Suoni e profumi come marchi: evoluzione storica, registrabilità e potere distintivo

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Abstract

Il contributo analizza l’evoluzione della tutela dei marchi sonori e olfattivi nell’ordinamento europeo e italiano, con particolare attenzione al superamento del requisito della rappresentazione grafica. Dopo aver ricostruito il ruolo della giurisprudenza (Shield e Sieckmann) nella definizione dei criteri di rappresentazione del segno, l’indagine si concentra sulla riforma introdotta dal pacchetto marchi UE e sui nuovi standard di chiarezza, precisione e oggettività. Viene esaminato il requisito sostanziale della distintività quale parametro selettivo centrale per i segni non convenzionali. L’analisi evidenzia come, mentre i marchi sonori abbiano trovato stabile riconoscimento applicativo, i marchi olfattivi presentino ancora rilevanti criticità tecnico-giuridiche.

Che cos’è un marchio sonoro e che cos’è un marchio olfattivo?

Un marchio sonoro è un segno costituito da un suono idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli dei concorrenti. Non si tratta di un elemento decorativo, ma di uno strumento giuridico di identificazione dell’origine commerciale.

Esempi noti sono il “ta-dum” iniziale di Netflix, il jingle di Intel o il ruggito del leone che apre le produzioni della Metro-Goldwyn-Mayer. In questi casi il pubblico collega immediatamente il suono a un determinato operatore economico. La funzione distintiva del marchio non dipende dal canale sensoriale, ma dalla capacità del segno di identificare un’impresa.

Il marchio olfattivo, invece, è costituito da una fragranza o da un odore utilizzato per identificare l’origine imprenditoriale di un prodotto o di un servizio. Anche in questo caso la logica è la stessa: l’odore deve permettere al consumatore di riconoscere chi è il produttore.

Un precedente noto è quello dell’odore di erba appena tagliata applicato alle palline da tennis, registrato presso l’EUIPO e non rinnovato nel 2006 (Comm. Ricorsi EUIPO 11 febbraio 1999, proc. R 156/1998-2, Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing).

In sintesi, marchi sonori e marchi olfattivi sono segni non convenzionali (cfr. Quali sono i principali tipi di marchio? – Canella Camaiora): cambia il mezzo attraverso cui operano, ma resta invariata la funzione giuridica di distinguere un’impresa dalle altre.

Ed è proprio quando si passa dalla vista all’udito o all’olfatto che emergono i problemi tecnici e giuridici che hanno segnato l’evoluzione normativa successiva.

Perché la rappresentazione grafica era il principale ostacolo ai marchi sonori e olfattivi?

L’ammissione dei marchi sonori e olfattivi nel sistema della proprietà industriale non è stata immediata. Le prime direttive europee in materia di marchi (Direttiva 89/104/CEE e Direttiva 2008/95/CE) non facevano riferimento espresso ai segni non visivi.

È stata la giurisprudenza a intervenire per chiarire se un suono potesse essere registrato come marchio.

Con la sentenza della Corte di Giustizia n. 283/01 del 27/11/2003, nota come Shield, la Corte ha affermato che anche un segno sonoro può costituire marchio, a condizione che sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa e che sia suscettibile di rappresentazione grafica.

Il problema, dunque, non riguardava la funzione distintiva in sé, ma la modalità di rappresentazione del segno nel registro.

Nel caso di una composizione musicale, la soluzione era relativamente lineare: uno spartito con pentagramma, chiave, note e pause poteva essere sufficiente (Sent. Shield, punto 62).

La difficoltà emergeva per i suoni non musicali. La stessa sentenza Shield al punto 55 ha precisato che la rappresentazione grafica doveva essere chiara, precisa, completa, accessibile, intelligibile, durevole e oggettiva.

Non si trattava di una formalità, ma di una garanzia per i terzi e per le autorità competenti: il registro deve consentire di comprendere con esattezza l’oggetto della protezione.

In questo contesto, i semplici rumori risultavano problematici. Le onomatopee sono state ritenute inidonee perché variabili da Paese a Paese e soggettive nella percezione. Anche per suoni noti – come il rombo di una motocicletta o il canto del gallo – la questione non era la riconoscibilità, ma la possibilità di tradurre il suono in una rappresentazione stabile e verificabile.

Nel caso del ruggito del leone utilizzato dalla Metro-Goldwyn-Mayer, la Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO ha esaminato diversi strumenti tecnici, tra cui oscillogrammi, spettri e spettrogrammi, ritenendo il sonogramma idoneo a soddisfare i requisiti richiesti. Lo stesso strumento è stato poi utilizzato per la registrazione del suono delle corna di cervo per il liquore Jägermeister.

Le criticità sono state ancora più evidenti per i marchi olfattivi.

In questo ambito, la sentenza Sieckmann (Corte di Giustizia CE 12 dicembre 2002, causa C-273/00) ha avuto un ruolo decisivo. La Corte ha escluso che una formula chimica, una descrizione scritta o il deposito di un campione potessero soddisfare il requisito della rappresentazione grafica.

La formula descrive la sostanza, non l’odore percepito. Il campione, inoltre, non garantisce stabilità e immutabilità nel tempo.

Lo stesso orientamento è stato confermato dal Tribunale CE il 24 ottobre 2005 (causa T-305/04), quando fu respinta la domanda di registrazione dell’odore di fragola matura per diversi prodotti. La descrizione verbale, anche se accompagnata da un’immagine, non era ritenuta sufficientemente precisa. Inoltre, l’odore di una fragola non è univoco: esistono varietà diverse, con percezioni diverse.

Il quadro che emerge è coerente: prima della riforma europea, il vero ostacolo alla registrazione dei marchi sonori e olfattivi era il requisito della rappresentazione grafica.

Non era in discussione la possibilità teorica di proteggere un suono o un odore, ma la capacità di fissarlo nel registro in modo chiaro, stabile e oggettivo. Ed è proprio su questo punto che il legislatore europeo è intervenuto successivamente, modificando in modo sostanziale le condizioni di accesso alla tutela per i segni non convenzionali.

Come si registra oggi un marchio sonoro e quali requisiti deve rispettare?

Il punto di svolta è arrivato con l’abolizione del requisito della rappresentazione grafica.

Il cosiddetto pacchetto marchi dell’Unione europea Direttiva (UE) 2015/2436 e Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea – ha eliminato l’obbligo di rappresentare il segno mediante strumenti grafici.

Il considerando 10 del Regolamento (UE) 2017/1001 stabilisce che il segno può essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, accessibile, intelligibile, durevole e oggettiva.

In Italia, l’art. 7, comma 1, c.p.i. (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), in linea con l’art. 4 del Regolamento (UE) 2017/1001, richiede che il segno sia idoneo a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa e sia rappresentato nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza l’oggetto della protezione.

Per i marchi sonori, questo significa che oggi la registrazione può avvenire mediante:

  • deposito di un file audio in formato MP3, soluzione normalmente preferita;
  • deposito della notazione musicale in formato JPEG, purché completa di pentagramma, chiave e indicazione delle note.

Se vengono presentate entrambe le modalità, il contenuto deve coincidere perfettamente.

Superato il problema della rappresentazione grafica, la selezione si sposta sul piano sostanziale.

Il requisito centrale è la distintività. Il suono deve essere percepito dal pubblico come indicatore di origine commerciale e non come semplice elemento decorativo o descrittivo.

La giurisprudenza ha chiarito che anche un suono breve può avere carattere distintivo (Trib. UE 13 settembre 2016, causa T-408/15; Trib. UE 10 settembre 2025, causa T-288/24), purché il consumatore colleghi immediatamente quel segno a un’impresa determinata, senza necessità di abbinarlo ad altri elementi denominativi o figurativi.

Emblematica, in questa prospettiva, è anche la recente registrazione come marchio sonoro della celebre voce di Luca Ward, a conferma di come persino un timbro vocale possa acquisire autonoma capacità distintiva ove il pubblico lo colleghi immediatamente al doppiatore.

Al contrario, vengono respinti suoni banali o funzionali, come il rumore standard di un motore per automobili. In questi casi il segno non svolge una funzione identificativa autonoma, ma descrive il prodotto o ne rappresenta una caratteristica tecnica.

Oggi, quindi, la registrazione di un marchio sonoro non è più ostacolata da limiti formali rigidi. La vera verifica riguarda la capacità del suono di operare come marchio in senso proprio.

Diversa resta la situazione per i marchi olfattivi, che presentano ancora criticità specifiche.

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Oggi si può registrare un profumo come marchio?

In linea teorica sì. In pratica, la registrazione di un marchio olfattivo nell’Unione europea resta complessa.

L’art. 7, comma 1, c.p.i. (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), in conformità con l’art. 4 del Regolamento (UE) 2017/1001, non esclude che un odore possa costituire marchio, purché sia idoneo a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa e sia rappresentato nel registro in modo tale da consentire alle autorità e al pubblico di determinare con chiarezza l’oggetto della protezione.

Il nodo non riguarda quindi l’ammissibilità astratta del segno, ma il rispetto dei requisiti richiesti.

Il primo profilo critico è la rappresentazione del segno. Gli odori, per loro natura, sono difficili da fissare in modo oggettivo e durevole. Il deposito di un campione non garantisce stabilità nel tempo. Una descrizione verbale può risultare generica. Una formula chimica descrive la sostanza, non l’esperienza olfattiva.

Il superamento del requisito della rappresentazione grafica non ha eliminato questa difficoltà tecnica: il segno deve comunque essere rappresentato in modo chiaro, preciso e verificabile.

Il secondo profilo è la distintività. Un profumo può essere registrato come marchio solo se è separabile dalla funzione del prodotto. Se la fragranza svolge un ruolo tecnico o migliora le caratteristiche del bene, difficilmente potrà essere oggetto di esclusiva.

L’odore deve essere percepito dal consumatore come indicatore di origine commerciale, non come semplice qualità del prodotto.

Nel contesto europeo si è ipotizzata in passato una classificazione internazionale degli odori con codici univoci, ma il progetto non ha trovato applicazione concreta.

Negli Stati Uniti l’approccio è diverso. L’ufficio marchi tende a valorizzare l’uso effettivo e il riconoscimento da parte del pubblico, purché la fragranza non sia funzionale o puramente descrittiva. È noto il caso del profumo – decisamente distintivo – di limone associato ai toner per stampanti e fotocopiatrici.

Nell’Unione europea, invece, la tutela dei marchi olfattivi resta episodica. La cornice normativa consente la registrazione, ma la soluzione tecnica per una rappresentazione stabile e condivisa non è ancora consolidata.

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Data di pubblicazione: 24 Febbraio 2026

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Jenny Ruà

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