Un’associazione può fare concorrenza sleale? I casi in cui succede

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Abstract

Quando due associazioni utilizzano nomi simili, il rischio è la confondibilità per il pubblico. Ma non basta la somiglianza per parlare di concorrenza sleale. L’articolo analizza la sentenza del Tribunale di Biella (n. 55/2022), che esclude l’illecito in assenza di confusione concreta, e richiama l’orientamento della Cassazione (n. 16612/2008) sulla nozione di imprenditore. Anche le associazioni senza scopo di lucro possono quindi essere coinvolte, se operano sul mercato in modo organizzato. Il contributo chiarisce quando la confusione tra nomi diventa rilevante e quali comportamenti possono integrare concorrenza sleale.

Quando si può parlare di concorrenza sleale tra associazioni

È una situazione più frequente di quanto si pensi: due realtà operano nello stesso settore e nello stesso territorio, e una inizia a utilizzare una denominazione identica o molto simile a quella dell’altra. Il rischio è immediato: il pubblico può confondersi e scegliere l’altro operatore.

Non si tratta solo di clienti, ma anche di associati. Ed è proprio questo che è accaduto nel caso deciso dal Tribunale di Biella (sent. n. 55/2022): un’associazione sportiva attiva da anni ha visto nascere, a meno di un chilometro di distanza, un’altra realtà con un nome molto simile. Secondo la ricorrente, questa somiglianza avrebbe spinto gli iscritti a spostarsi, fino a causare un calo delle adesioni e la chiusura della palestra.

Il problema, quindi, non è solo il nome in sé, ma l’effetto che produce. Nella pronuncia, il Tribunale prende in esame proprio questo passaggio: quando la somiglianza viene usata in modo sistematico — nelle insegne, nella pubblicità e nella comunicazione — può trasformarsi in uno sviamento degli associati, cioè in una forma di concorrenza rilevante ai sensi dell’art. 2598 c.c. (approfondisci: Concorrenza sleale: quando si verifica e come difendersi – Canella Camaiora)

Dopo diverse diffide rimaste senza risposta, la questione è arrivata in Tribunale. Ma prima ancora di valutare la confusione in concreto, il giudice affronta un punto preliminare: le associazioni coinvolte possono essere considerate concorrenti?

È da qui che parte il ragionamento della sentenza, che richiama i criteri dell’art. 2082 c.c. per definire quando un’attività, anche senza scopo di lucro, assume carattere imprenditoriale.

Siamo davvero concorrenti? Come capirlo nella pratica

Non basta un comportamento scorretto per parlare di concorrenza sleale. La legge (art. 2598 c.c.) interviene solo in un caso preciso: quando due soggetti sono in concorrenza tra loro sullo stesso mercato.

In pratica, la verifica è più concreta di quanto sembri. Bisogna chiedersi se le due realtà offrono le stesse attività, nello stesso territorio, e se si rivolgono allo stesso pubblico. Se questi elementi iniziano a coincidere, il rapporto cambia: non si tratta più di soggetti distinti, ma di possibili concorrenti.

Se invece manca questo allineamento, la concorrenza sleale non si pone. Anche quando il comportamento può apparire scorretto.

Questo è il primo punto da chiarire: siamo davvero concorrenti?

Per rispondere, bisogna capire quando un soggetto può essere considerato tale. Il diritto usa una categoria precisa: l’imprenditore (art. 2082 c.c.). Ma non è una questione formale. Conta come l’attività viene svolta.

In concreto, un’attività assume carattere imprenditoriale quando è stabile, organizzata e rivolta al mercato, e quando è in grado di generare entrate sufficienti a sostenerne i costi.

Ed è qui che spesso nasce un equivoco. Si pensa che serva uno scopo di lucro. Non è così.

La giurisprudenza distingue tra lucro soggettivo e lucro oggettivo. Il primo riguarda la distribuzione di utili. Il secondo riguarda un dato più semplice: l’attività funziona come un’impresa, anche senza distribuire utili?

Ai fini della concorrenza, è questo che conta. Se l’associazione opera in modo organizzato, ha entrate e si muove sul mercato, può essere considerata un concorrente.

Non conta la forma giuridica. Conta come l’attività funziona nella pratica.

Un’associazione senza scopo di lucro può commettere concorrenza sleale?

Anche un’associazione può essere considerata un imprenditore. La giurisprudenza lo chiarisce in modo netto:

la nozione di imprenditore […] va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all’attività economica organizzata […] rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro che riguarda il movente soggettivo che induce l’imprenditore ad esercitare la sua attività” (Cass. civ., sent. n. 16612/2008)

Il punto è questo: non conta se l’ente distribuisce utili, ma come funziona l’attività.

Il Tribunale di Biella (sent. n. 55/2022) applica questo principio a un caso concreto. Anche un’associazione senza scopo di lucro può essere considerata un imprenditore, se opera con un’organizzazione e una logica economica simile a quella di un’impresa.

In concreto, il giudice guarda a elementi molto semplici: l’attività è stabile, è organizzata, offre servizi sul mercato ed è sostenuta da entrate che coprono i costi. Quando questi elementi sono presenti, l’associazione si comporta come un operatore economico.

È qui che si chiarisce l’equivoco più diffuso. Molti collegano la figura dell’imprenditore allo scopo di lucro. In realtà, la distinzione è un’altra: tra lucro soggettivo (distribuire utili) e lucro oggettivo, cioè la capacità dell’attività di sostenersi economicamente.

Ai fini della concorrenza, rileva il secondo. Se l’associazione funziona in modo economicamente sostenibile e si rivolge al mercato, può essere qualificata come imprenditore, anche senza scopo di lucro.

Su questa base, il Tribunale conclude che entrambe le associazioni coinvolte rientrano nella nozione di imprenditore.

La conseguenza è operativa. Un’associazione che opera in questo modo può essere coinvolta in una controversia per concorrenza sleale, sia come parte che agisce sia come parte che la subisce.

Quali comportamenti integrano concorrenza sleale tra associazioni?

Una volta chiarito che anche un’associazione può essere considerata imprenditore, il problema si sposta su un altro piano: il comportamento è davvero idoneo a creare confusione?

Il Tribunale di Biella affronta proprio questo punto. La risposta non può essere teorica. La confusione va verificata in concreto, guardando a come l’attività si presenta sul mercato e a come viene percepita dagli utenti.

Nel caso esaminato, una certa somiglianza nel nome c’era. Ma non è stata ritenuta sufficiente. L’istruttoria ha mostrato che l’altra associazione si presentava con una propria denominazione nella comunicazione, un proprio segno distintivo e una propria identità riconoscibile. Nel complesso, il pubblico era in grado di distinguere le due realtà.

Da qui il principio: la valutazione non riguarda un singolo elemento, ma l’identità complessiva dell’attività.

Il Tribunale, infatti, esclude l’illecito e rigetta la domanda. Ma il punto non si esaurisce qui.

Quando ricorrono i presupposti dell’art. 2598 c.c., la tutela non si limita ai casi di confusione. Rientrano anche comportamenti diversi, ma ugualmente idonei a incidere sul mercato. Può trattarsi, ad esempio, di appropriarsi dei pregi di un’altra associazione (approfondisci: La battaglia dei paperi: il Tribunale di Milano chiarisce il significato di “appropriazione di pregi altrui” – Canella Camaiora), presentandosi come continuazione o evoluzione di un’attività altrui, oppure di screditarla con comunicazioni scorrette rivolte agli associati.

In altri casi, il problema riguarda le persone. Può emergere uno storno degli associati o dei collaboratori, quando il passaggio non è spontaneo ma favorito da iniziative mirate a svuotare l’altra organizzazione (approfondisci: Quando assumere i dipendenti altrui diventa un illecito? – Canella Camaiora).

Esistono poi situazioni meno evidenti, ma altrettanto rilevanti. Ad esempio, quando un’associazione viola le regole di correttezza professionale, adottando pratiche che, pur non essendo immediatamente visibili, alterano il confronto tra operatori.

Il caso deciso riguarda il rischio di confusione, ma il principio è più ampio. Se un’associazione opera sul mercato in modo organizzato, può essere coinvolta in diverse forme di concorrenza sleale, non solo quelle legate al nome o ai segni distintivi.

La conseguenza è operativa. La tutela non è automatica. Chi agisce deve dimostrare che il comportamento dell’altro è concretamente idoneo a spostare utenti o associati, incidendo sul mercato.

Revisionato da: Arlo Canella
Data di pubblicazione: 16 Aprile 2026
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Margherita Manca

Avvocato presso lo Studio Legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, si occupa di diritto industriale.

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