Forse un volto di troppo… il caso del restauro “Meloni”

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Abstract

L’articolo analizza il recente caso mediatico nazionale, del restauro di un affresco contemporaneo nella basilica di San Lorenzo in Lucina (Roma), nel quale il volto di un cherubino è stato modificato assumendo tratti somiglianti a quelli della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Muovendo dalla definizione di restauro ex art. 29, co. 4, D.Lgs. 42/2004, il contributo chiarisce come tali interventi non costituiscano operazioni libere o creative, ma attività tecniche finalizzate alla conservazione dell’integrità materiale e dei valori culturali dell’opera. Vengono quindi esaminati i profili di tutela dell’identità dell’opera, tra disciplina dei beni culturali e diritto morale d’autore (art. 20 L. 633/1941). Infine, l’articolo affronta il tema del diritto all’immagine (art. 10 c.c.; artt. 96–97 L.d.A.), valutando la compatibilità della raffigurazione con le eccezioni legate alla notorietà.

Un restauro può essere effettuato a cuor leggero da chiunque?

Il restauro avvenuto in una chiesa del centro di Roma ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, diventando in poche ore un caso nazionale.

Il fatto riguarda la basilica di San Lorenzo in Lucina, dove, durante un intervento di restauro di un affresco collocato in una cappella laterale, il volto di un cherubino è apparso con tratti fortemente simili a quelli della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La somiglianza è stata notata da visitatori e fotografi e, una volta rimbalzata sui social e sulle testate giornalistiche, ha generato un’ondata di commenti tra ironia e indignazione.

Secondo quanto ricostruito, l’intervento è stato eseguito da Bruno Valentinetti, lo stesso artista che aveva realizzato, nei primi anni 2000, l’originale dell’affresco.

Da quanto risulta, il restauro non sarebbe stato commissionato all’artista né da parte di soggetti politici (potendosi escludere, allo stato, un coinvolgimento in tal senso), né da organi ecclesiastici, che hanno preso le distanze dall’accaduto, precisando di non essere stati informati preventivamente della modifica.

Ne consegue che l’operazione sarebbe stata realizzata di spontanea iniziativa da parte dello stesso autore, pur non emergendo – dalle informazioni disponibili – un suo inquadramento quale restauratore qualificato operante come professionista riconosciuto.

Al di là di ogni lettura politica o satirica, l’episodio avvenuto nella basilica in Lucina apre molteplici profili e interrogativi giuridici che meritano assolutamente una risposta. Il primo interrogativo è il seguente: un restauro può essere effettuato a cuor leggero da chiunque?

Innazitutto, se avete letto il nostro precedente articolo: Il valore di un’opera d’arte diminuisce se subisce interventi di restauro? – Canella Camaiora, saprete già la risposta che ovviamente è…. NO! (per lo meno in linea generale).

In Italia, il “restauro” è infatti definito dall’art. 29, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) come “intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali”.

Questa definizione è particolarmente importante perché chiarisce un punto spesso sottovalutato: il restauro non è un intervento libero o un abbellimento, né un’operazione neutra; al contrario, è un insieme di operazioni delicate, che possono incidere in modo diretto e talvolta irreversibile su un’opera d’arte, modificandone sia il valore economico, sia – e soprattutto – il valore culturale e artistico.

Dunque, come tale, deve essere affidato a professionisti ed in questo senso, episodi come quello di San Lorenzo in Lucina (così come, su scala diversa, il celebre caso dell’“Ecce Homo” di Borja) ci ricordano che mettere mano a un’opera d’arte può significare alterarne (anche per sempre) l’identità.

Cosa significa davvero “integrità dell’opera” (e perché conta)?

Quando si parla di integrità dell’opera, in realtà entrano in gioco due forme di tutela che possono sovrapporsi.

Da un lato, c’è la tutela prevista dal Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004), in cui lo stesso art. 29, comma 4, definendo il restauro, chiarisce che esso è finalizzato all’“integrità materiale” del bene e alla trasmissione dei suoi valori culturali.

Pertanto, l’integrità materiale si configura come la conservazione della consistenza fisica e della conformazione del bene, perché è proprio quella materia – quei colori, quelle linee, quella tecnica – a rappresentare il veicolo attraverso cui i valori culturali dell’opera vengono espressi e tramandati nel tempo. Il restauro, dunque, non dovrebbe mai trasformarsi in una modifica creativa in quanto l’obiettivo non è reinterpretare l’opera, ma conservarla.

Dall’altro lato, l’art. 20 della Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) riconosce all’autore il diritto “di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.

Si tratta di un diritto fondamentale, che tutela l’identità dell’opera così come concepita dal suo autore. Un’opera, infatti, non è soltanto un oggetto materiale ma è anche espressione della personalità creativa di chi l’ha realizzata e alterarne i tratti essenziali può significare incidere proprio su quella identità.

Ed è qui che il caso dell’affresco nella chiesa di San Lorenzo in Lucina diventa particolarmente interessante.

Innanzitutto, è importante chiarire che l’affresco in questione non costituisce, di per sé, un bene culturale. Perché un’opera sia qualificata come tale, infatti, deve rientrare nei casi previsti dall’art. 10 del Codice dei beni culturali secondo cui costituiscono beni culturali, in linea generale, le cose mobili e immobili che presentano un interesse artistico, storico o culturale, o che vengono riconosciute come tali anche attraverso specifiche procedure amministrative.

Nel caso di specie, l’opera è un affresco contemporaneo, realizzato nei primi anni 2000, e non risulta – allo stato – che sia stato formalmente sottoposto a vincolo o dichiarato di interesse culturale. Questo significa che, in astratto, interventi di modifica possono essere più “ammissibili” rispetto a quanto accadrebbe su opere antiche o vincolate.

A ciò si aggiunge l’elemento secondo cui se l’autore dell’affresco originario coincide con il soggetto che ha eseguito il successivo intervento, anche il profilo del diritto morale d’autore viene meno in quanto i due soggetti coincidono (autore e “restauratore”) e perché, in linea generale, l’autore è “libero” di intervenire sulla propria opera.

Tuttavia, questo non significa che ogni modifica sia automaticamente consentita o indifferente proprio per la collocazione dell’affresco all’interno di un luogo di culto in cui le immagini hanno un valore simbolico. Proprio per questa ragione, eventuali modifiche non possono essere effettuate in modo arbitrario, ma devono essere concordate con le istituzioni interessate.

Secondo quanto emerso, nel caso di specie era stato specificato che l’iconografia e lo stile decorativo sarebbero rimasti invariati (cosa ovviamente non accaduta): l’alterazione dei tratti originari di un cherubino con quelli riconducibili a un personaggio politico contemporaneo avrebbe, quindi, dovuto essere previamente autorizzata poichè non costituisce un semplice “ritocco” ma è un intervento che incide sull’identità dell’opera stessa e, soprattutto, sul significato che quell’immagine assume all’interno di un contesto religioso.

Si può raffigurare un personaggio pubblico senza consenso?

Il caso non solleva soltanto questioni legate alla tutela dell’opera, ma richiama anche un tema diverso e altrettanto delicato cioè la tutela dei diritti della persona ritratta.

Nel nostro ordinamento, il diritto all’immagine trova disciplina all’art. 10 del c.c. e negli articoli 96 e 97 della Legge sul diritto d’autore.

Ai sensi dell’art. 96 L.d.A., il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso dell’interessato proprio perché ciascuno ha il diritto di decidere se e come la propria immagine possa essere utilizzata, non solo per una questione di privacy, ma anche per motivi di reputazione, decoro e controllo sulla propria identità.

Come spesso accade, però, alla regola segue un’eccezione che anche in questo caso non tarda ad arrivare: l’art. 97 L.d.A. prevede infatti che il consenso non sia necessario quando la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla notorietà della persona ritratta o dall’ufficio pubblico ricoperto, purché l’utilizzo sia collegato a finalità di cronaca, informazione o interesse pubblico e non abbia scopi commerciali o promozionali.

Essere un personaggio pubblico, dunque, non significa perdere il diritto alla propria immagine, ma significa che in determinati contesti – tipicamente informativi – quell’immagine possa circolare anche senza un’autorizzazione preventiva.

Nel caso dell’affresco collocato all’interno di un luogo di culto, la rappresentazione di tratti somiglianti a una figura istituzionale contemporanea non sembra rientrare nell’ambito della cronaca o dell’informazione, circostanza che – in astratto – avrebbe potuto aprire la strada a possibili pretese (anche risarcitorie) da parte della Presidente del Consiglio che, al contrario, ha reagito con ironia all’accaduto, limitandosi a commentare sui social di non assomigliare affatto a un angelo.

Cos’è successo alla fine?

Dopo tutto questo “caos” di portata nazionale – tra titoli di giornale, meme, polemiche, interventi politici e persino la reazione ironica della stessa Giorgia Meloni – viene quasi spontaneo chiedersi: e dal punto di vista della responsabilità, che cosa è successo davvero?

In realtà, la risposta non è univoca, perché il profilo di responsabilità del restauratore può variare sensibilmente a seconda che l’opera sia o meno qualificata come bene culturale. Le conseguenze possono spaziare dalla responsabilità contrattuale a quella extracontrattuale e, nei casi più gravi, arrivare fino a configurare profili di rilevanza penale (per un approfondimento su questi aspetti, si rinvia al nostro precedente articolo: Il valore di un’opera d’arte diminuisce se subisce interventi di restauro? – Canella Camaiora). A cui si aggiunge un ulteriore elemento (anche sotto il profilo risarcitorio) quando nell’opera viene inserito il volto di una persona reale, e per di più famosa, in quanto entrano in gioco anche i profili legati al diritto all’immagine.

Eppure, in questo caso, almeno per ora, non è successo nulla di particolarmente eclatante.

Il restauratore, dopo aver negato più volte di essersi ispirato a persone reali e aver sostenuto che si trattasse di un ripristino, ha infine ammesso che il volto era riconducibile alla Presidente del Consiglio. A quel punto, sollecitato dagli organi ecclesiastici, ha cancellato l’immagine, riportando l’affresco a una condizione “neutra” e, di fatto, chiudendo (almeno sul piano pratico) la vicenda. L’opera è rimasta così in una sorta di sospensione: pronta per un eventuale futuro intervento di restauro che, ci auspichiamo, sarà per lo meno più controllato.

In ogni caso, è anche grazie a episodi di questo tipo e di grande portata mediatica se questioni così delicate, e spesso sottovalutate, tornano sotto i riflettori. Perché il restauro non è solo una questione estetica, ma anche una questione di regole e di rispetto per ciò che un’opera rappresenta.

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Revisionato da: Jenny Ruà
Data di pubblicazione: 21 Aprile 2026
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Francesca Rainieri

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