Chi richiede il servizio
Il servizio ci viene richiesto soprattutto quando un anziano o un disabile non è più in grado di decidere per sé.
I soggetti che possono attivare la procedura per ottenere la nomina, oltre al diretto interessato (anziano, disabile) sono:
- il coniuge o la persona stabilmente convivente;
- i parenti entro il quarto grado;
- gli affini entro il secondo grado;
- il tutore o curatore.
Spesso, concorre con l’esigenza della nomina una situazione di conflitto tra congiunti (figli dell’anziano o futuri eredi).
Lo studio garantisce ai richiedenti la consulenza legale preliminare alla richiesta.
Le caratteristiche del servizio
L’amministratore di sostegno viene nominato con decreto del giudice tutelare. Il giudice attribuisce all’amministratore i poteri di gestione del patrimonio dell’anziano/disabile, per far fronte alle esigenze di quest’ultimo.
L’amministratore di sostegno è scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell’assistito. In particolare, può essere nominato:
- il coniuge;
- il convivente;
- un genitore;
- il figlio;
- i fratelli;
- un parente (entro il quarto grado).
Il nostro servizio di nomina dell’amministratore di sostegno include:
- La raccolta di tutte le informazioni utili alla presentazione del ricorso per la nomina;
- La consulenza preliminare alla richiesta;
- La presentazione del ricorso e l’assistenza giudiziale;
- L’assistenza e l’eventuale consulenza successiva alla nomina.
Su richiesta, la pratica può essere evasa in regime di urgenza.
I vantaggi
Il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno è una delle attività più richieste al dipartimento di diritto di famiglia dello studio legale Canella Camaiora. Inoltre, lo studio è altamente qualificato in materia di contenzioso civile e di controversie tra privati.
L’esperienza in questo particolare settore, ci consente di intervenire in modo efficace e risolvere eventuali situazioni di conflitto e consentendo di giungere rapidamente alla nomina dell’amministratore di sostegno.