Si può registrare la propria voce come marchio per contrastare il deepfake? Il caso Meloni e i limiti della tutela contro i deepfake

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Abstract

Bastano pochi secondi di registrazione perché un sistema di intelligenza artificiale possa imitare in modo credibile la voce di una persona. Registrarla come marchio può aggiungere uno strumento di tutela ulteriore, ma la protezione riguarda lo specifico segno sonoro depositato. La domanda presentata da Giorgia Meloni all’EUIPO offre l’occasione per interrogarsi su uno strumento ancora poco conosciuto e comprendere i suoi limiti: il marchio sonoro.

“Io sono Giorgia Meloni”: cosa è stato depositato all’EUIPO?

Il 5 ottobre 2026 Giorgia Meloni ha presentato all’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, la domanda di marchio n. 019431219 avente ad oggetto un marchio sonoro.

Il segno consiste in un file audio della durata di circa quattro secondi, nel quale la Presidente del Consiglio ripete due volte la frase “Io sono Giorgia Meloni”. Al momento della pubblicazione di questo articolo, la domanda risulta ancora in fase di esame e rivendica prodotti e servizi delle classi 9, 41 e 45, comprendenti, tra l’altro, contenuti multimediali scaricabili, attività culturali e organizzazione di manifestazioni politiche.

La notizia è stata immediatamente presentata come il tentativo della Presidente del Consiglio di “registrare la propria voce” per proteggerla dalle clonazioni realizzate attraverso sistemi di intelligenza artificiale.

La formula è efficace, ma rischia di essere fuorviante

Giorgia Meloni non ha chiesto all’EUIPO un diritto esclusivo sulla propria voce in quanto tale. Ha depositato come marchio uno specifico segno sonoro, rappresentato dal file depositato. Questa differenza ci aiuta a comprendere fino a che punto il marchio possa essere usato contro un deepfake.

Registrare un marchio sonoro significa diventare “proprietari della propria voce”?

L’art. 4 del Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea include espressamente i suoni tra i segni suscettibili di costituire un marchio UE, purché siano idonei a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e possano essere rappresentati nel registro in modo chiaro e preciso.

L’art. 3, par. 3, lett. g), del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 precisa inoltre che un marchio sonoro deve essere rappresentato mediante un file audio oppure mediante un’accurata notazione musicale. Soprattutto, stabilisce che è la specifica rappresentazione depositata a individuare l’oggetto della tutela richiesta.

Non viene quindi “registrato” in astratto il timbro di una persona, con tutte le possibili parole che quella voce potrebbe pronunciare. Viene registrato un segno ben determinato.

Peraltro, come per qualsiasi altro marchio, anche il suono deve essere percepito dal pubblico come segno distintivo: non ogni rumore, frase pronunciata o registrazione vocale può essere automaticamente trasformata in un diritto esclusivo.

Questa strada, del resto, era già stata percorsa da altri personaggi noti. Nel 2026 anche Giusy Ferreri ha depositato la domanda di marchio n. 019353063 per il segno sonoro costituito dalla frase “Sono Giusy Ferreri” (n. 019353063), mentre il marchio n. 019316357 di Luca Ward, Mi chiamo Luca Ward”, risulta già registrato dal 29 maggio 2026.

Questi casi mostrano bene la logica dello strumento: utilizzare il diritto dei marchio per attribuire una tutela ulteriore a specifiche espressioni vocali riconoscibili e riconducibili a personaggi noti.

È proprio il confine tra tutela del segno sonoro e tutela della voce in quanto tale a rendere interessante il rapporto tra questi depositi e il problema dei deepfake.

Se qualcuno clona la voce con l’AI, il marchio basta?

L’AI Act (Regolamento UE 2024/1689) definisce infatti il deep fake come un’immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall’intelligenza artificiale che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che possa apparire falsamente autentico o veritiero.

La clonazione vocale dunque rientra in questa nozione, quando il contenuto sintetico sia idoneo a essere percepito come autentico.

L’art. 50, par. 4, dell’AI Act impone infatti a chi utilizza sistemi di IA che generano o manipolano immagini, audio o video costituenti deepfake di rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente, con una disciplina specifica per le opere o i programmi manifestamente artistici, creativi, satirici o fittizi.

In Italia, inoltre, il legislatore ha introdotto uno specifico presidio penale: l’art. 612-quater c.p. punisce chi, cagionando un danno ingiusto, cede, pubblica o diffonde senza consenso immagini, video o voci falsificati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità.

Il quadro mostra quindi come la risposta ai deepfake si articoli su piani diversi.

L’AI Act punta principalmente sulla trasparenza del contenuto artificiale. La norma penale interviene in presenza di specifiche condizioni. Il marchio, invece, attribuisce al titolare un diritto esclusivo sul segno registrato.

Quando un deepfake diventa contraffazione di marchio registrato?

Se la domanda della Meloni venisse registrata, l’art. 9 del Regolamento sul marchio dell’Unione europea le attribuirebbe il diritto di vietare ai terzi l’uso nel commercio di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici, nonché l’uso di un segno identico o simile quando, per l’identità o la somiglianza dei prodotti o servizi, sussista un rischio di confusione per il pubblico.

Immaginiamo, allora, che mediante una voce clonata con sistemi di IA venga realizzato un contenuto promozionale nel quale sia riprodotta la sequenza sonora “Io sono Giorgia Meloni”, oppure un segno simile, in relazione a prodotti o servizi identici o simili a quelli rivendicati in sede di registrazione.

In un caso di questo tipo, accanto alle tradizionali contestazioni legate all’utilizzo non autorizzato dell’identità della persona, potrebbe diventare possibile contestare anche una violazione del marchio.

Il vantaggio non è soltanto teorico. Un marchio registrato costituisce infatti un titolo di proprietà industriale chiaramente identificabile: esiste un titolare, esiste una registrazione e, nel caso del marchio sonoro, esiste uno specifico file che definisce il segno protetto. Questo può rendere più immediata l’individuazione del diritto azionato nelle diffide, nelle richieste di inibitoria e, ove ne ricorrano i presupposti, nelle segnalazioni rivolte alle piattaforme che diffondono il contenuto.

Ma lo scenario cambia radicalmente se l’IA si limita a imitare il timbro della persona.

Una voce sintetica potrebbe essere del tutto riconoscibile come quella di Giorgia Meloni e farle pronunciare un contenuto completamente diverso da quello depositato. In quel caso non è affatto automatico che venga utilizzato un segno identico o simile al marchio sonoro.

Vi è poi un secondo limite: il diritto dei marchi non opera contro qualunque utilizzo del segno. L’art. 9 del Regolamento fa riferimento all’uso “nel commercio”, in relazione a prodotti o servizi. Un deepfake può quindi essere gravemente lesivo dell’identità di una persona e assumere rilievo sotto altre disposizioni dell’ordinamento, senza integrare, per ciò solo, una contraffazione del marchio sonoro.

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Registrare la voce come marchio è utile contro i deepfake?

Può esserlo, ma come tassello di una tutela più ampia.

Il deposito di un marchio sonoro non attribuisce un’esclusiva generale sulla voce, ma può aggiungere un ulteriore titolo di tutela quando il deepfake utilizzi anche il segno registrato secondo modalità rilevanti per il diritto dei marchi.

Il caso Meloni mostra quindi un utilizzo nuovo di uno strumento in realtà già conosciuto. I marchi sonori nascono tradizionalmente per proteggere jingle, sigle o altri suoni capaci di identificare un’origine commerciale; oggi possono essere impiegati anche per cristallizzare come segno distintivo una specifica espressione vocale.

Il deepfake, però, pone un problema più ampio del marchio. In un contesto nel quale l’intelligenza artificiale rende sempre più semplice separare la voce dalla persona cui appartiene e farle pronunciare qualsiasi cosa, la risposta passa infatti attraverso più livelli di tutela: gli obblighi previsti dall’AI Act, la tutela penale nelle ipotesi previste dalla legge, i diritti della persona e, quando ne ricorrano i presupposti, il diritto dei marchi.

Revisionato da: Margherita Manca
Data di pubblicazione: 20 Ottobre 2026
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Pablo Lo Monaco Dominguez

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