Abstract
Una recente sentenza del Tribunale di Bologna in materia di diritto d’autore affronta il caso di un’illustrazione raffigurante un tortellino, usata senza autorizzazione all’interno di un punto vendita IKEA. Il giudice ha riconosciuto che anche un disegno apparentemente semplice può ricevere tutela autorale, quando esprime una combinazione originale di tratto grafico, composizione visiva e scelte creative. La decisione ha liquidato 5.000 euro complessivi, distinguendo tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale. La somma non rappresenta il “valore” della creatività in sé, ma la quantificazione di quella specifica violazione, circoscritta al solo punto vendita di Bologna-Casalecchio di Reno.
Quando un disegno è tutelato dal diritto d’autore?
Una delle domande più frequenti per designer, illustratori e creativi digitali è semplice: quando un disegno può essere tutelato dal diritto d’autore?
La risposta si trova negli artt. 1 e 2 della Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), che tutelano le opere creative appartenenti alle arti figurative, quando derivano dal lavoro intellettuale dell’autore.
Nel caso deciso dal Tribunale di Bologna (Tribunale di Bologna n. 2389 del 17 marzo 2026), l’opera raffigurava un tortellino accompagnato da campionature cromatiche riferite agli ingredienti della ricetta, con una composizione grafica che richiamava il sistema Pantone. IKEA aveva usato quel disegno nel punto vendita di Bologna-Casalecchio, lo aveva modificato e aveva omesso il nome dell’autrice.
La società sosteneva che il disegno non fosse originale, che l’ideazione fosse già stata usata altrove e che l’opera rappresentasse soltanto un alimento “stereotipato”.
Il Tribunale ha però seguito un ragionamento diverso: il diritto d’autore non protegge l’idea astratta, ma la forma espressiva concreta scelta dall’autore.
La sentenza chiarisce infatti che “l’opera in questione non è limitata alla raffigurazione standardizzata del dato tipo di pasta, ma combina l’immagine tratteggiata con lo stile dell’autrice del tortellino con riquadri di campionature cromatiche associate agli ingredienti della ricetta”.
Secondo il Tribunale, è questa combinazione tra tratto grafico, palette cromatica e composizione visiva a rendere il disegno meritevole di tutela ai sensi dell’art. 2 n. 4 L.d.A.
Il punto riguarda molti creativi: un disegno non deve essere complesso per ricevere tutela. Deve però esprimere una scelta creativa riconoscibile. Questo diventa ancora più delicato quando l’opera entra in un contesto commerciale
Un disegno usato per decorare un negozio richiede autorizzazione?
IKEA ha sostenuto che il disegno non fosse stato usato con finalità commerciali o promozionali, ma solo come elemento decorativo del reparto cucina. Secondo la società, l’opera serviva a contestualizzare i prodotti esposti e a richiamare la preparazione dei tortellini. Per questa ragione, non vi sarebbe stato uno sfruttamento economico dell’opera ai sensi degli artt. 12 e ss. della Legge sul diritto d’autore.
Il Tribunale di Bologna respinge questa ricostruzione. La sentenza osserva che l’opera era collocata “all’interno di un punto vendita di una grande catena commerciale […] in un contesto di chiara valenza promozionale”.
Il passaggio conta perché chiarisce un punto spesso sottovalutato: il diritto d’autore non riguarda solo la pubblicità in senso stretto. Può riguardare anche l’uso di un disegno dentro uno spazio di vendita, quando quel disegno contribuisce all’allestimento del negozio e alla presentazione dei prodotti.
Il Tribunale aggiunge inoltre che “non è nota […] quale sia la base legale che consentirebbe la libera utilizzazione di opere altrui nell’allestimento di reparti vendita”.
Il principio si collega agli artt. 12 e ss. L.d.A., che attribuiscono all’autore il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera. Il fatto che un disegno venga usato “solo” per arredare o ambientare un reparto non lo rende automaticamente libero.
Per aziende, retailer e agenzie creative la conseguenza è concreta: visual merchandising, cartellonistica e allestimenti interni richiedono una verifica dei diritti di utilizzo. Anche quando l’uso sembra accessorio o marginale, resta il problema dell’autorizzazione dell’autore.
Cosa succede se un’opera viene privata del nome dell’autore?
La Legge sul diritto d’autore non tutela solo il valore economico dell’opera. Accanto ai diritti patrimoniali, esistono i diritti morali dell’autore, disciplinati dagli artt. 20 e ss. L.d.A.
Tra questi rientrano il diritto alla paternità dell’opera, il diritto all’integrità dell’opera e il diritto di opporsi a modifiche che possano alterarne il significato o danneggiare la reputazione dell’autore.
Nel caso IKEA, il problema non riguardava soltanto l’uso non autorizzato del disegno. Il titolo originario era stato modificato, erano state aggiunte scritte non autorizzate e il nome dell’autrice era stato omesso.
Secondo il Tribunale, questi interventi hanno finito per banalizzare l’elaborato originario, trasformandolo di fatto in una mera etichetta. Il disegno non veniva più percepito come opera creativa riconducibile alla sua autrice, ma come semplice elemento grafico funzionale all’allestimento del reparto.
Questo passaggio parla anche ai creativi che lavorano online. Nell’uso quotidiano di contenuti grafici, social media, AI generative e remix digitali, il problema non è solo la copia integrale dell’opera. Spesso la lesione nasce dalla modifica non autorizzata, dalla perdita del contesto o dalla cancellazione del nome dell’autore.
Il diritto morale serve proprio a questo: proteggere non solo lo sfruttamento economico dell’opera, ma anche l’identità artistica dell’autore. E quando questa identità viene rimossa, resta poi da capire quanto quella lesione possa valere sul piano economico.
Quanto vale il risarcimento per violazione del diritto d’autore?
Il profilo più delicato della sentenza riguarda la quantificazione del danno.
Il Tribunale di Bologna ha riconosciuto 3.000 euro a titolo di danno patrimoniale e 2.000 euro a titolo di danno non patrimoniale, per un totale di 5.000 euro. La cifra, letta da sola, può apparire modesta, soprattutto se rapportata ai tempi di una causa ordinaria e alla forza economica del soggetto convenuto.
Va però considerato il perimetro del fatto accertato. Nel processo non è emerso un uso nazionale dell’opera, né una campagna pubblicitaria estesa, né la riproduzione del disegno su prodotti destinati alla vendita. Il Tribunale ha ritenuto provato un utilizzo circoscritto: due riproduzioni all’interno del solo punto vendita IKEA di Bologna-Casalecchio di Reno, nell’ambito dell’allestimento del reparto cucina.
Questo aspetto ha inciso sulla liquidazione. Il giudice ha escluso che da quell’uso fossero derivati maggiori profitti misurabili per IKEA, ritenendo che il disegno servisse soprattutto a individuare visivamente l’area dedicata agli utensili da cucina e la funzione di alcuni prodotti.
Per il danno patrimoniale, il Tribunale ha quindi applicato il criterio del prezzo del consenso, previsto dall’art. 158 L.d.A.: in sostanza, il compenso che l’autrice avrebbe potuto chiedere se IKEA avesse domandato l’autorizzazione prima di usare il disegno. La somma è stata fissata in 3.000 euro, tenendo conto anche del fatto che l’utilizzatore era un grande gruppo commerciale e che, nel caso concreto, l’autrice non aveva ricevuto neppure il ritorno di visibilità collegato all’indicazione del proprio nome.
A questa voce si è aggiunto il danno non patrimoniale, liquidato in 2.000 euro, perché l’opera era stata esposta senza indicazione della paternità e con modifiche non autorizzate. Secondo il Tribunale, queste modifiche avevano inciso sull’identità artistica dell’autrice, pur in presenza di una violazione episodica e localmente limitata.
Questo non significa che la creatività “valga” 5.000 euro. Significa che, in quel processo, il giudice ha liquidato 5.000 euro per quella specifica violazione, con quella durata, quella diffusione e quelle prove.
La distinzione è importante. Per un autore, il risarcimento non dipende soltanto dal fatto che il diritto sia stato violato. Dipende anche da quanto si riesce a provare: l’estensione dell’uso, il contesto commerciale, il valore abituale delle licenze, l’eventuale vantaggio ottenuto dall’utilizzatore e il pregiudizio legato alla mancata attribuzione dell’opera.
La sentenza, quindi, non dovrebbe scoraggiare chi crea. Semmai mostra una cosa diversa: chi documenta bene la propria opera arriva più forte alla contestazione.
Il caso del tortellino IKEA lascia quindi una conclusione meno amara di quanto sembri. Il diritto d’autore ha riconosciuto tutela a un disegno semplice solo in apparenza, ha accertato l’uso non autorizzato, ha vietato ulteriori utilizzi e ha riconosciuto un risarcimento. Il punto, per chi crea, è non aspettare che sia il processo a ricostruire tutto da zero.
La tutela della creatività comincia prima, ma serve soprattutto dopo: quando qualcuno usa un’opera senza consenso e l’autore deve poter dimostrare, con precisione, che cosa è stato creato, da chi, quando, come è stato usato e quanto valeva autorizzarne l’utilizzo.
Revisionato da: Arlo Canella
Data di pubblicazione: 27 Maggio 2026
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Margherita Manca
Avvocato presso lo Studio Legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, si occupa di diritto industriale.
