Abstract
Quando un’opera viene falsamente attribuita a un artista defunto, gli eredi o gli altri familiari possono chiedere al giudice di accertarne la non autenticità? La Cassazione distingue il falso dall’opera autentica: il diritto morale d’autore protegge il legame con le opere realmente create, mentre la falsa attribuzione può ledere il nome e l’identità artistica del defunto. Ne deriva che la sola qualità di erede non basta. Può agire chi dimostri un interesse familiare degno di protezione; il giudice, però, può pronunciarsi sull’autenticità soltanto quando l’accertamento sia necessario a tutelare quel diritto, non per rilasciare un’autentica sostitutiva.
Il caso: le opere attribuite a Piero Manzoni
Piero Manzoni morì nel 1963. Molti anni dopo, alcune opere presentate come sue finirono al centro di una controversia tra i fratelli dell’artista e coloro che ne rivendicavano la proprietà.
Elena e Giuseppe Manzoni si rivolsero al Tribunale di Milano per far accertare che quelle opere non erano state realizzate dal fratello. I lavori si trovavano nella disponibilità di un collezionista danese, il quale dichiarava di averli acquistati da Giovanni Schubert. Le eredi di quest’ultimo, tuttavia, ne rivendicavano a loro volta la proprietà.
L’azione era diretta contro tutti i soggetti che si dichiaravano proprietari. Ai giudici non veniva chiesto un semplice parere attributivo, ma una pronuncia sulla non autenticità delle opere destinata a produrre effetti nel conflitto tra le parti.
Il Tribunale, dopo aver disposto una consulenza tecnica, accertò che le opere non erano autentiche. Le eredi Schubert impugnarono la decisione, ma la Corte d’appello di Milano respinse l’impugnazione.
Secondo i giudici d’appello, Elena e Giuseppe Manzoni potevano agire in forza delle disposizioni della legge sul diritto d’autore che consentono a determinati familiari, dopo la morte dell’artista, di difenderne la paternità e l’integrità delle opere. Questa tutela avrebbe compreso anche la possibilità di negare che un’opera falsamente attribuita fosse stata creata dall’autore.
Le eredi Schubert portarono la controversia davanti alla Cassazione, contestando proprio questo passaggio. La Corte doveva stabilire se il diritto morale d’autore comprendesse anche il disconoscimento di un’opera altrui e, in caso negativo, quale diverso interesse consentisse ai fratelli dell’artista di agire.
Opera autentica e falsa attribuzione: due tutele diverse
Rivendicare la paternità di un’opera autentica e negare che un falso appartenga alla produzione di un artista possono sembrare due manifestazioni dello stesso diritto. Per la Cassazione non lo sono.
L’articolo 20 della legge sul diritto d’autore riconosce all’autore il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi alle modificazioni che possano pregiudicarne l’onore o la reputazione. Il diritto morale protegge quindi il legame tra l’artista e un’opera che ha realmente creato.
Se un’opera autentica di Piero Manzoni venisse attribuita a un’altra persona, sarebbe leso il suo diritto a essere riconosciuto come autore. La stessa tutela opera quando un’opera autentica viene deformata o presentata in modo pregiudizievole per la reputazione dell’artista.
Se l’opera non è mai stata realizzata da Manzoni, viene meno il presupposto del diritto morale: non esiste un’opera dell’artista della quale rivendicare o proteggere la paternità. Come osserva la Cassazione, la facoltà di negare la paternità di un falso «non ha ad oggetto un’opera dell’ingegno e non trova fondamento in un atto di creatività intellettuale».
La falsa attribuzione utilizza il nome e la notorietà dell’artista per conferire all’opera un’identità che non possiede. Ne risulta compromessa l’identità artistica, ossia l’immagine pubblica dell’autore quale emerge dalla sua produzione e dalla reputazione conquistata nel tempo.
La tutela si sposta così dal diritto morale ai diritti della personalità. Il riferimento è, in particolare, all’articolo 7 del Codice civile, che consente di reagire quando il nome di una persona viene utilizzato indebitamente e in modo potenzialmente pregiudizievole. Questa disciplina può essere applicata, per analogia, anche alla tutela dell’identità artistica.
La qualificazione del diritto leso determina anche chi possa agire dopo la morte dell’artista.
Quando eredi e familiari possono agire
Quando si discute di un’opera realmente creata dall’autore, l’articolo 23 della legge sul diritto d’autore individua i familiari che, dopo la sua morte, possono difenderne la paternità e l’integrità. Questi soggetti non coincidono necessariamente con gli eredi in senso successorio.
In caso di falsa attribuzione, la Cassazione applica per analogia l’articolo 8 del Codice civile. La disposizione consente di tutelare il nome anche a chi non ne sia direttamente titolare, purché abbia un interesse fondato su ragioni familiari degne di protezione.
La qualità di erede, quindi, non attribuisce automaticamente il potere di agire contro qualsiasi opera contestata. Il giudice deve verificare, caso per caso, se esista un interesse familiare concreto alla protezione del nome, della reputazione e dell’identità artistica del defunto.
Nel caso di Piero Manzoni, Elena e Giuseppe avevano allegato di occuparsi stabilmente della tutela del nome e dell’immagine del fratello, anche in ragione della frequente circolazione di opere contraffatte. A questo scopo avevano istituito l’Archivio Opera Piero Manzoni, divenuto successivamente Fondazione Piero Manzoni, alla quale si rivolgono coloro che vogliono verificare l’attribuzione di un’opera e ottenerne, se riconosciuta, l’inserimento nelle catalogazioni ufficiali.
Secondo la Cassazione, queste circostanze dimostravano un preciso interesse dei fratelli a preservare il prestigio dell’artista. La circolazione di opere falsamente attribuite a Piero Manzoni poteva infatti appannarne il credito nel mondo dell’arte.
Non era necessario dimostrare che ciascuna opera avesse già prodotto uno specifico danno economico ai familiari. Per la tutela del nome è sufficiente anche un pregiudizio potenziale e di natura esclusivamente morale.
I limiti della decisione della Cassazione
Sul fondamento giuridico dell’azione, la Cassazione ha dato ragione alle eredi Schubert. La facoltà di negare che un’opera falsa sia stata realizzata dall’artista non appartiene al diritto morale d’autore. La Corte d’appello aveva quindi sbagliato nel richiamare gli articoli 20 e 23 della legge sul diritto d’autore.
La Cassazione ha però escluso che Elena e Giuseppe Manzoni fossero privi di un interesse giuridicamente tutelabile. Il loro rapporto familiare con l’artista e l’attività svolta per proteggerne il nome erano sufficienti a giustificare l’azione sulla base della disciplina del diritto al nome.
La Corte ha dunque riconosciuto l’interesse ad agire dei familiari, correggendone però il fondamento giuridico. Con l’ordinanza 22 maggio 2026, n. 15821 , ha annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
La decisione non ha pertanto stabilito definitivamente l’esito della controversia. Ha individuato il diritto che può essere invocato e ha rimesso al giudice del rinvio l’esame del caso secondo questo diverso inquadramento.
L’ordinanza chiarisce anche un ulteriore limite. L’autenticità di un’opera è un fatto storico e non può costituire, da sola, l’oggetto di una domanda giudiziale. Il giudice può esaminarla quando serve a decidere se un diritto sia stato leso; non è chiamato a rilasciare un’autentica sostitutiva né a compiere un accertamento storico-artistico fine a sé stesso.
Nel caso Manzoni, la verifica della falsità serviva a stabilire se l’attribuzione delle opere potesse pregiudicare il nome e l’identità artistica dell’autore. Lo stesso limite emerge quando il proprietario tenta di reagire al rifiuto dell’autentica da parte di un archivio (per approfondire: Opera senza autentica: quali rimedi dopo il rifiuto dell’archivio – Canella Camaiora): non può chiedere al giudice di rilasciare un’attestazione al posto dell’archivio, ma l’autenticità può essere esaminata se incide su un rapporto o su un diritto giuridicamente rilevante.
Gli eredi possono quindi agire contro un falso attribuito all’artista non in quanto eredi né perché titolari di un potere di autenticazione, ma quando la falsa attribuzione lede il nome e l’identità artistica del defunto ed essi dimostrino un interesse familiare degno di protezione. L’autenticità potrà essere accertata in giudizio soltanto nei limiti in cui ciò sia necessario per tutelare quel diritto.
Revisionato da: Arlo Canella
Data di pubblicazione: 7 Agosto 2026
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