Negli eventi culturali non ci sono solo opere: i diritti degli artisti interpreti ed esecutori

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Abstract

Nei progetti culturali si tende a ragionare in termini di opere e diritti d’autore. Ma negli eventi — concerti, spettacoli, festival — ciò che viene effettivamente utilizzato non è solo l’opera, bensì la sua esecuzione. Questo articolo chiarisce il ruolo dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori, spiegando quando si attivano, quali autorizzazioni sono necessarie e quali compensi possono derivarne.

Se un’opera è di pubblico dominio, serve comunque l’autorizzazione degli artisti?

Quando si organizza un evento culturale, la prima domanda da porsi non è solo quali opere vengono utilizzate, ma chi le esegue.

La legge tutela infatti non solo gli autori, ma anche tutti gli artisti che “rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo” opere dell’ingegno, anche quando queste siano cadute in pubblico dominio (art. 80, co. 1 Legge sul diritto d’autore – L. 633/1941). La definizione è volutamente ampia e comprende non solo le figure più evidenti – attori, musicisti, ballerini – ma anche doppiatori, direttori d’orchestra e complessi artistici.

Il dato decisivo, però, non è soggettivo ma funzionale: la prestazione artistica è protetta in quanto tale, indipendentemente dall’opera eseguita.

Questo significa che anche se l’opera è libera (ad esempio perché in pubblico dominio), l’esecuzione resta comunque protetta. Ed è qui che si commette uno degli errori più comuni.

Si pensa di poter utilizzare liberamente un contenuto perché i diritti d’autore sono “scaduti”, ma ci si dimentica che ciò che viene realmente utilizzato in alcuni casi è la performance.

Due artisti possono eseguire lo stesso brano, ma il risultato – e il valore economico – è completamente diverso. Basta pensare alla differenza tra interpretazioni celebri della stessa aria, come quelle di Pavarotti e Domingo: l’opera è identica, ma la prestazione cambia radicalmente.

È proprio questa dimensione interpretativa a giustificare la tutela. L’interprete non si limita a eseguire, ma comprende l’opera, la rielabora e la restituisce secondo una propria sensibilità.

Pertanto, nei concerti, spettacoli o festival non si gestiscono solo opere, ma prestazioni artistiche. Ed è per questo che usare un brano è una cosa, registrare o diffondere l’esecuzione di un artista è un’altra.

Quando serve l’autorizzazione degli artisti per registrare o trasmettere un evento?

L’autorizzazione degli artisti diventa necessaria quando la performance non si esaurisce nell’evento dal vivo, ma viene registrata o diffusa.

Il punto critico è la cosiddetta fissazione, cioè la registrazione della performance su qualsiasi supporto (audio o video).

Finché l’esecuzione resta confinata alla presenza del pubblico in sala, il problema non si pone in questi termini. Ma la situazione cambia radicalmente quando quella stessa performance viene registrata, anche solo con l’intenzione di riutilizzarla in un secondo momento.

È qui che entra in gioco la cosiddetta fissazione: la registrazione della performance su un supporto, audio o video. Non è un passaggio neutro. Al contrario, è il momento in cui la prestazione smette di essere un fatto “dal vivo” e diventa un contenuto che può circolare.

Da quel momento, infatti, entrano in gioco utilizzi ulteriori che l’artista deve autorizzare, tra cui (art. 80, co. 2, l.d.a.):

  • la pubblicazione del video o della registrazione;
  • lo streaming (anche sui social o sul sito dell’evento);
  • la diffusione in TV o online.

Non si tratta solo di casi evidenti, come la trasmissione televisiva o lo streaming su piattaforme digitali. Anche la pubblicazione di un video sui social, la messa online sul sito dell’evento o qualsiasi forma di diffusione rientrano nello stesso schema: sono utilizzi diversi rispetto all’esecuzione dal vivo, e come tali devono essere autorizzati.

È un passaggio che, nella pratica, viene spesso sottovalutato. Molti eventi sono perfettamente legittimi nella loro dimensione “live”, ma diventano problematici quando qualcuno decide di riprenderli o di condividerli senza aver regolato questo aspetto con gli artisti.

Il punto, quindi, non è tanto capire se l’evento sia autorizzato, ma distinguere tra ciò che è stato autorizzato e ciò che non lo è. L’esecuzione davanti al pubblico è una cosa; la sua registrazione e diffusione sono un’altra, e non sono automaticamente comprese nella prima.

A questo si aggiunge un elemento ulteriore, meno intuitivo ma rilevante nel tempo. I diritti degli artisti non si esauriscono rapidamente: la legge li tutela per decenni (art. 85 l.d.a.), e la durata può estendersi ulteriormente quando la performance viene registrata e diffusa. Questo significa che una registrazione non è solo un contenuto da usare liberamente, ma un materiale che resta giuridicamente vincolato nel lungo periodo.

Ed è proprio qui che si innesta la domanda successiva, inevitabile nella gestione pratica degli eventi: una volta ottenuta l’autorizzazione, l’utilizzo della performance è davvero libero o restano ulteriori obblighi?

Ulteriori compensi previsti?

Accanto ai diritti esclusivi, la disciplina prevede un sistema di compensi. Ma quando scatta quest’obbligo di compensi?

Il punto di partenza è questo: quando la performance è fissata in un supporto fonografico — cioè un supporto utilizzato per la registrazione sonora — e viene messo a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso, si attiva un diritto al compenso in favore degli artisti interpreti o esecutori, indipendentemente dagli accordi contrattuali.

In generale, tali compensi nell’ambito dei diritti connessi sono gestiti in Italia per conto dei titolari dei diritti da SCF, l’organismo di gestione collettiva di riferimento nell’industria discografica per la raccolta e la distribuzione di tali compensi.

Ma il sistema non si esaurisce nella dimensione economica. Difatti, la prestazione resta legata all’artista anche dopo la sua diffusione. Questo significa che non può essere riutilizzata in qualsiasi contesto: l’artista può sempre opporsi a usi che ne compromettano l’immagine, e, allo stesso modo, deve essere sempre garantita la corretta attribuzione del nome dell’artista nelle varie pubblicazioni.

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Cosa accade nella prassi?

Nelle produzioni audiovisive, la legge introduce una regola precisa: si presume che gli artisti abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione e noleggio al produttore (art. 84 l.d.a.). È una presunzione funzionale, che consente lo sfruttamento unitario dell’opera. Tuttavia, non è una regola assoluta: vale solo salva diversa volontà delle parti.

Ad ogni modo, la cessione non è mai definitiva né completa.

La stessa norma prevede che, per le utilizzazioni successive dell’opera (trasmissioni, diffusioni, riusi), agli artisti spetti un compenso adeguato e proporzionato, che non può essere rinunciato.

Questo equilibrio, inoltre, è stato rafforzato dalle riforme più recenti. Da un lato, è riconosciuto all’artista un vero e proprio diritto di recesso se la prestazione non viene adeguatamente sfruttata (art. 84-ter); dall’altro, è previsto un meccanismo di remunerazione supplementare quando le registrazioni continuano a generare ricavi nel lungo periodo (art. 84-bis).

Questa dimensione temporale emerge con particolare evidenza nei progetti culturali basati su eventi, che non si esauriscono nella singola esecuzione ma generano contenuti destinati a circolare nel tempo, come dimostrano le performance del festival di Woodstock, nate come evento e divenute nel tempo oggetto di valorizzazione e riuso attraverso produzioni audiovisive e distribuzioni successive.

In definitiva, nei progetti ed eventi culturali non si gestiscono solo opere, ma prestazioni artistiche svolte non unicamente da autori, ma anche da artisti ed esecutori che attivano i diritti finora analizzati e generano compensi.

Revisionato da: Margherita Manca
Data di pubblicazione: 29 Maggio 2026
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Jenny Ruà

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