Opposizione marchi EU: confondibilità tra marchi nel settore dell’informatica
Assenza di rischio confusorio grazie alla debolezza distintiva del marchio opponente
Agosto 2024
Richieste del cliente
Una società attiva nella progettazione e commercializzazione di soluzioni informatiche ha ricevuto un’opposizione al proprio marchio depositato presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO). Il segno, utilizzato per identificare sia l’azienda sia uno dei software di punta, era stato impugnato da un operatore che asseriva un diritto anteriore su un marchio foneticamente identico, già registrato per servizi affini. La società ha richiesto assistenza per resistere all’opposizione, contestando l’esistenza di un rischio di confusione e la validità delle pretese altrui.
Strategia
La difesa si è basata sull’analisi comparativa tra i due segni e sui criteri giurisprudenziali elaborati in ambito UE in materia di marchi. Abbiamo evidenziato come, pur essendo identici sul piano fonetico e denominativo, i marchi presentassero differenze figurative e concettuali significative, tali da escludere un rischio di confusione per il consumatore medio. Punto chiave dell’argomentazione è stato l’approfondimento sul carattere distintivo del marchio anteriore, risultato estremamente debole alla luce del contesto settoriale e dei numerosi marchi simili già registrati o utilizzati nel settore informatico. Abbiamo quindi sottolineato che, in un mercato affollato, anche minime differenze visive o concettuali possono bastare a evitare confusione. Il segno del cliente, pur riprendendone la radice fonetica, includeva un elemento figurativo originale e identificativo che, nel complesso, garantiva la capacità distintiva del marchio contestato.
Team: A. Canella, M. Manca