Sottrarre fatturato significa sottrarre clientela? I confini della concorrenza sleale tra socio e società

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Abstract

La costituzione, da parte di un socio, di una nuova impresa operante nello stesso settore della società partecipata non integra automaticamente un illecito concorrenziale. Neppure la fatturazione diretta di servizi a clienti già riferibili alla società originaria è, da sola, sufficiente a dimostrare un effettivo sviamento della clientela.

Con una sentenza resa il 4 luglio 2025 (rg. n. 5274/2021), il Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, ha affrontato una controversia nella quale un socio aveva costituito una nuova società, utilizzando parte delle risorse della compagine di appartenenza e fatturando direttamente alcuni servizi ai clienti comuni.

Il provvedimento distingue tra fenomeni economicamente vicini, ma giuridicamente diversi: sottrazione della clientela, deviazione dei ricavi e distrazione delle risorse sociali. La distinzione non è soltanto teorica, perché dalla qualificazione della condotta dipendono la domanda da proporre, i soggetti responsabili e le prove necessarie per ottenere il risarcimento.

Dal patto parasociale alla costituzione della nuova società

La controversia traeva origine dai rapporti interni a una società operante come centro di elaborazione dati, partecipata in misura paritaria da due soci.

Questi ultimi avevano sottoscritto un patto parasociale con il quale avevano ripartito i rispettivi ambiti di attività: a uno dei soci era affidata prevalentemente la gestione del settore relativo alle buste paga, mentre all’altra socia erano attribuiti la contabilità e gli adempimenti fiscali.

Il patto disciplinava anche l’attribuzione dei proventi derivanti dai diversi settori e conteneva una clausola definita dalle parti come patto di non concorrenza, riferita ai clienti presenti e futuri della società.

Durante la permanenza del rapporto sociale, uno dei soci aveva costituito una nuova società, operante nel medesimo settore e avente, secondo la prospettazione dell’attrice, una struttura strettamente collegata a quella originaria. La nuova impresa avrebbe infatti utilizzato gratuitamente locali, personale, attrezzature e gestionale della società già esistente, iniziando inoltre a fatturare direttamente alcuni servizi ai clienti di quest’ultima.

La società originaria aveva quindi agito sostenendo che tali condotte integrassero, da un lato, la violazione del patto parasociale e, dall’altro, una complessiva attività di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c.

A fondamento della domanda venivano richiamati la riduzione del fatturato, la perdita di alcuni clienti, l’accesso della nuova società all’archivio informatico e la presunta diffusione di informazioni dirette a rappresentare ai clienti un passaggio delle attività dalla società originaria a quella concorrente.

Il patto tra i soci non vietava di concorrere con la società

Il primo profilo esaminato dal Tribunale riguarda il significato del patto di non concorrenza contenuto nell’accordo tra i soci.

Sebbene la clausola facesse riferimento a tutti i clienti che avevano conferito o avrebbero in futuro conferito un incarico alla società, il Collegio ha escluso che essa imponesse ai soci un generale divieto di svolgere attività in concorrenza con la compagine di appartenenza.

La clausola, infatti, doveva essere interpretata insieme alle altre disposizioni dell’accordo. Il patto era complessivamente diretto a ripartire tra i soci i diversi settori operativi, i clienti e i relativi proventi. In tale contesto, il riferimento alla non concorrenza esprimeva essenzialmente un obbligo di non interferenza reciproca nella gestione delle attività attribuite all’altro socio.

Il divieto operava quindi nei rapporti interni tra i due contraenti e tutelava i rispettivi interessi individuali. Non attribuiva invece alla società un diritto a impedire che uno dei soci esercitasse, attraverso un’altra impresa, un’attività concorrente.

La società, del resto, non aveva sottoscritto il patto e rimaneva pertanto terza rispetto alle obbligazioni assunte dai soci.

La questione, tuttavia, non si esaurisce qui. Il Tribunale riconosce in astratto alla società la possibilità di avvalersi di una diversa clausola dell’accordo. Il socio si era infatti impegnato a svolgere le attività di consulenza necessarie a conservare la fiducia dei clienti nella struttura del centro elaborazione dati. Tale obbligazione era posta direttamente nell’interesse della società e poteva quindi essere qualificata come stipulazione in favore del terzo.

Anche questa domanda viene tuttavia rigettata. La società aveva infatti dimostrato la perdita di alcuni clienti, ma non aveva provato che tale risultato fosse derivato da negligenze o inadempimenti del socio. Non erano state prodotte, in particolare, le allegate lamentele dei clienti né dichiarazioni di recesso dalle quali ricavare le ragioni della revoca degli incarichi. Mancavano quindi gli elementi necessari a collegare causalmente la perdita della clientela alla condotta contestata. La perdita dei clienti, precisa così la sentenza, non costituisce un danno automaticamente riconducibile all’inadempimento, ma richiede la dimostrazione del relativo nesso causale.

La disponibilità della lista clienti non dimostra un uso anticoncorrenziale

La società attrice sosteneva che il socio e la nuova impresa avessero indebitamente acquisito e sfruttato la lista dei clienti contenuta nel gestionale aziendale.

Il Tribunale riconosce che l’archivio possedeva natura riservata. Si trattava infatti di un complesso organizzato e strutturato di informazioni, eccedente la normale capacità mnemonica del singolo e idoneo ad attribuire a un concorrente un vantaggio competitivo.

Non risultava provata l’adozione delle misure di protezione necessarie per qualificare tali informazioni come segreto commerciale ai sensi dell’art. 98 c.p.i. Ciò, tuttavia, non escludeva in astratto che un loro utilizzo contrario alla correttezza professionale potesse integrare un atto di concorrenza sleale.

Nel caso concreto, però, non era stata dimostrata una sottrazione clandestina dei dati.

Il socio aveva da tempo accesso alle informazioni perché era l’unico professionista abilitato a fornire, agli stessi clienti, le prestazioni di consulenza complementari alla mera elaborazione esecutiva svolta dalla società. La disponibilità dell’archivio risultava quindi condivisa e il relativo accesso era stato conosciuto e almeno inizialmente consentito dalla società originaria.

Il Collegio chiarisce un principio rilevante: il fatto che un socio o un dipendente abbia legittimamente acquisito determinate informazioni non esclude che possa successivamente utilizzarle in modo anticoncorrenziale. Tuttavia, la scorrettezza non può essere desunta dalla sola disponibilità dei dati, ma deve essere dimostrata attraverso la prova dello specifico impiego compiuto contro l’interesse dell’impresa.

Nel giudizio non era stato provato che la lista fosse stata utilizzata per sottrarre i clienti alla società originaria. Non erano emersi neppure elementi sufficienti a dimostrare la diffusione di informazioni false o l’avvenuta modificazione fraudolenta delle credenziali del gestionale.

Anche l’utilizzo dei locali, del personale e delle attrezzature sociali risultava in larga parte conosciuto e consentito, perché funzionale alla prestazione di servizi rivolti a clienti rimasti comuni alle due strutture.

Il Tribunale distingue, tuttavia, l’impiego delle risorse per l’esecuzione dei servizi destinati ai clienti comuni dal loro utilizzo in favore della clientela acquisita autonomamente dalla nuova società. In questo secondo caso avrebbe potuto configurarsi una distrazione dei beni sociali, suscettibile di generare un danno corrispondente al mancato corrispettivo per il loro impiego, ma non necessariamente un illecito sviamento della clientela.

La questione non era quindi se le risorse fossero state utilizzate, circostanza sostanzialmente pacifica, ma entro quali limiti tale utilizzo fosse stato autorizzato e se fosse servito a sottrarre alla società il risultato economico del proprio mercato.

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Sottrarre ricavi non significa necessariamente sottrarre clienti

La parte più significativa della decisione riguarda la distinzione tra lo sviamento della clientela e la deviazione dei ricavi sociali.

La nuova società fatturava direttamente ai clienti già riferibili alla società originaria alcune prestazioni relative al settore delle buste paga. Da ciò l’attrice faceva discendere l’avvenuto trasferimento della clientela e la conseguente riduzione del proprio fatturato.

Il Tribunale osserva però che la nuova impresa aveva fatturato esclusivamente attività rientranti nel settore attribuito al socio dal patto parasociale. Non risultava invece che avesse iniziato a svolgere anche le attività contabili e fiscali rimaste di competenza della società originaria.

I clienti continuavano pertanto ad avere bisogno di entrambe le strutture per ottenere un servizio completo e continuavano a considerare la società originaria come referente del rapporto. La permanenza del legame emergeva anche dal fatto che alcuni di essi si erano rivolti proprio a quest’ultima per lamentare presunte negligenze nelle prestazioni eseguite dal socio attraverso la nuova società.

La fatturazione diretta aveva fatto sì che una parte dei proventi derivanti dalle attività sociali non transitasse nel patrimonio della società originaria. Non dimostrava però che fosse stata sottratta anche la titolarità del rapporto commerciale con il cliente.

Secondo il Tribunale, il corretto assetto avrebbe richiesto che la nuova società fatturasse le prestazioni esternalizzate alla società originaria e che quest’ultima, a sua volta, fatturasse il servizio complessivo al cliente finale. La fatturazione diretta rappresentava quindi una deviazione dal corretto flusso economico e contabile.

Le fatture emesse dalla nuova società risultavano tuttavia registrate nella contabilità della società originaria come costi del settore attribuito al socio. Ciò dimostrava che il meccanismo era stato conosciuto e avallato dall’amministrazione e costituiva l’attuazione concreta dell’accordo con cui i soci avevano previsto la diretta attribuzione dei proventi dei rispettivi settori.

La sentenza arriva a qualificare tale accordo come una sorta di pactum sceleris, contrario agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale e alle regole che disciplinano la distribuzione degli utili.

Il fenomeno emerso dagli atti non era dunque necessariamente uno sviamento della clientela. Poteva invece integrare una distrazione dei ricavi e delle risorse sociali, potenzialmente riconducibile alla responsabilità dell’amministratore e del socio che avesse intenzionalmente deciso o autorizzato operazioni dannose per la società.

Tale fattispecie, però, non era stata dedotta. La società, come è emerso, aveva fondato le proprie domande sulla concorrenza sleale e sulla violazione del patto parasociale, senza proporre un’azione di responsabilità per la distrazione delle risorse e dei proventi sociali. Il giudice non poteva pertanto pronunciarsi su una diversa fattispecie di responsabilità, fondata su fatti costitutivi rimasti estranei al perimetro della domanda, senza incorrere in ultrapetizione.

La pronuncia mostra così che la riduzione del fatturato non prova, da sola, lo sviamento della clientela. Prima di agire è necessario individuare quale utilità sia stata effettivamente sottratta: il cliente, il ricavo, il bene aziendale oppure un’opportunità commerciale.

Da questa distinzione dipendono la fattispecie applicabile, i soggetti contro i quali proporre la domanda e le prove da raccogliere. Una qualificazione incompleta può condurre al rigetto dell’azione anche quando dagli atti emergano condotte potenzialmente dannose per la società.

Revisionato da: Debora Teruggia
Data di pubblicazione: 12 Agosto 2026
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Pablo Lo Monaco Dominguez

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