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Che differenza c’è tra opera fotografica e immagine semplice?

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Edoardo Gasparetto
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La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 33599 del 20 dicembre 2024,  ha riacceso il dibattito sulla tutela del diritto d’autore nell’ambito della fotografia. Il caso riguardava l’uso non autorizzato di una fotografia storica da parte della RAI, con l’autore che ne rivendicava la protezione come opera dell’ingegno. La Corte ha confermato l’impostazione restrittiva sulla creatività richiesta per la protezione autoriale, distinguendo tra “opere fotografiche” e “semplici fotografie“.

Fotografia e Diritto d'autore: opera dell’ingegno o semplice immagine?

La fotografia può essere tutelata dal diritto d’autore in due modi distinti:

  • come opera fotografica, se presenta un carattere creativo o un valore artistico;
  • come semplice fotografia, se manca di originalità e creatività.

Questa distinzione è fondamentale per determinare il livello di protezione giuridica applicabile.

Secondo l’art. 2, n. 7 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, una fotografia è considerata opera dell’ingegno e gode della protezione del diritto d’autore se ha un carattere creativo o un valore artistico. In questo caso, la tutela dura per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte.

In origine, la legge italiana non riconosceva espressamente la fotografia tra le opere protette dal diritto d’autore. Solo con il R.D.L. 7 novembre 1925, n. 1950, è stata introdotta una protezione specifica, inizialmente limitata a 50 anni dalla produzione. Con l’adeguamento alla normativa internazionale, la tutela delle opere fotografiche è stata poi equiparata a quella delle altre opere dell’ingegno.

L’art. 87 della stessa legge introduce la categoria delle “semplici fotografie”, ovvero immagini prive di carattere creativo, che godono di una protezione più limitata: la tutela dura 20 anni dallo scatto. Una volta scaduto questo termine, la fotografia può essere liberamente riprodotta senza il consenso dell’autore.

L’art. 90 della L. 633/41 stabilisce che, per essere protette, le fotografie devono riportare:

  • il nome del fotografo;
  • la data di produzione;
  • il nome del titolare dei diritti.

Se queste informazioni mancano, la fotografia si presume di pubblico dominio, salvo prova contraria (approfondisci: “Copyright e foto sul Web: regole, tutele e come evitare errori”).

La Cassazione nell’ordinanza n. 33599 del 20 dicembre 2024 ha chiarito che “il discrimine tra opera protetta e semplice fotografia è incentrato nella capacità creativa dell’autore, vale a dire nella sua impronta personale, nella scelta e studio del soggetto da rappresentare, così come nel momento esecutivo di realizzazione e rielaborazione dello scatto, tali da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà rappresentata. Le fotografie semplici, invece, si distinguono dalle precedenti in quanto non richiedono alcun apporto creativo da parte del fotografo, poiché trattasi di mere fotografie, seppur di altissimo livello qualitativo, che si limitano a riprodurre fedelmente la realtà esterna, senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione della fotografia da parte dell’autore.”.

Le tappe della vicenda: dal Tribunale alla Cassazione

Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda una fotografia scattata nel 1992, raffigurante due magistrati simbolo della lotta alla mafia. L’autore dell’immagine ha citato in giudizio la RAI, accusandola di averla utilizzata senza autorizzazione. Secondo il fotografo, la sua opera doveva essere tutelata dal diritto d’autore, in quanto espressione della sua creatività.

Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta, ritenendo che la fotografia fosse una semplice immagine priva di carattere creativo e quindi non meritevole della protezione del diritto d’autore. La Corte d’Appello ha confermato questa valutazione, precisando che l’importanza del soggetto ritratto non implica automaticamente la creatività dell’opera.

L’autore ha impugnato la sentenza, sostenendo che i giudici avessero applicato in modo errato il concetto di creatività. Ha affermato che, secondo la Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941), una fotografia può essere protetta anche senza un elevato valore artistico, purché presenti un minimo di creatività.

La Corte di Cassazione, però, ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile.

Quando una fotografia è davvero un'opera d'arte?

Nella pronuncia in esame, i giudici hanno ribadito che una fotografia può essere considerata un’opera dell’ingegno solo se contiene una chiara impronta creativa del fotografo. Questo significa che l’autore deve aver compiuto scelte personali e originali, sia nella fase di ideazione (selezione del soggetto, inquadratura, luce) sia nella fase esecutiva (momento dello scatto, post-produzione, ritocchi).

Nel caso specifico, la Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, sottolineando che la fotografia in questione non presentava elementi di originalità tali da distinguerla da altre immagini simili. In altre parole, non emergeva una particolare visione creativa dell’autore, ma solo una documentazione fedele di un evento. Per questo motivo, non poteva essere considerata un’opera fotografica protetta dal diritto d’autore.

Nella pronuncia in oggetto la Cassazione ha precisato che “l’apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o a un miglioramento degli effetti ottenibili con l’apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o dalla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull’atteggiamento e sull’espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto prettamente tecnico. La creatività dell’artista può manifestarsi in diverse fasi della produzione fotografica. La scelta delle lenti, la disposizione delle luci, la sistemazione del soggetto o del fotografo, la composizione dell’immagine, il momento dello scatto, la post produzione, la scelta dei toni, la stampa etc.

Creatività o semplice riproduzione? Il confine sottile nel Diritto d’Autore

Uno degli aspetti fondamentali della sentenza riguarda la definizione stessa di creatività nell’ambito fotografico. Per cui, non è necessario che un’immagine abbia un valore artistico assoluto, ma deve contenere un contributo personale che la renda riconoscibile come frutto dell’ingegno dell’autore.

Il Diritto d’Autore sorge con la creazione dell’opera, senza necessità di registrazione, purché sia presente il requisito della creatività. La creatività può manifestarsi nella scelta dell’inquadratura, nell’uso della luce, nella composizione o nella post-produzione.

Oggi, con la facilità di accesso alle immagini online, è essenziale comprendere queste distinzioni. L’uso di fotografie tratte dal web deve avvenire con estrema attenzione alle normative sul copyright per evitare problemi legali e richieste di risarcimento. Il concetto di “fair use”, spesso citato in contesti anglosassoni, non trova applicazione automatica nel nostro ordinamento, rendendo fondamentale una gestione consapevole delle immagini.

Capire le regole del copyright sulle immagini è indispensabile per chi lavora con contenuti visivi, dai social media ai blog aziendali (Approfondisci: “Immagine e Fotografia”).

Quindi, la creatività resta il fattore chiave per determinare se un’immagine può beneficiare della piena tutela autorale. Il semplice valore storico o il fatto che un’immagine sia diventata iconica non sono sufficienti per ottenere una protezione rafforzata.

Nel panorama digitale odierno, conoscere e rispettare le regole del copyright è il primo passo per proteggere il valore del lavoro creativo ed evitare inutili controversie legali.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 2 Aprile 2025

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