Cosa succede quando due marchi condividono lo stesso nome?

Tempo di lettura: 7 minuti

Abstract

Ci sono conflitti tra imprese che nascono da una tecnologia, altri da un prodotto. E poi ci sono quelli che nascono da un nome. Un cognome, per la precisione.

È una situazione più frequente di quanto si immagini, soprattutto nelle realtà familiari: due rami della stessa famiglia, stesso settore, stesso mercato. Uno cresce, l’altro si sente agganciato. Parte una diffida. E a quel punto l’imprenditore si chiede: posso davvero usare il mio cognome? E se mi accusano di concorrenza sleale, devo aspettare di essere citato in giudizio?

Una recente decisione del Tribunale di Catania (sent. 1181/2025 del 20/02/2025) affronta proprio questo scenario, offrendo due spunti importanti per chi fa impresa: la coesistenza di patronimici nel mercato e l’utilizzo – non così frequente – dell’azione di accertamento negativo.

Una rivalità imprenditoriale che dura da anni

La decisione del Tribunale di Catania si inserisce in un contesto imprenditoriale complesso e risalente, che riguarda due operatori attivi nello stesso settore – la produzione e commercializzazione di pasta – contraddistinti da marchi che condividono lo stesso patronimico: “Poiatti” e “Alberto Poiatti” (approfondisci: Quanto è distintivo un marchio patronimico? Il caso Hugo Boss – Canella Camaiora). Le due realtà hanno convissuto per decenni nello stesso mercato, in un ambito territoriale e familiare intrecciato, e la loro coesistenza è stata già oggetto di precedenti contenziosi.

In passato erano stati infatti promossi giudizi in materia di marchi e segni distintivi, nei quali era stata contestata la legittimità dell’uso e della registrazione del marchio “Pastificio Alberto Poiatti”. Tali iniziative si erano concluse con il rigetto delle domande di nullità e con il riconoscimento della legittimità del segno registrato, delineando un quadro di coesistenza tra i marchi.

Nel dicembre 2023 è stata inviata una nuova diffida, con cui venivano contestate una serie di condotte ritenute integranti concorrenza sleale: dall’utilizzo del nome nel packaging, ai claim pubblicitari, alle scelte cromatiche e alla comunicazione commerciale online e offline. Il titolare del marchio “Alberto Poiatti”, anziché attendere un’azione giudiziaria avversaria, ha promosso un giudizio di accertamento negativo chiedendo al Tribunale di dichiarare la liceità delle proprie condotte. Il titolare del marchio “Poiatti” si è costituito in giudizio proponendo domande riconvenzionali, con richieste inibitorie e risarcitorie.

La sentenza ha quindi affrontato diversi profili di interesse per le imprese: l’uso del patronimico come segno distintivo, il peso della coesistenza nel tempo, i limiti della concorrenza sleale in materia di packaging e comunicazione commerciale e, non da ultimo, l’ammissibilità dell’azione di accertamento negativo come strumento di tutela preventiva.

Posso usare il mio cognome come marchio se un’altra azienda lo usa già?

È spesso la prima domanda che un imprenditore si pone quando avvia un’attività legata al proprio nome di famiglia: “È il mio cognome: possono davvero impedirmi di usarlo?” (approfondisci: RADA contro PRADA: è sempre lecito utilizzare il nome del fondatore come marchio? – Canella Camaiora).

La risposta, però, non è automatica. Nel diritto industriale, il cognome non è solo un dato anagrafico, ma può diventare un vero e proprio segno distintivo dell’impresa. E quando due aziende operano nello stesso settore utilizzando lo stesso patronimico, il punto non è chi abbia “diritto al nome”, ma se quel nome possa generare confusione sul mercato.

Il Tribunale di Catania lo chiarisce in modo netto: ciò che conta è il concreto rischio che clienti, distributori o operatori del settore possano attribuire i prodotti di un’impresa a un’altra. È questa la logica dell’art. 2564 c.c., che impone all’impresa iscritta successivamente di modificare o integrare la propria denominazione solo quando la somiglianza sia tale da creare confusione.

Nel caso esaminato, entrambe le società utilizzavano il cognome “Poiatti” da molti anni, nello stesso mercato della pasta. Ma il Tribunale ha escluso il rischio confusorio valorizzando un elemento decisivo: la coesistenza pacifica e protratta nel tempo (vedi anche: Marchi e “silenzio assenso”: il rischio di chi tollera troppo a lungo marchi simili – Canella Camaiora).

Non si trattava di un conflitto nato subito dopo l’ingresso di un nuovo operatore, ma di due realtà che avevano convissuto per decenni, intrattenendo anche rapporti commerciali e senza che il mercato avesse manifestato una confusione strutturale. Secondo il Tribunale, proprio questa convivenza prolungata aveva consolidato nel tempo una diffusa consapevolezza della diversa identità delle due aziende e dei rispettivi marchi.

In altri termini, il Tribunale afferma un principio molto concreto: “la coesistenza tra i due marchi, protrattasi per un tempo significativo […] ha fatto sì che nei consumatori […] sia maturata […]la capacità di distinguere i due marchi e collegarli alle relative imprese produttrici”.

Pertanto, usare il proprio cognome è possibile, ma non è mai una scelta neutra. Quando quel nome è già presente nello stesso settore, la liceità dipenderà dalla capacità distintiva complessiva del segno, dalla storia della coesistenza e soprattutto dalla percezione concreta del pubblico.

Ho ricevuto una diffida: devo aspettare che mi facciano causa?

Nella pratica d’impresa la diffida non è mai solo un documento “legale”: è un segnale che può incidere subito su rapporti commerciali, trattative e reputazione. La domanda tipica è: devo attendere che l’altro mi citi in giudizio, oppure posso muovermi io per chiarire la situazione?

La sentenza affronta il punto in modo diretto, qualificando l’azione proposta come uno strumento pienamente ammissibile quando serve a rimuovere uno “stato di incertezza oggettiva”. Il Tribunale richiama espressamente la Cassazione (n. 29479/2022): l’accertamento negativo è consentito quando “mira a conseguire un risultato utile giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice”, eliminando l’incertezza sull’illiceità o meno della condotta contestata.

Il passaggio rilevante però, è un altro: per il Tribunale non è necessario che l’impresa diffidata sia già stata convenuta in giudizio o che esista un contenzioso pendente. È sufficiente la ricezione della diffida (o comunque il coinvolgimento in giudizi/procedimenti) perché quella contestazione può far nascere un’incertezza oggettiva meritevole di tutela, anche se non preesistente al processo.

Tradotto in termini imprenditoriali: l’azione di accertamento negativo consente di non subire i tempi e la strategia del concorrente. Se una diffida mette in discussione packaging, claim o comunicazione commerciale, l’impresa può scegliere di portare il tema davanti al giudice per ottenere una pronuncia che chiarisca se quelle condotte siano lecite o meno, senza restare in una zona grigia che può bloccare decisioni di marketing o investimenti.

Iscriviti alla newsletter dello studio legale Canella Camaiora.

Resta aggiornato su tutte le novità legali, webinar esclusivi, guide pratiche e molto altro.

Quando il packaging diventa davvero concorrenza sleale?

Per un imprenditore, la domanda è concreta: quanto devo differenziarmi dal mio concorrente? Basta cambiare un colore? Un carattere? Un claim pubblicitario?

Nel caso esaminato, tra le condotte contestate rientravano l’uso dei colori, l’impostazione grafica delle confezioni, la numerazione dei formati, alcuni slogan pubblicitari (“Dal 1926”, “Il primo di famiglia”) e la comunicazione online e fieristica. L’accusa era quella di concorrenza sleale per confusione e, in parte, per appropriazione di pregi.

Il Tribunale affronta il tema con un criterio molto concreto: il confronto non va fatto in astratto, ma dal punto di vista del consumatore medio, con riferimento alla percezione complessiva del prodotto. Non si scompone la confezione in singoli dettagli, ma si valuta l’impressione d’insieme.

Nel raffronto tra le confezioni, il Collegio ha rilevato differenze significative nei colori predominanti, nella disposizione degli elementi grafici, nella posizione e nella resa visiva del marchio (approfondisci: Look-Alike e packaging: proteggere il design per difendersi dalla concorrenza sleale – Canella Camaiora). Anche l’uso di tonalità diffuse nel settore alimentare – come il blu o il rosso – non è stato ritenuto di per sé appropriativo, in assenza di una combinazione tale da generare confusione.

Lo stesso ragionamento è stato applicato ai claim pubblicitari. Espressioni come “Dal 1926” o riferimenti a tradizione, famiglia e territorio sono state valutate alla luce del contesto storico dell’impresa e della loro effettiva capacità di ingannare il pubblico. Il Tribunale ha escluso che tali messaggi fossero idonei a far credere che i prodotti provenissero dall’altra impresa o che si trattasse di un agganciamento parassitario alla reputazione altrui.

Un passaggio importante riguarda anche la numerazione dei formati di pasta: il giudice ha ritenuto che si tratti di un sistema funzionale e largamente diffuso nel settore, privo di capacità distintiva autonoma.

Il principio che emerge è chiaro: la concorrenza sleale per imitazione non si configura perché due prodotti si assomigliano in qualcosa, ma quando la somiglianza è tale da generare una confusione concreta sull’origine imprenditoriale (approfondisci: Concorrenza sleale: quando si verifica e come difendersi – Canella Camaiora). Nel mercato dei beni di largo consumo, dove colori, richiami alla tradizione e impostazioni grafiche simili sono frequenti, ciò che conta è l’effetto complessivo, non il singolo elemento.

Per le imprese, questo significa che differenziarsi è essenziale, ma non è necessario reinventare il settore. La linea di confine non è l’originalità assoluta, bensì l’assenza di un rischio reale di confusione.

© Canella Camaiora S.t.A. S.r.l. - Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 6 Marzo 2026

È consentita la riproduzione testuale dell’articolo, anche a fini commerciali, nei limiti del 15% della sua totalità a condizione che venga indicata chiaramente la fonte. In caso di riproduzione online, deve essere inserito un link all’articolo originale. La riproduzione o la parafrasi non autorizzata e senza indicazione della fonte sarà perseguita legalmente.

Margherita Manca

Avvocato presso lo Studio Legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, si occupa di diritto industriale.

Leggi la bio
error: Content is protected !!