Ultra-fast fashion: quando il modello di vendita diventa un problema giuridico?

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Abstract

In materia di diritto dell’impresa e ambientale, la Francia ha approvato una legge specifica contro l’ultra-fast fashion, introducendo malus ambientali, limiti alla pubblicità e nuovi obblighi per piattaforme e influencer. La novità più interessante, però, è un’altra: la disciplina collega gli obblighi anche alle caratteristiche del modello commerciale, come l’ampiezza dell’offerta e gli incentivi alla riparazione.

Quando la fast fashion diventa “ultra-fast”?

La distinzione non dipende semplicemente dal prezzo di una maglietta o dal Paese in cui viene prodotta.

Con la legge n. 2026-602 dell’8 luglio 2026, la Francia ha inserito nel proprio Code de l’environnement una definizione della mode ultra-express. Vi rientrano le pratiche industriali e commerciali che contribuiscono a ridurre la durata di utilizzo o la vita dei prodotti tessili attraverso due criteri cumulativi: l’immissione sul mercato di un numero elevato di nuove referenze, cioè modelli o articoli diversi, e la scarsa incentivazione alla riparazione dei prodotti.

La legge rinvia a un decreto del Conseil d’État la definizione delle soglie quantitative e dei criteri applicativi, distinti per marchio e canale di vendita.

La legge non stabilisce semplicemente che un determinato operatore appartenga all’ultra fast fashion. Cerca invece di identificare le caratteristiche del modello commerciale utilizzato.

Gli stessi criteri valgono per piattaforme online, marketplace e altre interfacce che consentono la vendita o la consegna a distanza dei prodotti. Il conteggio considera l’insieme delle referenze nuove offerte, escludendo quelle per cui la piattaforma documenta che il titolare del marchio è il produttore e che l’interfaccia non costituisce il suo canale di vendita principale.

Questo significa che nomi frequentemente associati al fenomeno – come Shein, Temu o AliExpress – non vengono semplicemente inseriti dal legislatore in una “lista nera”. Occorre verificare se la concreta attività dell’operatore presenti i requisiti individuati dalla normativa.

Comprare una maglietta da pochi euro potrebbe costare di più?

Uno degli aspetti della normativa che ha ricevuto maggiore attenzione è il cosiddetto “malus ecologico”.

Parlare semplicemente di una nuova “tassa sui vestiti”, tuttavia, rischia di essere impreciso.

La disciplina francese interviene infatti nel sistema della responsabilità estesa del produttore, prevedendo che i contributi dovuti per i prodotti tessili possano essere modulati anche in funzione dell’ampiezza della gamma proposta, della frequenza delle offerte e dell’incentivazione alla riparazione.

Quando la modulazione assume la forma di una penalità, la legge fissa i seguenti massimali per prodotto:

  • fino a 12 euro per prodotto nel 2026,
  • fino a 14 euro per prodotto nel 2027,
  • fino a 16 euro per prodotto nel 2028,
  • fino a 18 euro per prodotto nel 2029 e
  • fino a 20 euro per prodotto dal 2030.

Questi sono i massimali legislativi. Il tariffario operativo, introdotto dall’arrêté del 24 agosto 2026 e applicabile dal 1° settembre 2026, distingue invece gli importi per categoria: nel 2026 e nel 2027 prevede, per esempio, 2 euro per T-shirt e polo, 9 euro per i jeans e 12 euro per giacche e cappotti. Si applica ai prodotti il cui coefficiente di durabilità D, calcolato in base all’ampiezza della gamma e agli incentivi alla riparazione, sia pari o inferiore a 0,8. Dal 2030 il tariffario arriva a 19,50 euro per giacche e cappotti, entro il massimale legislativo di 20 euro.

Su richiesta motivata del produttore, gli eco-organismi devono limitare la penalità al 50% del prezzo di vendita al netto delle imposte.

Il malus grava sul produttore nell’ambito della responsabilità estesa: non è un importo che la legge impone direttamente all’acquirente. Può incidere sulla convenienza del modello commerciale, ma l’eventuale aumento del prezzo finale dipende dalle scelte dell’operatore.

La legge stabilisce inoltre che una parte dei contributi versati dai produttori tessili debba finanziare in Francia infrastrutture destinate alla raccolta, selezione, riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio dei prodotti.

L’obiettivo, quindi, non è soltanto aumentare il costo dei prodotti considerati più problematici, ma provare a trasferire almeno una parte dei costi generati dal loro fine vita all’interno della stessa filiera.

Si potrà ancora pubblicizzare l’ultra-fast fashion sui social?

Dal 1° gennaio 2027, in Francia sarà vietata la pubblicità dei prodotti riconducibili alla mode ultra-express e anche la promozione, diretta o indiretta, dei marchi che fanno ricorso a tale pratica.

La legge interviene espressamente anche sull’influencer marketing: dalla stessa data sarà vietata agli influencer la promozione, diretta o indiretta, dei prodotti e dei marchi interessati, indipendentemente dal fatto che l’attività sia svolta a pagamento o gratuitamente. Per le violazioni è prevista una sanzione amministrativa che può arrivare a 100.000 euro.

La questione interessa direttamente anche uno dei fenomeni che hanno accompagnato la crescita dell’ultra-fast fashion: i cosiddetti “haul”, cioè i video nei quali vengono mostrati in rapida successione numerosi prodotti acquistati o ricevuti da un determinato brand.

La normativa non vieta espressamente i “video haul” in quanto tali. Se il contenuto costituisce una promozione commerciale, diretta o indiretta, di prodotti o marchi che rientrano nella disciplina dell’ultra-fast fashion, allora potrà ricadere nel divieto.

L’applicazione transfrontaliera richiede però attenzione. Gli articoli 1 e 6 della legge prevedono specifiche esclusioni per i soggetti stabiliti in altri Stati UE o SEE e, in materia pubblicitaria, per determinati fornitori di servizi di media soggetti alla competenza di un altro Stato membro, facendo salve le deroghe e le procedure previste dal diritto europeo. La semplice accessibilità di un sito dalla Francia non basta quindi per estendere automaticamente tutti gli obblighi a un operatore italiano.

Cosa cambierà quando acquistiamo vestiti online?

Le piattaforme riconducibili alla mode ultra-express dovranno mostrare ai consumatori messaggi che incoraggino un consumo più sobrio, il riuso, la riparazione e il riciclo e che forniscano informazioni sull’impatto sociale, ambientale e sanitario dei prodotti e sull’impatto ambientale della loro consegna. La legge rinvia a un decreto del Conseil d’État la definizione del contenuto e delle modalità di visualizzazione dei messaggi.

L’articolo 2 della legge introduce un obbligo ulteriore per i prodotti tessili richiamati dalla norma e venduti online: i luoghi di fabbricazione devono essere indicati sulla piattaforma in modo chiaro e leggibile, vicino al prezzo e con caratteri delle stesse dimensioni. La disposizione non è testualmente limitata ai prodotti qualificati come ultra-fast fashion.

Il legislatore cerca in questo modo di portare informazioni normalmente relegate all’etichetta del prodotto direttamente nel momento in cui il consumatore sta decidendo se acquistare.

Accanto al prezzo di pochi euro, quindi, dovrebbe essere immediatamente visibile anche dove quel capo è stato prodotto.

Potrebbe accadere anche in Italia?

L’Italia non dispone, almeno per il momento, di una legge equivalente a quella francese.

È stato però presentato al Senato il disegno di legge n. 1690, dedicato proprio alla riduzione dell’impatto ambientale della moda e al contrasto dell’ultra-fast fashion. Il progetto propone una definizione articolata del fenomeno.

Tra gli elementi indicati dal testo figurano infatti l’immissione sul mercato di oltre 5.000 nuove referenze al mese, l’assenza di collezioni stagionali, una rotazione commerciale inferiore a trenta giorni, problemi di tracciabilità, utilizzo prevalente di materiali sintetici di bassa qualità e assenza di strategie strutturate per riparazione, riuso e fine vita dei prodotti.

Il progetto prevede anche un Sistema nazionale di Eco-Score tessile e contempla restrizioni alla pubblicità e alla promozione commerciale della moda a rapido rinnovo.

Si tratta, però, di un disegno di legge: queste disposizioni non costituiscono oggi obblighi vigenti in Italia e il testo potrebbe essere modificato durante l’iter parlamentare.

La Francia, del resto, si inserisce in una trasformazione normativa che è già in corso a livello europeo.

La Strategia europea per prodotti tessili sostenibili e circolari considera l’intero ciclo di vita del prodotto. Il Regolamento europeo sull’ecodesign (2024/1781) stabilisce il quadro entro cui definire, mediante atti delegati, requisiti di durabilità, riparabilità e riciclabilità. Un obbligo già applicabile riguarda invece gli invenduti: dal 19 luglio 2026 opera per le grandi imprese il divieto di distruggere i prodotti di abbigliamento, i relativi accessori e le calzature elencati nell’allegato VII, fatte salve le deroghe previste dal Regolamento delegato (UE) 2026/296. Per le medie imprese il divieto si applicherà dal 19 luglio 2030; microimprese e piccole imprese sono esentate, nel rispetto delle regole antielusive.

Per imprese, piattaforme e operatori della comunicazione, le verifiche riguardano quindi l’assoggettamento al malus, l’applicabilità dei divieti pubblicitari e gli obblighi informativi nelle vendite online. Per chi opera dall’Italia, il primo passaggio è distinguere le regole già applicabili nel proprio mercato, le condizioni di applicazione della disciplina francese e le proposte ancora all’esame del Parlamento.

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Revisionato da: Arlo Canella
Data di pubblicazione: 13 Ottobre 2026
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Margherita Manca

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