaria potrebbe non coincidere integralmente con quella anteriore, ma riprenderne selettivamente le soluzioni più caratterizzanti. Anche questa forma di appropriazione è odiosa e illegittima. Del resto, la Corte di Cassazione ha poi chiarito che la violazione del diritto d’autore non richiede la riproduzione integrale dell’opera, essendo sufficiente la ripresa di elementi creativi riconoscibili.

Anche il Tribunale di Milano (sez. spec. impresa, 29 aprile 2015, n. 5439) ha sottolineato che minime differenze – come «nunziar» anziché «annunziar» – o la ripresa di due anziché tre strofe sono inidonee a rendere la seconda produzione autonoma rispetto alla prima. Si tratta infatti di lievi differenziazioni di natura linguistica, che non consentono di predicare un’autonoma rielaborazione degna di autonoma tutela, risultando quindi ininfluenti ai fini della creatività dell’opera accusata di contraffazione (App. Milano 1.6.2004; App. Milano 1511/2013).

Il punto decisivo, in entrambe le ipotesi di plagio (integrale o parziale), è il limite della casualità. È astrattamente possibile che due traduttori indipendenti scelgano la stessa parola in un singolo passaggio. Diventa però progressivamente implausibile che ciò accada:

  • negli stessi punti del testo;
  • con le stesse soluzioni non obbligate;
  • proprio nelle parti più libere e interpretative;
  • in contesti traduttivi complessi, che richiedono scelte interpretative non necessitate.

È per questo che, nei casi di traduzione, la riproduzione delle parti creative è particolarmente significativa e, in questo senso, l’opera originale – pur non essendo il termine diretto del confronto – finisce per costituire un parametro necessitato, utile a distinguere ciò che è imposto dalla correttezza meccanica della traduzione da ciò che è frutto di scelta creativa. Le “porzioni meccaniche”, necessitate dalla stretta fedeltà all’originale, non rilevano. Rileva invece la copia delle scelte libere, proprio perché sono delicate e qualificanti. In un’attività creativa strutturalmente vincolata come la traduzione, copiare quelle scelte significa appropriarsi abusivamente del lavoro creativo altrui.

In definitiva, una traduzione si rivela il plagio di un’altra quando la comparazione mostra che la seconda non si è limitata a tradurre il testo di partenza, ma ha scelto di sbirciare il il testo della prima traduzione, finendo superando il limite della correttezza e collocandosi sul terreno dell’indebita appropriazione del lavoro creativo altrui.

Chiarito questo quadro, è possibile affrontare il vero nodo dell’accertamento: come distinguere le coincidenze inevitabili da quelle che rivelano la riproduzione di scelte creative altrui. È su questo terreno che si gioca il lavoro del giudice e del consulente tecnico.

Il raffronto tecnico: tra coincidenze e indizi rivelatori

Nel capitolo precedente si è visto che, quando la traduzione successiva riproduce pedissequamente, parola per parola, le scelte del primo traduttore, ci si trova in presenza di plagio letterale. In questi casi, l’identità testuale assorbe ogni ulteriore valutazione: non è necessario ricorrere a criteri raffinati, perché la prova è già nella riproduzione stessa.

Il problema si pone, invece, quando l’identicità non è totale, quando la traduzione successiva non copia integralmente, ma presenta differenze, rielaborazioni, adattamenti solo apparenti. È in questo spazio intermedio – tra la somiglianza fisiologica e la copiatura servile – che diventa necessario distinguere le coincidenze casuali dagli indizi rivelatori del plagio.

Accertare il plagio tra traduzioni non significa constatare che due testi “si somiglino”. Ogni traduzione dello stesso originale si somiglia, per definizione. Il problema giuridicamente rilevante è un altro: quanto si somigliano. È su questo terreno che si gioca l’intero accertamento.

Il criterio decisivo è la distinzione tra coincidenze necessarie e coincidenze non necessarie. Le prime discendono direttamente dal testo di partenza e dai vincoli oggettivi della traduzione; le seconde, invece, essendo il risultato di scelte libere del traduttore, possono assumere rilievo ai fini del plagio.

Come abbiamo visto, la traduzione è un’attività vincolata. Il significato di base è dato, il contesto narrativo è dato, spesso è dato anche il ritmo, la funzione del testo, talvolta persino la sua durata o collocazione temporale. Tuttavia, entro questi vincoli residua sempre uno spazio decisionale, delicato ma decisivo, nel quale il traduttore esercita la propria competenza creativa e professionale. È in quello spazio che nasce l’opera derivata ed è lì che può annidarsi il plagio.

Per questo motivo, l’analisi non può fermarsi alle singole parole considerate isolatamente. Deve invece concentrarsi su come il traduttore ha risolto i passaggi non obbligati: quelli ambigui, polisemici, culturalmente connotati, o semplicemente traducibili in più modi corretti. Quando due traduzioni indipendenti adottano soluzioni diverse, siamo nel campo fisiologico della libertà traduttiva. Quando, invece, le stesse scelte libere si ripetono in modo consistente, la coincidenza — molto probabilmente — smette di essere fortuita.

Per questo motivi, durante l’analisi comparativa, ci si deve concentrare su una serie di parametri che vanno poi valutati nel loro insieme. In particolare, assumono rilievo:

  • Lo stile complessivo

Lo stile riguarda il ritmo delle frasi, la preferenza per costruzioni più lineari o più complesse, la tendenza a esplicitare o a lasciare impliciti determinati passaggi. Lo stile non è mai rigidamente imposto dall’originale. Due traduzioni possono essere entrambe corrette e fedeli, ma stilisticamente molto diverse. La coincidenza sistematica di stile costituisce quindi un primo indizio significativo (su questo argomento, vedi anche: Quando riprodurre lo stile altrui è plagio? – Canella Camaiora)

  • Il registro linguistico

Il registro concerne il livello di lingua scelto: formale, colloquiale, tecnico, neutro, popolare. Anche in questo caso, l’originale raramente impone una sola soluzione possibile. La scelta del registro è spesso il risultato di una mediazione culturale e professionale (la localizzazione nello spazio e nel tempo). La sua riproduzione nella traduzione successiva, laddove erano disponibili alternative valide, comunque ignorate, costituisce un ulteriore indice rilevante.

  • Il tono

Il tono esprime l’atteggiamento comunicativo del testo: ironico, distaccato, enfatico, aggressivo, dimesso. Il tono è una scelta interpretativa, non un dato necessario. Proprio per questo, la sua coincidenza puntuale tra due traduzioni assume un valore particolarmente significativo.

  • Le soluzioni univoche e le soluzioni non univoche

Alcune espressioni dell’originale ammettono una sola resa plausibile nella lingua di arrivo. In questi casi, la coincidenza è fisiologica e irrilevante. Altre, invece, consentono più traduzioni corrette. È su questo secondo gruppo che l’analisi deve concentrarsi. La coincidenza in soluzioni non obbligate è sempre un fatto che chiede spiegazione.

  • Errori, imprecisioni e scelte forzate

In questo ambito rientra una sottocategoria particolarmente significativa: errori, imprecisioni, fraintendimenti o soluzioni linguistiche forzate del primo traduttore. Questi elementi non sono mai imposti dall’originale e, quando si ripetono nella traduzione successiva, rafforzano in modo decisivo l’ipotesi di derivazione.

Su questo punto la giurisprudenza ha fornito una conferma di straordinaria chiarezza. La Corte di Cassazione penale, proprio in un caso di plagio tra traduzioni, ha valorizzato la coincidenza di refusi ed errori materiali come indice rivelatore della copiatura (Cass. pen., sez. III, 24 ottobre 2016, n. 44587).

Il passaggio più importante è metodologico: la Cassazione esclude che errori così specifici possano essere spiegati come eventi fortuiti e afferma che «detti errori… replicati tali e quali… non potevano costituire semplici coincidenze», perché «la loro perfetta identità e sovrapponibilità topografica… induceva logicamente a scartare l’intervento del caso».

Quando si verifica questa circostanza, non siamo più nel campo degli indizi: siamo davanti alla vera e propria prova del nove del plagio.

A questo livello, la comparazione non serve più solo a misurare somiglianze, ma a dimostrare una dipendenza: la traduzione successiva non nasce dall’originale, nasce dalla traduzione anteriore.

Ed è esattamente questo ciò che un giudice e un consulente devono accertare: se le coincidenze siano spiegabili con i vincoli dell’originale, oppure se rivelino la riproduzione delle scelte libere – e talvolta persino degli errori – del primo traduttore.

I principi giurisprudenziali generali sul plagio: una chiave di lettura unitaria

A questo punto del percorso è utile fare un passo indietro. Non per ripercorrere quanto già detto, ma per chiarire il quadro giuridico generale entro cui si colloca l’accertamento del plagio, qualunque sia il settore coinvolto: letterario, artistico, musicale o, come nel caso affrontato, traduttivo.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha infatti elaborato, nel tempo, principi stabili e trasversali, che prescindono dalla specificità del mezzo espressivo e riguardano la struttura stessa dell’illecito di plagio.

Il primo principio è noto, ma spesso frainteso: il diritto d’autore non tutela l’idea, ma la forma della sua espressione. L’idea creativa, in quanto tale, è libera; ciò che rileva è la modalità con cui essa si traduce in una forma percepibile, individualizzante e riconoscibile. È su questa forma, e solo su questa, che può innestarsi l’appropriazione illecita.

Un secondo principio, strettamente connesso al primo, è la centralità del nucleo creativo o individualizzante dell’opera: il messaggio.

Il plagio non richiede la riproduzione integrale dell’opera altrui: è sufficiente che vengano rubati gli elementi essenziali che la caratterizzano, tali da renderla riconoscibile. Per questo motivo, l’analisi non deve concentrarsi sui singoli dettagli isolati, ma sull’organizzazione complessiva degli elementi espressivi, valutata nel suo effetto unitario.

Ne discende un terzo principio fondamentale: l’irrilevanza delle differenze di mero dettaglio. Le variazioni marginali, le modifiche cosmetiche o le divergenze di superficie non sono idonee a escludere il plagio quando l’opera successiva risulti, nella sostanza, priva di un autonomo apporto creativo. Anzi, la giurisprudenza osserva che tali differenze possono costituire modalità di mascheramento della riproduzione illecita, senza incidere sulla natura parassitaria dell’opera successiva.

È proprio in questo contesto che la Corte di Cassazione ha individuato nello “scarto semantico” il discrimine decisivo tra elaborazione lecita e plagio.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che «perché un’opera possa dirsi autonoma e creativa, occorre che presenti uno scarto semantico idoneo a conferirle, rispetto all’opera anteriore, un proprio e diverso significato artistico», mentre «il plagio sussiste quando l’opera successiva abbia mutuato dall’opera plagiata il nucleo individualizzante o creativo, ricalcando in modo parassitario quanto da altri ideato ed espresso in una forma determinata e identificabile» (Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 2018, n. 2039).

Questo passaggio chiarisce un aspetto essenziale: non basta che l’opera successiva sia diversa sul piano formale, né che presenti variazioni visibili o apprezzabili. Occorre che essa esprima un significato nuovo, un diverso esito espressivo, tale da segnare un reale distacco dall’opera anteriore. In mancanza di questo scarto, la differenza resta apparente e il plagio permane, anche se mascherato.

Letti insieme, questi principi mostrano con chiarezza che il plagio è, prima di tutto, una questione di metodo. Non si tratta di contare le somiglianze, ma di ricostruire il percorso creativo; non di misurare le differenze, ma di verificare se esse siano espressione di un autonomo apporto o semplici variazioni di superficie.

È esattamente in questo solco che si colloca l’analisi del plagio tra traduzioni. Le categorie elaborate nei capitoli precedenti – dalla distinzione tra plagio letterale e parametri indiziari, fino al ruolo decisivo delle scelte libere, degli errori replicati e dell’assenza di scarto semantico – non rappresentano un’eccezione settoriale, ma l’applicazione coerente di principi generali, validi per ogni forma di espressione creativa.

Ed è proprio questa coerenza sistematica a rendere il metodo affidabile: perché ciò che vale per la pittura, per la musica o per la letteratura vale anche per la traduzione, ogni volta che l’oggetto del contendere non è l’idea, ma l’appropriazione del lavoro creativo altrui.

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Data di pubblicazione: 6 Febbraio 2026

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Avv. Arlo Cannela

Arlo Canella

Managing & founding partner, avvocato del Foro di Milano e cassazionista, responsabile formazione e ricerca indipendente dello Studio CC®.

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