Abstract
Agenzie creative, fotografi, designer e professionisti utilizzano sempre più spesso strumenti di intelligenza artificiale per realizzare contenuti destinati ai propri clienti. Nei contratti, però, il committente può chiedere qualcosa di apparentemente semplice: che il contenuto realizzato sia suo e che nessun altro possa utilizzarlo.
Quando interviene l’IA, promettere una vera “esclusiva” richiede maggiore cautela. Essere titolari di un output, poterlo cedere e poter garantire che nessun altro riceverà qualcosa di uguale o simile sono infatti tre cose giuridicamente diverse.
Un contenuto creato con l’IA è protetto dal diritto d’autore?
La prima domanda da porsi riguarda la natura stessa del contenuto che viene consegnato al cliente.
Dal 2025 la legge italiana sul diritto d’autore affronta espressamente il tema. L’art. 1 della legge n. 633/1941 protegge oggi le “opere dell’ingegno umano di carattere creativo”, precisando che possono essere tutelate anche quando siano state create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituiscano il risultato del lavoro intellettuale dell’autore.
La presenza dell’intelligenza artificiale nel processo creativo non esclude, quindi, automaticamente il diritto d’autore. Allo stesso tempo, però, non è sufficiente aver impartito un comando a un sistema generativo per poter concludere che tutto ciò che viene prodotto sia un’opera protetta.
Occorre verificare quanto sia stato effettivamente determinante il contributo umano: le scelte creative compiute, la costruzione e l’eventuale evoluzione delle istruzioni, la selezione dei risultati, la loro combinazione, le modifiche successive e, più in generale, il controllo esercitato sull’esito finale. Come abbiamo già approfondito nell’articolo Chi è l’autore di un’opera creata con l’intelligenza artificiale?, ciò che conta è verificare se l’IA abbia semplicemente assistito un processo creativo riconducibile a una persona oppure abbia, di fatto, determinato autonomamente il risultato.
Il principio è coerente anche con l’impostazione tradizionale della Corte di giustizia dell’Unione europea, che collega la tutela autoriale alla presenza di una creazione originale capace di riflettere le scelte libere e creative dell’autore.
Ne consegue una prima distinzione importante.
Un conto è utilizzare l’IA come strumento all’interno di un processo creativo umano; altro conto è limitarsi a utilizzare, sostanzialmente senza ulteriori apporti creativi, il risultato proposto dalla macchina.
Nel primo caso potrà esistere un’opera protetta dal diritto d’autore. Nel secondo, la possibilità di rivendicare un diritto esclusivo sul risultato diventa assai meno certa.
Se il provider dice che l’output è mio, posso concederlo in esclusiva?
È qui che nasce uno degli equivoci più frequenti.
Molti provider di sistemi generativi disciplinano contrattualmente i diritti sugli output. Le condizioni di OpenAI, ad esempio, prevedono che, nei rapporti tra OpenAI e l’utente e nei limiti consentiti dalla legge applicabile, l’utente sia titolare dell’output e che gli siano trasferiti gli eventuali diritti del provider sul risultato.
Una previsione simile può apparire rassicurante. Ma occorre prestare attenzione.
Dire che il provider attribuisce all’utente i propri eventuali diritti sull’output non significa necessariamente affermare che quell’output costituisca un’opera protetta dal diritto d’autore. Come abbiamo già osservato nell’articolo Le immagini generate con AI possono essere utilizzate a fini commerciali? – Canella Camaiora, la possibilità di utilizzare economicamente un output non coincide necessariamente con l’esistenza di un diritto d’autore sul medesimo risultato.
E soprattutto non significa garantirne l’unicità.
Le stesse condizioni di OpenAI avvertono espressamente che, per la natura dei servizi di intelligenza artificiale, gli output potrebbero non essere unici e che altri utenti potrebbero ricevere contenuti simili.
Anche altri provider adottano meccanismi di attribuzione dei diritti sugli asset generati, spesso precisando però che tali diritti operano nei limiti della legge applicabile e dei diritti eventualmente spettanti a terzi.
La differenza è fondamentale.
Il contratto con il provider può stabilire che il provider non rivendicherà contro di noi determinati diritti sull’output. Non può, però, creare attraverso una semplice clausola contrattuale un diritto d’autore che l’ordinamento non riconosce.
In altre parole, “questo output è tuo” non equivale necessariamente a “su questo output possiedi un diritto esclusivo opponibile a chiunque”.
Che cosa significa promettere un’“esclusiva” al cliente?
La parola “esclusiva”, nei contratti creativi, rischia di nascondere obblighi diversi tra loto.
Immaginiamo che un’agenzia realizzi attraverso strumenti generativi le immagini di una campagna pubblicitaria e che il contratto preveda che il cliente avrà il loro utilizzo “in esclusiva”.
Questa promessa può significare almeno due cose.
La prima è che l’agenzia non utilizzerà nuovamente quel contenuto e non lo concederà ad altri clienti. È un obbligo contrattuale che l’agenzia può assumere e controllare direttamente.
La seconda è che al cliente vengono trasferiti in esclusiva i diritti di sfruttamento economico eventualmente esistenti sul contenuto. La legge sul diritto d’autore consente infatti la cessione dei diritti patrimoniali. Ma, evidentemente, si possono trasferire soltanto diritti che esistono.
C’è infine un’ulteriore questione, distinta dalle precedenti, che riguarda l’unicità del risultato: il professionista che utilizza l’AI può garantire al committente che il medesimo contenuto, o un contenuto molto simile, non venga generato anche per altri utenti?
È proprio questa distinzione tra esclusività dei diritti e unicità dell’output a diventare particolarmente importante quando nel processo creativo intervengono sistemi generativi.
Perché “esclusivo” non significa necessariamente “unico”?
Questo problema emerge con particolare chiarezza nei sistemi generativi.
Due persone possono impartire istruzioni simili e ottenere risultati simili. In alcuni casi, persino istruzioni differenti possono condurre a soluzioni visivamente o concettualmente vicine.
Questo non significa automaticamente che vi sia una violazione dei diritti del primo utilizzatore. Significa, piuttosto, che la non unicità tecnica dell’output deve essere tenuta distinta dall’esistenza di un diritto di esclusiva giuridica.
Se il risultato presenta un apporto creativo umano sufficiente e costituisce un’opera protetta, il titolare potrà naturalmente opporsi alla riproduzione o allo sfruttamento illecito di quell’opera secondo le regole ordinarie del diritto d’autore.
Ma una somiglianza tra due output non dimostra, da sola, che il secondo derivi dal primo.
Il problema diventa ancora più evidente quando l’output originario non raggiunge la soglia richiesta per la tutela autoriale. In quel caso, la promessa di concedere al cliente un diritto “esclusivo” rischia di essere molto più ampia dei diritti che il professionista può effettivamente trasferire.
Per questo, titolarità, esclusività e unicità non dovrebbero essere utilizzate come sinonimi.
Sono concetti differenti e, soprattutto nei contratti che disciplinano contenuti generati con l’IA, dovrebbero essere trattati separatamente.
Quale esclusiva può essere realmente garantita al committente?
La risposta dipende quindi da come è stato creato il contenuto, dallo strumento utilizzato e, soprattutto, da cosa si intende promettere al cliente.
Quando l’IA viene utilizzata all’interno di un processo creativo prevalentemente umano, può certamente esistere un’opera protetta e i relativi diritti patrimoniali possono essere trasferiti al committente, secondo quanto consentito dalla legge.
È inoltre possibile assumere contrattualmente obblighi ulteriori: ad esempio, impegnarsi a non riutilizzare il contenuto per altri clienti, a non concederlo in licenza a terzi oppure a utilizzare strumenti e configurazioni che offrano determinate garanzie di riservatezza.
Più delicata è invece una clausola attraverso la quale il professionista garantisca indiscriminatamente che il contenuto è “unico”, “originale”, “esclusivo” e che nessun terzo potrà ottenere risultati uguali o simili.
Una formulazione di questo tipo può trasformare una normale cessione di diritti in una garanzia molto più ampia, avente ad oggetto circostanze che il professionista potrebbe non essere materialmente in grado di controllare.
È quindi opportuno che i contratti distinguano almeno tra: i diritti di proprietà intellettuale effettivamente esistenti sul risultato; l’impegno del professionista a non riutilizzare o concedere a terzi il medesimo contenuto; e l’eventuale assenza di una garanzia assoluta circa la generazione, da parte dei provider di IA, di output uguali o simili per altri utenti.
È quindi proprio prima di utilizzare l’espressione “in esclusiva” che occorre comprendere quale diritto si possiede, quale diritto si può trasferire e, soprattutto, quale risultato si è realmente in grado di garantire al committente.
L’intelligenza artificiale non impedisce di lavorare in esclusiva per un cliente. Impone però di definire con maggiore precisione il significato di quell’esclusiva.
Revisionato da: Arlo Canella
Data di pubblicazione: 29 Settembre 2026
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