Chi è l’autore di un’opera creata con l’intelligenza artificiale?

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Abstract

Le opere generate con intelligenza artificiale mettono in discussione la figura dell’autore, ma il diritto continua a richiedere un apporto creativo umano riconoscibile. Il problema non è tanto stabilire se la macchina “crei”, quanto individuare dove si colloca la creatività umana nel processo. Da questa verifica dipendono sia la titolarità dei diritti sia la possibilità di utilizzare l’opera senza rischi. In questo scenario, autorialità e liceità non coincidono necessariamente. Comprendere questa distinzione diventa decisivo per chi utilizza strumenti generativi.

L’arte può nascere da una macchina?

Quando si parla di opere generate con l’intelligenza artificiale, la domanda è sempre la stessa: chi è l’autore?

È una domanda corretta, ma spesso viene affrontata nel modo sbagliato.

Dire che “l’AI crea arte” è una scorciatoia fuorviante. I sistemi generativi non sono soggetti creativi: producono risultati sulla base di dati, modelli e istruzioni, ma non hanno intenzione, non hanno visione, non hanno esperienza. (approfondisci “Intelligenza Artificiale e diritto d’autore: la creatività resta (ancora) umana”).

Per il diritto, però, questo non basta.

L’arte nasce da un processo espressivo. Ciò che conta non è lo strumento utilizzato – che sia un algoritmo, un software o una fotocamera – ma il contributo umano che guida il risultato. L’opera è tutelata solo se riflette scelte creative riconducibili a una persona.

In questo senso, l’intelligenza artificiale può essere uno strumento potentissimo, ma resta pur sempre uno strumento. Paragonarla a un autore equivale a confondere il pennello con il pittore.

Ecco perché il punto non è stabilire se l’intelligenza artificiale “crea”, ma comprendere se e dove, nel processo creativo, si manifesta un apporto umano riconoscibile.

Di conseguenza, ove ci sia creatività, il pittore sarà sempre umano…

Quando l’intervento umano è sufficiente per parlare di autore?

Nel diritto italiano ed europeo, un’opera è protetta solo se è il risultato di un contributo creativo della persona (cfr. art. 1, L. 22 aprile 1941, n. 633; art. 2, Dir. 2001/29/CE). Al centro non c’è solo il risultato finale, ma il percorso creativo che consente all’opera di prendere forma come espressione individuale.

La giurisprudenza è conforme e unitaria: un’opera è protetta quando riflette le scelte libere e creative dell’autore e rappresenta l’espressione della personalità dell’autore (si vedano, tra le altre, CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17, Cofemel; CGUE, 11 giugno 2020, C-833/18, Brompton Bicycle; Cass. civ., sez. I, 16 gennaio 2023, n. 1107; Cass. civ., sez. I, 29 aprile 2024, n. 11413). Questo principio trova oggi un riscontro anche sul piano normativo: l’art. 1 della legge sul diritto d’autore, come modificato nel 2025, riconosce tutela alle opere create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituiscano risultato del lavoro intellettuale dell’autore.

Applicato all’arte generata con AI, questo criterio sposta l’attenzione sul ruolo dell’artista. Quando l’autore

  • guida il processo,
  • costruisce i prompt in modo significativo,
  • seleziona gli output, li modifica, li combina e li inserisce in una visione espressiva coerente,

l’intelligenza artificiale entra nel processo come mezzo tecnico, anche sofisticato, ma pur sempre interno a un progetto umano.

Il punto decisivo, allora, è la riconoscibilità di una regia creativa. Più l’opera riflette decisioni, intenzione e intervento dell’artista, più solida diventa la possibilità di rivendicarne la titolarità.

Da qui emerge anche la vera difficoltà delle opere AI-generated: capire quando ci troviamo davanti a un uso creativo dello strumento e quando, invece, l’autore si ritrae fino a lasciare il risultato sospeso in una zona grigia, esteticamente compiuta ma giuridicamente più fragile.

Come capire se esiste un autore?

Dopo aver chiarito che la tutela dipende dal contributo umano, resta la domanda decisiva: come si fa a capire, in concreto, se l’apporto è sufficiente?

La risposta sta nel modo in cui l’intelligenza artificiale viene utilizzata.

Ci sono situazioni in cui l’autore guida realmente il processo: costruisce input complessi, sperimenta varianti, interviene sugli output, seleziona e rielabora le immagini, combinando gli elementi in una visione coerente. Qui l’opera nasce da una sequenza di scelte consapevoli: l’intelligenza artificiale amplifica il gesto creativo, ma non lo sostituisce, rendendo l’opera immediatamente riconducibile a un autore.

Ci sono poi situazioni intermedie, in cui il contributo umano consiste soprattutto nella selezione del risultato tra le varie alternative. È una logica che richiama pratiche già note, come la fotografia o la curatela: il valore creativo si sposta dalla produzione alla scelta.

Esistono però situazioni in cui l’intervento umano si riduce a un’interazione minima. L’input è generico, l’output viene accettato senza modifiche e il risultato coincide sostanzialmente con quello prodotto dal sistema.

È proprio lungo questo spettro che si gioca la questione della titolarità.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 1107 del 16 gennaio 2023, resa in un caso relativo a un’immagine digitale elaborata con software, ha chiarito che occorre verificare in concreto se e in quale misura l’utilizzo dello strumento abbia assorbito, o invece lasciato emergere, l’elaborazione creativa dell’artista (approfondisci: Software e creatività: la Suprema Corte sulla tutelabilità della digital art – Canella Camaiora).

Anche a livello internazionale l’approccio è pressoché identico. Il Tribunale Internet di Pechino, con una decisione del 27 novembre 2023, ha riconosciuto tutela a un’immagine generata con intelligenza artificiale, proprio perché il risultato era guidato da scelte umane riconoscibili – prompt articolati, selezione e direzione del processo creativo – valorizzando, dunque, il contributo umano nel processo creativo (approfondisci: Intelligenza Artificiale: una “sentenza esemplare” arriva dal Tribunale di Pechino – Canella Camaiora).

Ne consegue che, quando l’output riflette un investimento intellettuale umano riconoscibile, la titolarità non si radica nella macchina né nel produttore del software, ma nel soggetto che ha diretto il processo creativo.

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Si possono usare e vendere opere create con l’AI senza violare diritti?

Anche quando è possibile individuare un autore, resta una domanda decisiva: l’opera può essere utilizzata e commercializzata senza rischi?

I casi più noti nel mercato dell’arte mostrano chiaramente il problema. – La vendita di Edmond de Belamy da parte di Christie’s o le installazioni immersive di Refik Anadol non pongono solo una questione di autorialità, ma anche di liceità del processo creativo.

Nel caso Edmond de Belamy più che interrogarsi sulla “creatività della macchina”, ci si deve concentrare dal contributo umano al risultato finale. In una vicenda di questo tipo, il programmatore del codice non coincide con l’autore dell’opera visiva.

Le opere di Refik Anadol evidenziano un ulteriore profilo. Il problema non riguarda solo la titolarità dell’output, ma anche la liceità della filiera creativa: l’uso di dataset culturali e museali, l’eventuale presenza di opere protette nel training, la distinzione tra opera autonoma e rielaborazione. In questi casi emerge una distinzione essenziale: una cosa è individuare a chi sia attribuibile l’opera finale, altra cosa è verificare se il processo che l’ha generata rispetti i diritti anteriori e le regole applicabili.

Lo stesso vale per l’ipotesi, oggi diffusissima, dell’artista che utilizza piattaforme generative per creare immagini poi esposte o vendute. Infatti, un’opera può essere creativa e riconducibile a un autore, ma non essere comunque liberamente utilizzabile se incorpora elementi derivati da opere protette o se viola le condizioni della piattaforma. È proprio qui che sorge il rischio più sottovalutato. Gli artt. 4 e 18 della legge sul diritto d’autore riservano infatti all’autore dell’opera originaria il diritto di elaborazione e trasformazione. Se l’output dell’intelligenza artificiale riprende elementi riconoscibili di opere altrui, si può entrare nel campo dell’elaborazione non autorizzata.

Per questo, nell’arte generata con AI, la domanda non può essere una sola. Non basta chiedersi chi ha creato l’opera. Occorre chiedersi anche se quell’opera possa essere attribuita, utilizzata e commercializzata senza violare diritti altrui.

L’intelligenza artificiale non ha cancellato l’autore. Ha reso più complesso individuarlo, provarlo e collocarlo all’interno di un sistema di diritti che oggi comprende, insieme all’opera finale, anche i dati, gli strumenti e le regole del processo creativo.

Revisionato da: Margherita Manca
Data di pubblicazione: 16 Aprile 2026
Ultimo aggiornamento: 30 Aprile 2026
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Celeste Martinez Di Leo

Praticante avvocato, laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia e in “Abogacía” presso l’Universidad de Belgrano (Argentina) a pieni voti.

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