Chip e reverse engineering: come proteggere l’impresa che crea valore

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Abstract

Il settore italiano dei chip vale oltre 7 miliardi di euro. Un mercato molto competitivo, dove la nuova soluzione tecnica perfetta può arrivare da ogni stakeholder e ribaltare gli equilibri. Questa competizione interna genera una necessità: la tutela dell’innovazione. In questo articolo esamineremo le forme di tutela più idonee secondo la normativa applicabile al settore, anche al di là degli stringenti requisiti richiesti dal brevetto per invenzione.

Il reverse engineering e il vantaggio del time-to-market

Le imprese investono tempo, energie e fondi in ricerca e sviluppo per l’ottimizzazione dei chip, con l’obiettivo di acquisire una posizione rilevante sul mercato. In questo contesto, il valore si gioca anche sul time-to-market: arrivare prima con una soluzione affidabile può spostare ordini, partnership e standard di fatto.

Ma immettere il prodotto sul mercato, espone quasi sempre ad un rischio concreto, cioè quello di un potenziale attacco da parte dei competitor. In questo settore, molto diffusa è la pratica del c.d. reverse engineering, cioè l’insieme di tecniche con cui si studia un prodotto finito per ricostruirne struttura e funzionamento, al fine di individuare le scelte progettuali replicabili (per approfondire, si veda anche “Quando il reverse engineering è lecito e quando espone a responsabilità – Canella Camaiora”).  Con questo meccanismo il competitor può iniziare a proporre al mercato un prodotto simile con prezzi di molto inferiori, tagliando costi di R&D e durata del time-to-market.

Se non esistono tutele idonee attivate in modo coerente, questa forma di concorrenza può essere lecita e, dunque, lasciare privi di armi da usare contro il competitor. Per questo diventa decisivo capire quali strumenti possono proteggere ciò che si vuole realmente difendere.

Mappare l’IP dei chip

Risulta, dunque, fondamentale distinguere quali asset, in concreto, generano valore quando si parla di chip: svolgere una “mappatura dell’IPsignifica, appunto, individuare e separare ciò che deve restare riservato, ciò che può essere brevettato e ciò che va tutelato come configurazione del prodotto.

Il primo livello è spesso il know-how riservato: il Codice della proprietà industriale tutela i segreti commerciali quando le informazioni

  • sono segrete,
  • hanno valore economico perché segrete e
  • sono presidiate da misure ragionevolmente adeguate (art. 98 CPI),

prevedendo poi rimedi contro acquisizione, uso o rivelazione illeciti, tutela peraltro complessa da ottenere in giudizio (come detto qui: Il reverse engineering del know how: quando è permesso secondo Trib. Roma Sent. 2936/2024 – Canella Camaiora).

Quando il vantaggio competitivo dipende, invece, da una soluzione tecnica che può essere resa pubblica senza perdere utilità, si parla di brevetto. Per poter accedere a questo tipo di tutela, il CPI richiede che l’invenzione sia:

  • nuova,
  • atta ad applicazione industriale e
  • implichi attività inventiva (art. 45 CPI), che è ritenuta mancante se, per la persona esperta del ramo, la soluzione risulta evidente dallo stato della tecnica (art. 48 CPI)

Quando questo step inventivo, che garantisca una tutela forte e ventennale, manca, rimane una tutela poco nota: la tutela della tipografia dei prodotti a semiconduttori.

Che cosa protegge la topografia di un chip e quali requisiti servono

La tutela della topografia (layout) riguarda la sequenza ordinata di strati e interconnessioni del prodotto a semiconduttori, rappresentata da una serie di disegni tra loro correlati, comunque fissati o codificati, in cui ciascuna immagine riproduce almeno parte di uno strato in uno stadio qualsiasi della fabbricazione.

Si tratta di una protezione “mirata” alla struttura del microchip, pensata per contrastare copie del progetto e la successiva commercializzazione del layout (artt. 87 e ss. CPI).

La tutela riconosce al titolare diritti esclusivi di:

  • riprodurre la topografia (anche parzialmente);
  • autorizzare o vietare atti di sfruttamento commerciale come detenzione, distribuzione a fini di commercializzazione e importazione della topografia o di prodotti a semiconduttori in cui essa è fissata.

La nozione di sfruttamento commerciale include, di regola, vendita, affitto, leasing o altre forme di distribuzione e offerta a tali fini. Tuttavia l’ambito resta circoscritto alla topografia: restano fuori concetti, processi, sistemi, tecniche e informazioni codificate incorporati nel layout.

Quanto ai requisiti, la topografia deve risultare dallo sforzo intellettuale creativo dell’autore e non essere “comune o familiare” nell’industria dei semiconduttori. Questa creatività può emergere anche dalla mera combinazione di elementi comuni, purchè la combinazione sia comunque non comune o familiare nel settore.

La registrazione va richiesta entro due anni dal primo sfruttamento commerciale (ovunque nel mondo) oppure, se non vi è stato precedente sfruttamento commerciale, entro quindici anni dalla fissazione o codificazione.

I diritti di esclusiva si estinguono dopo dieci anni, calcolati con riferimento alla fine dell’anno del primo sfruttamento commerciale non segreto o, in alternativa, alla fine dell’anno di presentazione della domanda.

Con questa forma di tutela, il reverse engineering trova un ostacolo più ampio: il concorrente che vorrà copiare, non potrà sfruttare i benefici dati dal particolare layout del chip.

Prima di “andare a tutela”, diventa decisivo impostare tempi, documentazione e coordinamento con le altre privative.

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I primi passi operativi quando si producono chip

Il punto di partenza nella produzione di un chip è una mappatura dell’IP che distingua con chiarezza;

  • cosa, nel chip, costituisce know-how riservato;
  • cosa può essere oggetto di un brevetto di invenzione (o un modello di utilità);
  • e cosa, invece, richiede tutela come topografia.

Nel caso in cui la copia possa avvenire tramite analisi del prodotto finito, diventa decisivo allineare tutela e calendario: documentare versioni e date, governare il time-to-market e impostare correttamente il deposito, e dunque la registrazione, dove opportuno.

Per rendere le tutele spendibili anche in filiera e in UE, si può procedere così:

  • organizzare un inventario degli asset e dei contributi (autori, partner, fornitori) per chiarire titolarità e diritti;
  • definire misure e contratti per mantenere il segreto su ciò che deve restare riservato;
  • valutare i requisiti di attività inventiva per eventuali brevetti;
  • pianificare la registrazione della topografia e la raccolta delle evidenze tecniche utili a sostenerla.

Insomma, la protezione efficace nasce da scelte coerenti per ogni componente del valore.

Revisionato da: Francesca Rainieri
Data di pubblicazione: 15 Giugno 2026
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Gabriele Rossi

Laureato in giurisprudenza, con esperienza nella consulenza legale a imprese, enti e pubbliche amministrazioni.

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