Il Regolamento “Deforestation-Free” slitta ancora… Siamo davvero pronti?

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Abstract

Negli ultimi anni l’Unione Europea ha mostrato una crescente attenzione verso le tematiche ambientali, consapevole che la transizione verso un’economia sostenibile non è più un’opzione, ma una necessità.
In questo percorso si inserisce un quadro normativo sempre più articolato, pensato per ridurre l’impatto delle attività economiche su clima, biodiversità e risorse naturali.

Tra gli strumenti più rilevanti c’è il Regolamento UE 2023/1115, meglio noto come “EUDR” o “EU Deforestation Regulation”, che punta a contrastare la deforestazione globale imponendo obblighi stringenti alle imprese che importano o esportano specifiche materie prime.

Ma proprio l’elevata complessità della disciplina e le correlate difficoltà operative stanno producendo un effetto evidente: rinvii, tentativi di semplificazione, nuove scadenze. Al che, viene spontaneo domandarsi: come mai?! L’Unione Europea e le imprese sono davvero pronte?

Il Regolamento “Deforestation-Free”: che cos’è e perché è così importante

L’EUDR nasce con un obiettivo ambizioso: ridurre il (poco lusinghiero) contributo dell’Unione Europea alla deforestazione e al degrado forestale, che rappresentano una delle principali cause del cambiamento climatico.

Le foreste coprono circa il 30% della superficie terrestre e svolgono un ruolo essenziale: assorbono CO₂, proteggono la biodiversità e mantengono l’equilibrio dell’ecosistema. La loro perdita, invece, accelera il riscaldamento globale e mette a rischio intere catene naturali e produttive.

Proprio per questo, l’EUDR costituisce – a oggi – uno strumento centrale delle politiche europee in materia di sostenibilità, inserendosi nel quadro del Green Deal europeo, della Strategia UE per la biodiversità 2030 e della Nuova strategia forestale europea.

Oggetto del Regolamento: materie prime e prodotti coinvolti

Il Regolamento punta a regolare l’importazione e l’esportazione di determinate materie prime (bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno) – e di tutti i prodotti derivati o fabbricati con tali materie prime – che incidono maggiormente sulla deforestazione e sul degrado forestale. Il suo scopo principale, chiaro e preciso, è assicurare che dette materie prime e i prodotti da esse derivati, commercializzati all’interno del territorio dell’Unione Europea, non provengano da terreni soggetti a deforestazione o degrado forestale avvenuti dopo la “data limite” del 31 dicembre 2020.

Questo significa che sono destinatari del Regolamento non solo gli operatori e i commercianti europei, ma anche gli operatori extra-UE che intendano continuare a commercializzare i loro prodotti all’interno del nostro mercato, con un impatto potenzialmente enorme sulle catene globali di approvvigionamento.

Il principio di conformità: i tre requisiti per entrare nel mercato UE

Per essere commercializzate in Unione europea, le materie prime e i prodotti dovranno rispettare il principio di conformità, ossia dovranno essere:

  1. a “deforestazione zero”;
  2. prodotti nel rispetto della legislazione del Paese di origine;
  3. coperti da una dichiarazione di avvenuta due diligence che dimostri l’assenza di deforestazione e degrado forestale lungo tutta la filiera produttiva, rendendo necessario un controllo puntuale dell’intera supply chain.

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Due diligence: l’obbligo più pesante (e più rischioso) per le imprese

È proprio la due diligence uno degli obblighi più stringenti previsti dal Regolamento, concretizzandosi in un sistema strutturato di controllo che richiede alle imprese di:

  • raccogliere informazioni dettagliate (geografiche e non solo) sulla filiera;
  • valutare il rischio di deforestazione, degrado forestale e illegalità;
  • indicare le misure di mitigazione adottate per i casi in cui il rischio non sia nullo o trascurabile;
  • predisporre e conservare (per almeno 5 anni) una dichiarazione di avvenuta due diligence completa.

Questo sistema, oltre ad avere senz’altro un impatto potenzialmente meritorio dal punto di vista ambientale, impone anche uno sforzo organizzativo rilevante alle imprese, che devono essere in grado di dimostrare la conformità dei prodotti alle regole lungo l’intera catena di approvvigionamento, con investimento in tecnologie, sistemi di raccolta dati, verifiche e audit da implementare con largo anticipo rispetto all’entrata in vigore del Regolamento (in quanto non farlo – o farlo male – espone a conseguenze pesanti).

Il sistema sanzionatorio: profili di criticità

Il Regolamento UE 2023/1115 affida agli Stati membri il compito di definire il dettaglio delle sanzioni, ma impone che queste siano improntate a criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività. Il che significa che le sanzioni devono essere concretamente applicabili, proporzionate alla gravità della violazione e idonee a scoraggiare il reiterarsi di comportamenti illeciti da parte degli operatori economici.

La normativa prevede principalmente sanzioni di natura pecuniaria, escludendo espressamente la previsione di sanzioni penali detentive.

In particolare, l’art. 25 stabilisce che l’importo delle sanzioni pecuniarie deve essere almeno pari al 4% del fatturato annuo totale dell’operatore nell’UE, riferito all’esercizio precedente.

Una previsione di questo tipo risulta potenzialmente in grado di alterare in modo significativo gli equilibri economici delle imprese: una violazione anche “isolata” – come può essere la commercializzazione di un singolo prodotto non conforme, pur accompagnato da una dichiarazione di avvenuta due diligence che ne attesti erroneamente la conformità – può incidere pesantemente sul fatturato, ragione per cui gli operatori economici dovranno adottare un comportamento più che prudente e rispettoso.

Accanto alle sanzioni pecuniarie, sempre l’art. 25 prevede anche l’adozione di misure sanzionatorie alternative o aggiuntive, quali la confisca dei prodotti interessati o dei proventi derivanti dalla loro commercializzazione, nonché l’applicazione di divieti temporanei, tra cui l’esclusione temporanea dall’accesso a finanziamenti pubblici, gare, sovvenzioni o concessioni, e il divieto di immettere o semplicemente rendere disponibili sul mercato i prodotti in questione.

Dalla disamina di tali disposizioni emerge con chiarezza come l’applicazione rigida del sistema sanzionatorio possa avere effetti estremamente rilevanti sull’operatività delle imprese, arrivando – nei casi più estremi – a comprometterne la continuità economica.

Per questo motivo, quando si affrontano temi di tale portata, appare necessario ricercare un equilibrio tra la tutela del bene ambientale – certamente preminente – e gli effetti concreti che un apparato sanzionatorio può produrre sul tessuto economico e produttivo.

Ed è qui che il sistema continua ad andare in “corto circuito”, perché la tutela ambientale è un obiettivo imprescindibile, ma bisogna inevitabilmente porsi una domanda: a quale costo operativo?

L’ennesimo rinvio e le semplificazioni operative: un tentativo di rendere il Regolamento praticabile

Nel dicembre 2025 le istituzioni europee hanno approvato un nuovo intervento sul Regolamento UE “Deforestation-Free, confermando una linea ormai evidente: l’obiettivo ambientale della deforestazione zero resta invariato, ma la sua applicazione viene rinviata (di nuovo), prendendo atto del fatto che la macchina operativa non è ancora pienamente pronta.

In concreto, l’applicazione degli obblighi negli Stati membri – prevista inizialmente per il 31 dicembre 2024, poi posticipata al 31 dicembre 2025 – è stata ulteriormente posticipata:

  • i grandi operatori dovranno rispettare pienamente gli obblighi del Regolamento a partire dal 30 dicembre 2026;
  • i micro e piccoli operatori avranno tempo fino al 30 giugno 2027 per adeguarsi.

Quest’ultimo rinvio è legato soprattutto alla difficoltà – segnalata da Stati membri e operatori – di adeguarsi in tempo ai requisiti di tracciabilità, al fine di garantire una transizione fluida e consentire di migliorare il sistema informatico che gli operatori, i commercianti e i loro rappresentanti utilizzano per presentare le dichiarazioni elettroniche di due diligence.

Accanto al rinvio sono sono state introdotte semplificazioni mirate – al fine di alleggerire il peso amministrativo sulle imprese e ridurre le duplicazioni di controllo lungo la filiera – che incidono concretamente sulla compliance:

  • vengono esclusi dal perimetro dell’EUDR alcuni prodotti stampati come libri e giornali;
  • l’obbligo di presentare la dichiarazione di due diligence viene limitato al primo soggetto che immette il prodotto nel mercato UE, nell’intento di minimizzare la reiterazione degli adempimenti lungo la catena commerciale; solo le imprese che saranno state le prime a immettere un prodotto rilevante sul mercato UE dovranno presentare la dichiarazione di due diligence, non gli operatori o i commercianti che lo commercializzeranno successivamente;
  • per micro e piccoli operatori “primari” sono previste forme di dichiarazione semplificata (anche una tantum);
  • si introducono requisiti più leggeri di tracciabilità intra-UE per i passaggi successivi tra operatori europei;
  • infine, la Commissione è tenuta a presentare entro aprile 2026 una valutazione sull’onere amministrativo e sull’effettiva applicabilità del Regolamento, aprendo di fatto la porta a ulteriori correttivi.

La revisione che è al contempo causa ed effetto dell’ultimo rinvio, infatti, nasce dall’esigenza di evitare che l’assenza di sistemi informatici adeguati e la complessità dell’ecosistema digitale UE trasformino un lodevole obiettivo ambientale in un indesiderato caos amministrativo.

Impatto dell’EUDR: opportunità e rischi

Tra i potenziali impatti positivi, vi sono senza dubbio:

  • la riduzione del contributo dell’UE alla deforestazione e al degrado forestale a livello mondiale, con conseguente diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra e un impatto favorevole sul fenomeno del cambiamento climatico e sulla tutela della biodiversità globale;
  • la messa a punto di nuovi sistemi di tracciabilità, anche per mezzo di strumenti tecnologici avanzati come il monitoraggio satellitare, nonché attraverso lo sviluppo di pratiche produttive più sostenibili e l’adozione di materiali alternativi e soluzioni innovative.

Accanto a tali benefici ambientali, il Regolamento presenta tuttavia rilevanti criticità sotto il profilo economico:

  • l’elevato livello di rigidità e l’onerosità degli obblighi di due diligence potrebbero comportare un significativo dispiego di risorse economiche e organizzative in capo agli operatori, chiamati a raccogliere informazioni spesso complesse, frammentate o non sempre facilmente reperibili lungo l’intera filiera produttiva;
  • il che – inutile dirlo – potrebbe avere anche ripercussioni significative sul prezzo finale (al consumo) dei “prodotti green”.

Un regolamento necessario, ma ancora “troppo avanti” rispetto alla realtà

L’EUDR rappresenta senza dubbio uno degli interventi più incisivi mai adottati dall’UE contro la deforestazione, e il suo obiettivo – contrastare il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità prevenendo la deforestazione legata al consumo europeo di determinati prodotti – è incontestabilmente encomiabile.

I continui rinvii e le semplificazioni introdotte, però, raccontano una verità evidente: a oggi non siamo ancora pronti, non perché la tutela dell’ambiente sia un obiettivo irrealistico, ma perché i tempi tecnici di adeguamento agli obblighi introdotti non risultavano coerenti con la realtà e le esigenze operative ed economiche delle imprese.

La sfida per le istituzioni comunitarie, dunque, è quella di rendere il Regolamento attuabile, senza che la sua rigidità produca danni economici e squilibri competitivi più grandi del beneficio che intende generare. Senza quindi trasformare la sostenibilità in una corsa a ostacoli impossibile da superare.

© Canella Camaiora S.t.A. S.r.l. - Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 20 Marzo 2026

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Francesca Rainieri

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