Movimento del prodotto come marchio: i limiti della tutela secondo l’EUIPO

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Abstract

La decisione della Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 ottobre 2024 (R 740/2024-2) affronta un tema sempre più rilevante per le imprese: il movimento di un prodotto può essere registrato come marchio?

Il caso riguarda la sequenza di apertura e chiusura di un finestrino per veicoli. La Commissione ha negato la registrazione applicando due distinti motivi di rifiuto previsti dall’art. 7 del Regolamento (UE) 2017/1001: il divieto di tutela delle caratteristiche necessarie per ottenere un risultato tecnico e il difetto di carattere distintivo.

La decisione chiarisce che il marchio non può trasformarsi in un monopolio su soluzioni tecniche e che la mera rappresentazione del funzionamento di un prodotto non è sufficiente a svolgere funzione distintiva. Il contributo si inserisce nel solco della Common Practice CP11 sui marchi di movimento e offre indicazioni operative per impostare correttamente la strategia di tutela dei segni dinamici.

Il movimento di un finestrino come marchio? Caso R 740/2024-2

I marchi di movimento sono stati introdotti nel sistema europeo nel 2017. Si distinguono dai segni tradizionali perché incorporano un elemento dinamico che si sviluppa nel tempo, attraverso animazioni o variazioni nella posizione degli elementi che compongono il segno. Anche in questo caso, però, la funzione resta quella tipica del marchio: indicare l’origine commerciale dei prodotti o servizi.

Con la decisione del 28 ottobre 2024 (R 740/2024-2), la Commissione di ricorso dell’EUIPO si è confrontata con una domanda concreta: il modo in cui si apre e si chiude un finestrino può essere registrato come marchio di movimento.

Il segno oggetto della domanda consiste in un filmato di sei secondi che riproduce l’apertura e la chiusura di un finestrino per veicoli da spedizione (classe 12 della Classificazione di Nizza). La sequenza mostra il battente che si apre verso l’esterno e poi rientra fino alla posizione di chiusura.

In prima battuta, l’esaminatore dell’EUIPO ha respinto la domanda. Secondo l’Ufficio, ciò che si chiedeva di proteggere non era altro che il modo in cui il prodotto funziona. È stato quindi applicato l’art. 7, par. 1, lett. e), punto ii), del Regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione dei segni costituiti esclusivamente da caratteristiche necessarie per ottenere un risultato tecnico: nel caso di specie, il movimento coincideva con la funzione propria della finestra, cioè aprirsi e chiudersi.

Inoltre, l’esaminatore ha ritenuto che il video non fosse idoneo a svolgere la funzione distintiva del marchio e, ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. b), lo ha considerato privo di carattere distintivo, perché non percepibile come indicatore di origine commerciale.

La questione ruota quindi attorno a due profili: il divieto di ottenere un’esclusiva su caratteristiche funzionali del prodotto e la necessità che il segno sia percepito come indicatore di provenienza, non come dimostrazione tecnica. È da qui — dalla funzionalità tecnica — che prende avvio il ragionamento della Commissione di ricorso.

I limiti del marchio nel diritto UE: la funzione tecnica come ostacolo della tutela

La registrazione di un marchio dell’Unione europea è disciplinata dal Regolamento (UE) 2017/1001 (RMUE), che stabilisce i requisiti necessari per ottenere tutela. È in questo quadro che si inserisce la decisione della Commissione di ricorso.

Tra le disposizioni centrali vi è l’art. 7 RMUE, che elenca i cosiddetti motivi assoluti di rifiuto. Si tratta di limiti che operano a prescindere dall’esistenza di marchi anteriori e che servono a garantire il corretto funzionamento del sistema dei marchi.

  • In particolare, l’art. 7, par. 1, lett. e), punto ii), esclude dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma o da un’altra caratteristica del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico. La norma evita che il marchio venga utilizzato per ottenere un’esclusiva su soluzioni tecniche che devono restare accessibili agli operatori del mercato.
  • Accanto a questo limite, l’art. 7, par. 1, lett. b), prevede il divieto di registrazione dei segni privi di carattere distintivo. Un marchio è tutelabile solo se è idoneo a indicare l’origine commerciale dei prodotti o servizi e a distinguerli da quelli di altre imprese.

Un ulteriore riferimento è l’art. 9, par. 2 RMUE, che definisce l’estensione dei diritti conferiti dal marchio registrato. Il titolare può vietare ai terzi l’uso di segni identici o simili in determinate condizioni. Proprio perché la tutela è ampia, la verifica preliminare dei requisiti di registrabilità assume un rilievo concreto.

Nel caso esaminato, questi tre articoli diventano il criterio attraverso cui valutare se una sequenza di movimento possa essere considerata un segno distintivo valido oppure se coincida con la funzione tecnica del prodotto.

Il movimento necessario è un ostacolo, quando si parla di marchi

La decisione affronta il segno su due piani distinti e autonomi: funzione tecnica e distintività.

La Board ricorda che, ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. e), punto ii), non possono essere registrati i segni che consistono esclusivamente in una caratteristica del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Il principio è espresso in modo netto:

«L’obiettivo giuridico (…) è impedire che la tutela del marchio conceda al suo titolare un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto». (§ 11)

Il rischio è quello già chiarito dalla Corte di giustizia in Philips/Remington (C-299/99) e Lego (C-48/09 P): il marchio non può diventare uno strumento per prolungare indefinitamente diritti tecnici a durata limitata.

Nel caso concreto, la Board osserva:

«Il movimento richiesto mostra semplicemente come la finestra si apre e si chiude. La domanda di marchio non contiene ulteriori elementi». (§ 25)

La conseguenza è logica: il segno consiste esclusivamente nella rappresentazione del modo di funzionamento del prodotto.

Un passaggio particolarmente rivelatore riguarda l’irrilevanza delle alternative tecniche. La Board precisa:

«Non è necessario che la caratteristica in questione sia l’unica possibile in grado di ottenere quel risultato». (§ 31)

Anche se esistono altri sistemi di apertura, il movimento rappresentato resta tecnicamente causale e sufficiente a ottenere il risultato. Questo basta per attivare il divieto.

La valutazione è oggettiva:

«Le caratteristiche del segno devono essere determinate in modo puramente oggettivo, sulla base della sua rappresentazione». (§ 14)

Non conta che il movimento sia “inusuale” sul mercato. Conta che sia funzionale.

Superato il primo filtro — che nel caso concreto non viene superato — la Board affronta comunque il tema della distintività (art. 7(1)(b) RMUE).

La funzione del marchio, secondo la giurisprudenza consolidata, è quella di:

«Identificare il prodotto o servizio come proveniente da una determinata impresa e distinguerlo da quelli di altre imprese». (§ 35)

Anche considerando un pubblico specializzato e attento (§ 39), la conclusione è chiara:

«Il pubblico non percepirà questo segno come indicazione di origine, ma come rappresentazione e riproduzione di una modalità essenziale di funzionamento della finestra». (§ 40)

La Board aggiunge un elemento di esperienza comune:

«È generalmente noto che molti produttori di beni tecnici realizzano video per spiegare la funzionalità del prodotto». (§ 41)

In questo contesto, una sequenza che mostra apertura e chiusura è percepita come dimostrazione tecnica, non come segno distintivo.

Un chiarimento decisivo riguarda l’irrilevanza dell’originalità:

«Novità o originalità non sono criteri rilevanti per valutare il carattere distintivo di un marchio». (§ 44)

Il diritto dei marchi non tutela l’innovazione tecnica in sé.

Infine, il segno deve essere valutato “nella forma in cui è stato depositato” (§ 47) e in quella forma la sequenza non comunica alcuna provenienza imprenditoriale.

La decisione dimostra che, quando un marchio di movimento riguarda un prodotto tecnico, il segno può incontrare due ostacoli distinti ma convergenti:

  • se coincide con il funzionamento del prodotto, è escluso per funzione tecnica;
  • se si limita a mostrarne il funzionamento, è privo di distintività.

La combinazione di questi due piani chiarisce un principio sistemico: il marchio non è lo strumento per proteggere la tecnica, né per monopolizzare modalità operative del prodotto.

CP11 e scelte di tutela: cosa devono considerare le imprese

La decisione si inserisce in un quadro già delineato dalla Common Practice CP11 dell’European Intellectual Property Network, dedicata ai nuovi tipi di marchio, tra cui i marchi di movimento.

La CP11 ribadisce un principio fondamentale: i marchi non tradizionali sono soggetti agli stessi criteri applicabili ai segni tradizionali. Non esiste un regime attenuato per sequenze video, animazioni o movimenti.

In particolare, nel capitolo dedicato ai motion marks, la Common Practice chiarisce che un movimento sarà considerato non distintivo quando viene percepito come elemento funzionale del prodotto o come modalità necessaria del suo utilizzo. Allo stesso modo, restano applicabili i limiti derivanti dall’ art. 7, par. 1, lett. e), quando il segno coincide con una caratteristica tecnicamente necessaria.

Il caso del finestrino rappresenta un’applicazione lineare di questi principi:

  • il movimento era integralmente determinato dalla funzione tecnica del prodotto;
  • la sequenza, nella forma depositata, non comunicava alcuna origine commerciale autonoma.

Per le imprese che intendono registrare un marchio di movimento relativo a un prodotto tecnico, la verifica deve essere preliminare e strutturata.

Occorre chiedersi:

  • il movimento rappresentato è imposto dalla funzione del prodotto?
  • esistono elementi non funzionali, rilevanti e autonomi, capaci di conferire al segno un carattere distintivo proprio?
  • la sequenza comunica qualcosa che vada oltre la dimostrazione operativa?

Se il segno si limita a mostrare come il prodotto funziona, il marchio non è lo strumento corretto di protezione. In questi casi, la tutela deve essere valutata attraverso altri diritti di proprietà industriale, come brevetti o modelli, che rispondono a una logica diversa e a una durata limitata.

La CP11 e la giurisprudenza richiamata dalla Commissione convergono su un punto: il marchio tutela il segno, non la tecnica.

Comprendere questo confine non è un esercizio teorico, ma una scelta strategica.

Ed è proprio su questa scelta che si gioca l’efficacia della protezione.

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Data di pubblicazione: 26 Febbraio 2026

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Jenny Ruà

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