Abstract
Chi gestisce un piccolo e-commerce e vuole vendere in Francia, Germania o in altri Stati dell’Unione europea deve considerare anche gli obblighi ambientali relativi agli imballaggi. Anche poche spedizioni possono comportare registrazioni, contributi e la necessità di nominare un rappresentante locale. Il 21 ottobre 2026 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la propria posizione negoziale su una proposta che sospenderebbe il solo obbligo di nominare un rappresentante locale per i produttori stabiliti nell’UE che mettono a disposizione meno di 1.000 kg di imballaggi per anno solare in ciascun altro Stato membro. Ma si tratta davvero di un’esenzione per i piccoli venditori?
Perché anche un piccolo e-commerce deve preoccuparsi degli imballaggi?
Immaginiamo una piccola impresa italiana che vende cosmetici attraverso il proprio sito internet. Dopo aver consolidato le vendite in Italia, decide di aprire le spedizioni anche a Francia e Germania. I prodotti sono già confezionati, le etichette sono pronte e le consegne vengono affidate a un corriere internazionale.
L’ordine arriva a destinazione. Ma c’è un dettaglio che probabilmente non abbiamo considerato: insieme alla crema abbiamo introdotto nel mercato francese anche degli imballaggi che, prima o poi, diventeranno rifiuti. E la legge potrebbe attribuirci alcune responsabilità per la loro gestione.
Nel nostro precedente approfondimento sull’ultra-fast fashion e le nuove responsabilità ambientali abbiamo visto come la Francia abbia iniziato a collegare i costi ambientali alle caratteristiche del modello commerciale, intervenendo anche sulle strategie di vendita online.
La questione degli imballaggi segue una logica simile, ma interessa una platea molto più ampia: non soltanto le grandi piattaforme della moda, ma potenzialmente qualsiasi impresa che venda prodotti confezionati oltreconfine.
Il riferimento principale è il Regolamento (UE) 2025/40, applicabile in via generale dal 12 agosto 2026, che disciplina gli imballaggi e i relativi rifiuti. Al centro della normativa troviamo il principio della responsabilità estesa del produttore, o EPR (Extended Producer Responsibility).
Il concetto alla base è molto semplice: chi immette imballaggi sul mercato deve contribuire ai costi necessari per gestire i rifiuti che ne derivano.
Ma chi risponde quando il prodotto è italiano, il cliente è francese e la scatola è stata acquistata da un altro fornitore?
Chi paga gli imballaggi: chi li produce o chi vende il prodotto?
Chi fabbrica materialmente una confezione non è necessariamente il soggetto tenuto a sostenere i relativi obblighi ambientali.
Il regolamento europeo distingue infatti il fabbricante, responsabile della conformità degli imballaggi, dal produttore ai fini EPR, che deve contribuire alla gestione dei rifiuti. Per individuare quest’ultimo occorre guardare soprattutto a chi introduce gli imballaggi nel mercato nazionale interessato e alle modalità con cui avviene la commercializzazione.
Il fabbricante può essere anche chi fa progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio. Per le microimprese, alle condizioni dell’art. 3, par. 1, n. 13, lett. b), la qualifica ricade invece sul fornitore dell’imballaggio situato nello stesso Stato membro. L’importatore, nel regolamento, è chi introduce nell’UE imballaggi provenienti da Paesi terzi.
Torniamo al nostro esempio dell’e-commerce di cosmetici. Se vendiamo direttamente una crema a un consumatore francese, possiamo essere considerati responsabili ai fini EPR per gli imballaggi che introduciamo in Francia, anche se non abbiamo fabbricato né il vasetto né la scatola. Se, invece, vendiamo le creme a un distributore francese, che le rivende sul mercato locale, la responsabilità per gli imballaggi dei prodotti può ricadere su quest’ultimo. Occorre tuttavia verificare separatamente anche gli imballaggi utilizzati per il trasporto.
La vendita a un’impresa non esclude di per sé l’EPR: anche un acquirente professionale può essere utilizzatore finale, se non rimette sul mercato il prodotto nella forma ricevuta.
E se vendiamo attraverso Amazon o un altro marketplace?
La presenza di una piattaforma non trasferisce automaticamente a quest’ultima tutti gli obblighi ambientali. In particolare, l’art. 45, par. 4, richiede alle piattaforme interessate di acquisire dai produttori i dati di registrazione nello Stato del consumatore e un’autocertificazione di conformità agli obblighi EPR, prima di consentire loro l’utilizzo del servizio.
Il punto, quindi, non è soltanto capire chi produce o commercializza il bene, ma ricostruire quale soggetto assume la responsabilità dei diversi imballaggi e in quale Paese.
Una distinzione che può diventare decisiva quando un’impresa sceglie tra vendita diretta, distribuzione locale e marketplace.
Se sono in regola con gli imballaggi in Italia, posso vendere anche nel resto d’Europa?
Una delle caratteristiche del mercato unico europeo è la possibilità di commercializzare prodotti in più Stati membri senza dover costituire un’impresa in ciascuno di essi. Questo, tuttavia, non significa che gli obblighi ambientali siano identici o gestiti attraverso un unico sistema.
Essere in regola in Italia non basta necessariamente per vendere prodotti confezionati in Francia o Germania.
In Germania, per esempio, chi è qualificato come produttore ai fini EPR deve registrarsi nel sistema nazionale LUCID. Per gli imballaggi soggetti alla partecipazione a un sistema di gestione, deve anche aderire a tale sistema, finanziarne il recupero e comunicare i quantitativi interessati.
Dal 12 agosto 2026, le imprese estere che vendono direttamente a utilizzatori finali tedeschi senza una sede locale rilevante devono anche nominare un rappresentante autorizzato. Quest’ultimo può occuparsi degli adempimenti ambientali, ma la registrazione LUCID rimane un obbligo personale del produttore.
Anche in Francia esistono obblighi di identificazione e contribuzione. Inoltre, l’articolo L. 541-10-9-1 del Code de l’environnement, introdotto nel luglio 2026, prevede la designazione di un mandatario locale per i soggetti non stabiliti in Francia e sottoposti alla responsabilità estesa del produttore, nei casi previsti dalla disciplina.
La norma considera già soddisfatto l’obbligo di designazione per i prodotti i cui obblighi EPR siano assicurati da un gestore di piattaforma o altra interfaccia elettronica stabilito in Francia, alle condizioni dell’art. L. 541-10-9.
Il rappresentante è, in sostanza, un soggetto stabilito nel Paese di destinazione che, sulla base di un mandato, si occupa degli obblighi EPR dell’impresa straniera.
La sua nomina, però, può comportare costi amministrativi ulteriori rispetto ai contributi ambientali veri e propri.
Per un grande operatore che vende migliaia di prodotti, questi costi possono essere assorbiti dal volume d’affari. Per un piccolo e-commerce che effettua poche spedizioni, potrebbero invece incidere significativamente sulla convenienza delle vendite all’estero.
Ed è proprio questa sproporzione che l’Unione europea sta cercando di correggere.
Chi vende pochi prodotti all’estero deve rispettare gli stessi obblighi delle grandi imprese?
Il 21 ottobre 2026 il Consiglio dell’Unione europea ha approvato il proprio mandato negoziale su una proposta di semplificazione delle regole EPR, nell’ambito del pacchetto ambientale Omnibus VIII.
La novità riguarda direttamente le piccole imprese che vendono in altri Stati membri.
Secondo l’articolo 2 del mandato del Consiglio, i produttori stabiliti nell’Unione europea potrebbero beneficiare della sospensione dell’obbligo di nominare un rappresentante EPR in un altro Stato membro, quando vi immettono meno di una tonnellata di imballaggi per anno solare.
Torniamo al nostro esempio. L’e-commerce italiano vende cosmetici in due Paesi:
- In Francia immette 800 kg di imballaggi all’anno.
- In Germania ne immette 1.200 kg.
Se la proposta venisse approvata nella formulazione attuale, l’impresa potrebbe beneficiare della semplificazione per la Francia, ma non per la Germania.
La soglia di 1.000 kg riguarda gli imballaggi, non il peso dei prodotti venduti e neppure il fatturato realizzato.
Per calcolarla occorre quindi conoscere i quantitativi e i materiali delle confezioni e degli imballaggi di spedizione rilevanti per ciascun mercato.
La sospensione proposta avrebbe una durata limitata, fino al 1° gennaio 2032, con una verifica da parte della Commissione europea entro il 31 dicembre 2030.
Si segnala che la proposta non elimina gli obblighi EPR, interviene soltanto sull’obbligo di nominare un rappresentante locale.
Anche rimanendo sotto la soglia di una tonnellata, l’impresa potrebbe quindi dover continuare a registrarsi, dichiarare gli imballaggi immessi sul mercato e versare i relativi contributi ambientali.
Il mandato prevede inoltre che, in caso di violazione degli obblighi EPR, l’autorità nazionale possa imporre comunque la nomina del rappresentante.
Infine, è necessario ricordare che la semplificazione non è ancora in vigore: il Consiglio ha definito la propria posizione negoziale, ma il testo deve ancora essere discusso con il Parlamento europeo. Restano inoltre da verificare i rapporti tra la futura disciplina e gli obblighi nazionali già esistenti.
La direzione è dunque quella di ridurre i costi amministrativi per chi vende quantità modeste, non di liberare i piccoli operatori dalla responsabilità ambientale.
Cosa verificare prima di spedire in un nuovo Paese UE
Prima di attivare le spedizioni verso un nuovo mercato, un e-commerce dovrebbe verificare tre aspetti.
Il primo è quanto imballaggio viene effettivamente immesso in ciascun Paese. Per saperlo non basta contare gli ordini: occorre conoscere il peso e la composizione delle confezioni, delle scatole e dei materiali utilizzati nelle spedizioni.
Il secondo è chi assume la responsabilità ambientale. La risposta può cambiare a seconda che il prodotto venga venduto direttamente al consumatore oppure attraverso un distributore locale. I contratti devono precisare chi fornisce i dati, cura gli adempimenti e sostiene i costi: la ripartizione concordata non modifica, da sola, l’individuazione del soggetto obbligato per legge.
Il terzo è quanto costa essere conformi alle regole. Un mercato può apparire promettente per numero di potenziali clienti, ma diventare meno conveniente quando si considerano contributi ambientali, adempimenti amministrativi ed eventuali costi di rappresentanza.
Non si tratta soltanto di evitare sanzioni. La mancata conformità può anche impedire la commercializzazione dei prodotti o creare difficoltà nell’utilizzo dei marketplace.
Prima di attivare un nuovo mercato, occorre quindi individuare il soggetto obbligato e verificare registrazione, eventuale rappresentanza, dichiarazioni e contributi richiesti nel Paese di destinazione.
Revisionato da: Arlo Canella
Data di pubblicazione: 28 Ottobre 2026
Ultimo aggiornamento: 29 Ottobre 2026
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