I rischi fiscali dei trasferimenti infragruppo

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Abstract

La formazione del personale della società figlia appena acquisita all’estero, l’accesso a un software sviluppato dalla partecipata italiana o la concessione di un marchio possono sembrare normali attività nel gruppo di imprese. Nella pratica, però, queste operazioni possono spostare valore economico da una società all’altra.

Chiaramente il gruppo è libero di organizzarsi, ma ogni operazione deve tenere a mente che, indipendentemente dalla compagine sociale, la singole società devono essere trattate come soggetti individuali e autonomi, e il trasferimento di proprietà intellettuale deve essere qualificato, remunerato e documentato secondo il principio dell’arm’s length.

Quando il trasferimento della proprietà intellettuale si realizza

In linea generale, un trasferimento infragruppo di proprietà intellettuale si realizza quando una società mette un’altra società del gruppo nella condizione di usare, sfruttare o controllare un bene immateriale dotato di valore economico.

Non si tratta solo di brevetti, marchi, disegni o modelli: rientrano nel problema anche know-how, segreti commerciali, software, banche dati, algoritmi, manuali tecnici, formule produttive, procedure operative, documentazione di progetto e, in alcuni casi, informazioni commerciali riservate.

Le operazioni di questo genere, che possono anche essere riqualificate ex post, in caso di accertamenti delle autorità, devono sempre tenere a mente un principio cardine: le società dello stesso gruppo devono comportarsi come se fossero entità indipendenti e concorrenti.

È l’arm’s length principle (noto in italiano come principio di libera concorrenza), lo standard internazionale, definito dall’OCSE, secondo cui le transazioni tra società dello stesso gruppo (infragruppo) devono essere regolate a prezzi e condizioni di mercato (Cfr. art. 9.1 del Modello di Convenzione fiscale sul reddito e sul capitale – 2017)

Nella stragrande maggioranza dei casi, le operazioni di questo genere vengono formalmente contrattualizzate e si contabilizza un trasferimento economico-monetario tra una società, licenziataria o cessionaria, e un’altra dello stesso gruppo, licenziante o cedente. In questi casi, l’indagine avrà come primario obiettivo quello di stabilire i confini del diritto di proprietà intellettuale ceduti (e.g. il titolo brevettuale, il marchio registrato, il design depositato), la validità e la solidità dei legittimi diritti di privativa e, soprattutto, il prezzo dello scambio (c.d. transfer pricing, di cui parliamo qui: Transfer Pricing intragruppo: che cos’è e cosa rischia chi lo sottovaluta).

Ma non basta. Definito il quantum, bisognerà individuare a chi pagarlo.

Si devono al riguardo analizzare le c.d. funzioni DEMPE (Cfr. Le Linee Guida dell’OCSE Capitolo VI, Sezione B, paragrafo 6.32):

  • quale soggetto ha svolto le attività di ricerca e sviluppo iniziali (Development);
  • quale svolga quelle di miglioramento (Enhancement);
  • quale soggetto si occupi della manutenzione e dell’aggiornamento (Maintenance);
  • quale della protezione dell’asset immateriale (Protection)
  • quale ne porti avanti lo sfruttamento commerciale (Exploitation).

Il beneficio economico, secondo i principi OCSE dunque, non riguarda soltanto “chi possiede” formalmente il diritto.

Pensiamo al caso in cui il marchio risulti intestato in capo alla capogruppo italiana, tutelato da una società in Grecia nell’ambito di un sequestro doganale e sfruttato dalla corrispondente americana.

L’analisi ha già diversi parametri di complessità quando il titolo di privativa è individuabile in un titolo registrato (marchio, brevetto e design), ma diventa particolarmente delicata per gli intangibili non sempre immediatamente visibili, come know-how, software, algoritmi, banche dati, procedure produttive, modelli commerciali e segreti industriali.

In questi casi, infatti, il valore può essere trasferito anche senza una cessione formale: bastano l’accesso continuativo a un repository, la formazione tecnica del personale estero, la consegna di manuali operativi, il distacco di figure chiave o la progressiva autonomia della società beneficiaria nello svolgimento di funzioni prima accentrate nella capogruppo.

Un caso tipico è infatti quello della società italiana che costituisce una controllata estera e invia tecnici, manager o sviluppatori per formare il personale locale. In apparenza si tratta di formazione infragruppo; tuttavia, se la controllata estera impara a produrre meglio, sviluppare il software, gestire clienti, usare processi proprietari o replicare il modello operativo, potrebbe realizzarsi un sostanziale passaggio di know how. E questo deve sottostare alle medesime regole sopra dette.

Regole che possono variare a seconda della sede delle società.

Quali regole cambiano tra operazioni Italia, UE ed extra UE

Quando l’operazione avviene tra società dello stesso gruppo, entrambe italiane, l’operazione va guardata con occhio critico sia sul piano fiscale, sia sul piano cistico e commerciale.

In questo caso, la disciplina italiana sui prezzi di trasferimento in senso proprio non è di regola il baricentro del problema, non essendo direttamente regolata una disciplina specifica. Restano però rilevanti l’effettività dell’operazione, la congruità dei corrispettivi, l’inerenza dei costi, la deducibilità delle royalty e l’eventuale riqualificazione di operazioni prive di sostanza o vantaggio economici (come confermato di recente da Cass. 2777 dell’8 febbraio 2026 che ha ribadito l’importanza dell’accertabilità del c.d. “Transfer pricing interno”).

Nel trasferimento dall’Italia verso un’altra società del gruppo in UE, l’esistenza del mercato unico e del libero scambio di beni e servizi non elimina il controllo fiscale né l’assoggettamento a politiche di corretta individuazione del prezzo di scambio. Anzi, spesso lo raddoppia, potendo essere rimesso alle autorità di entrambi gli Stati coinvolti nell’operazione commerciale.

Il punto resta verificare, e dimostrare, se società indipendenti avrebbero pattuito un corrispettivo – e quale – per quel bene immateriale, per quella licenza o per quel servizio.

Il D.M. Il 14 maggio 2018 contiene le linee guida italiane per applicare l’art. 110, comma 7, TUIR, che individua la disciplina fiscale nelle operazioni infragruppo transfrontaliere. Nel D.M. viene riaffermato in sede nazionale il principio OCSE della libera concorrenza e si recepiscono le direttive del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – il piano di azione promosso dall’OCSE e dal G20 per contrastare l’evasione delle multinazionali), fornendo alle aziende e all’Agenzia delle Entrate parametri certi per valutare la congruità dei prezzi infragruppo.

Esistono, poi, strumenti di cooperazione amministrativa tra Stati membri, una cornice comune su alcune direttive fiscali e, spesso, minori criticità rispetto a ritenute, controlli valutari o ostacoli documentali.

Nel rapporto Italia-extra UE, oltre al prezzo di trasferimento, possono assumere rilievo convenzioni contro le doppie imposizioni, ritenute su royalty, disciplina locale del Paese di destinazione, eventuali profili doganali quando l’intangibile incide su beni importati, controlli su giurisdizioni a fiscalità ridotta e difficoltà probatorie legate allo scambio di informazioni, oltre a regimi e principi redazionali di bilancio molto diversi tra i due – o più – Paesi coinvolti (OIC in Italia, IFRS/IAS per alcune società, US GAAP negli Stati Uniti, PRC GAAP in Cina, Ind AS o Indian GAAP in India, ad esempio). In assenza di contratti, analisi funzionale e documentazione, la stessa operazione può essere letta in modi diversi dalle due amministrazioni fiscali in sede di accertamento.

Accertamenti, contestazioni e sanzioni

Quando c’è un trasferimento che comporti una variazione reddituale in una società italiana, in aumento o in diminuzione, si accendono i campanelli di allarme dell’Agenzia delle Entrate e delle autorità preposte.

Se il passaggio non è giustificato da un interesse, e da un contro-interesse, economicamente giustificabile, il rischio di contestazioni aumenta e, conseguentemente, quello relativo alle sanzioni.

I rischi possono andare dalla rettifica del prezzi di trasferimento, con conseguente recupero delle imposte non versate, alla conseguente richiesta addizionale di interessi e sanzioni per dichiarazione infedele. Il D.Lgs. 471/1997 prevede, in caso di reddito imponibile inferiore a quello accertato o di versamento di un’imposta inferiore a quella dovuta, una sanzione amministrativa pari al 70% della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato, che può aumentare dal 105% al 140%

Ma attenzione: se, in sede di accertamento, l’Amministrazione finanziaria contesta il valore attribuito all’operazione infragruppo, la documentazione transfer pricing può assumere un ruolo decisivo. Non elimina il rischio di rettifica, né impedisce il recupero della maggiore imposta e degli interessi; tuttavia, se predisposta nei modi e nei termini previsti, può consentire all’impresa di accedere al regime di protezione sanzionatoria.

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Come documentare per evitare le sanzioni

La valutazione del trasferimento infragruppo di proprietà intellettuale deve partire da una ricostruzione ordinata dell’operazione, perché il prezzo non può essere separato da ciò che viene effettivamente trasferito.

Occorre, infatti, prima definire la natura dell’intangibile, i soggetti coinvolti, gli Stati interessati, la titolarità giuridica e le funzioni svolte da ciascuna società del gruppo. In particolare, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020 richiede che sia disposto

  1. un Masterfile, che descriva la strategia globale del gruppo per lo sviluppo, la proprietà e lo sfruttamento dei beni immateriali, nonché l’elenco degli intangibili, i relativi titolari giuridici, gli accordi di licenza, gli accordi di ricerca e sviluppo e le operazioni rilevanti intervenute nel periodo d’imposta.
    Deve spiegare, in modo coerente, come l’intangibile si inserisce nella catena del valore del gruppo (analisi DEMPE);
  2. la Documentazione Nazionale, in cui l’operazione deve poi essere descritta con maggiore dettaglio. Occorre descrivere i flussi economici, identificate le imprese associate coinvolte, le eventuali operazioni comparabili sul mercato con soggetti indipendenti, gli indicatori finanziari utilizzati e l’analisi di comparabilità. Il provvedimento richiede anche di delineare con precisione l’operazione effettivamente intercorsa, includendo l’analisi funzionale e le eventuali variazioni rispetto ai periodi d’imposta precedenti.

Nella pratica, prima di formalizzare o verificare un trasferimento infragruppo di proprietà intellettuale, è opportuno procedere su quattro piani:

  • anzitutto mappare gli intangibili coinvolti, includendo marchi, brevetti, design, software, banche dati, know-how, algoritmi, manuali, procedure e segreti commerciali;
  • poi qualificare l’operazione, distinguendo tra cessione definitiva, licenza esclusiva o non esclusiva, accesso tecnico, sviluppo su commessa, manutenzione evolutiva, servizio infragruppo o riorganizzazione aziendale;
  • inoltre verificare titolarità dei diritti e funzioni DEMPE svolte da ciascuna società, con particolare attenzione a software sviluppato da dipendenti, consulenti, freelance o fornitori esterni;
  • infine raccogliere le evidenze operative, come contratti, repository, versioni software, manuali, accessi, ticket, timesheet, business plan, benchmark e prospetti di calcolo.

Attenzione, inoltre, ai tempi e alla forma della documentazione. Masterfile e Documentazione Nazionale devono essere redatti su base annuale, firmati con firma elettronica e marca temporale entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, conservati ed esibiti entro venti giorni dalla richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

La documentazione è considerata idonea quando fornisce agli organi di controllo gli elementi tutti necessari per analizzare le condizioni e i prezzi di trasferimento.

Revisionato da: Celeste Martinez Di Leo
Data di pubblicazione: 24 Giugno 2026
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Gabriele Rossi

Laureato in giurisprudenza, con esperienza nella consulenza legale a imprese, enti e pubbliche amministrazioni.

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