Concorsi per creativi: diritti d’autore, clausole nascoste e rischi sottovalutati

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Abstract

Sempre più spesso, artisti, designer e fotografi sono invitati a partecipare a concorsi “creativi” che, dietro la promessa di visibilità o premi simbolici, celano condizioni contrattuali sbilanciate. Questo articolo esamina il quadro normativo italiano in materia di diritto d’autore, con particolare riferimento ai rischi connessi alla cessione dei diritti economici, alle clausole vessatorie contenute nei regolamenti di concorso e alla cosiddetta pre-divulgazione distruttiva nel design industriale.Un contributo pensato per fornire a creativi e professionisti gli strumenti per valutare consapevolmente se – e a quali condizioni – convenga davvero partecipare.

Quali diritti conservi partecipando a un concorso per creativi?

In Italia, quando un artista, un designer o un fotografo partecipa a un concorso creativo, non sta automaticamente cedendo i propri diritti d’autore. È una distinzione fondamentale, che troppo spesso viene trascurata o data per scontata. La Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) stabilisce infatti che l’autore mantiene sia i diritti morali – come il diritto di essere riconosciuto come autore dell’opera – sia quelli economici, ovvero il potere di sfruttare commercialmente la propria creazione.

La partecipazione a un concorso, anche se comporta l’invio di un’opera originale, non equivale a una cessione automatica dei diritti. Perché tale cessione sia valida, è necessario che ci sia un atto scritto, come ribadito dall’art. 110 LDA e dall’art. 2581 del Codice Civile. Senza un documento che lo preveda espressamente, l’organizzatore del concorso non può utilizzare l’opera per fini diversi dalla selezione interna.

Il regolamento del concorso assume quindi la forma di un contratto per adesione, dove chi partecipa accetta condizioni predisposte unilateralmente dall’organizzatore. Questo significa che si applicano le regole previste dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, che impongono specifiche tutele: in particolare, le clausole che limitano la libertà dell’autore o prevedono la cessione di diritti devono essere approvate espressamente, altrimenti non producono effetto.

Se il regolamento non contiene alcuna previsione di cessione o licenza, l’autore mantiene il pieno controllo sull’opera. In questi casi, l’organizzatore può mostrarla solo ai fini della selezione, ma non può pubblicarla, esporla, riprodurla o utilizzarla in altri contesti. Ogni sfruttamento ulteriore, se privo di autorizzazione scritta, costituisce una violazione del diritto d’autore.

Le opere premiate fanno eccezione: in molti casi, il premio stesso rappresenta il corrispettivo per l’acquisizione dei diritti, purché ci sia chiarezza contrattuale e coerenza tra il valore dell’opera e quello del riconoscimento. Ma per tutte le altre, l’autore mantiene pienamente la proprietà intellettuale ed economica, salvo che non abbia sottoscritto consapevolmente condizioni diverse.

Come riconoscere clausole abusive nei bandi creativi

Non tutti i bandi di concorso sono scritti in modo equo. In alcuni casi, dietro un linguaggio apparentemente neutro, si celano clausole che impongono la cessione totale dei diritti d’autore anche sulle opere non vincitrici, senza offrire alcun compenso in cambio. Queste condizioni, se non lette con attenzione, possono far perdere all’autore ogni controllo sull’opera, anche se non ha ottenuto alcun riconoscimento.

Un esempio concreto? Partecipi a un concorso per la progettazione della copertina di un disco, ma nel regolamento è scritto che “con l’invio della proposta, l’autore cede gratuitamente e in via esclusiva tutti i diritti di utilizzazione economica, senza limiti di tempo né di territorio”. Significa che anche se il tuo lavoro non vince, può essere comunque usato, modificato, diffuso dall’organizzatore per scopi anche commerciali, senza che tu possa rivendicare nulla. E purtroppo, questo accade più spesso di quanto si pensi.

Dal punto di vista giuridico, una clausola del genere può essere contestata per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, sanciti dall’art. 1375 del Codice Civile. E va ribadito che il regolamento del concorso è un contratto per adesione, cioè un contratto le cui condizioni sono predisposte unilateralmente dall’organizzatore e che il partecipante può solo accettare o rifiutare in blocco, senza possibilità di modifica. La legge prevede, in questi casi, una tutela specifica: ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole che limitano fortemente i diritti della parte aderente (come la cessione totale dei diritti d’autore) devono essere approvate espressamente per iscritto, altrimenti non producono effetto.

Questa regola si applica a prescindere dal fatto che il partecipante sia un consumatore o un professionista. Anche un architetto, un designer o un fotografo con partita IVA ha diritto a vedere disattivate le clausole che gli impongano obblighi eccessivi, se non sono formulate e accettate con le dovute cautele previste dalla legge. La protezione prevista dagli artt. 1341 e 1342 c.c. è infatti una tutela generale del diritto contrattuale, non subordinata alla qualifica di consumatore.

Detto questo, se il partecipante agisce per scopi estranei alla propria attività professionale, può godere di una tutela ulteriore: quella prevista dal Codice del Consumo (art. 33), che considera vessatorie le clausole che determinano uno squilibrio significativo tra le parti, anche se formalmente accettate. Una previsione che impone la cessione integrale e gratuita dei diritti, senza limiti e senza un corrispettivo equo, rientra con ogni probabilità in questa casistica.

Non va infine dimenticato che un comportamento scorretto da parte dell’organizzatore può anche avere ripercussioni reputazionali. Un concorso percepito come una “raccolta gratuita di idee” suscita facilmente reazioni negative da parte della comunità creativa, campagne pubbliche di denuncia e segnalazioni all’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), che può intervenire se i bandi contengono clausole sistematicamente lesive dei diritti degli autori.

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Premio simbolico, cessione totale?

Sempre più spesso, i concorsi creativi chiedono molto e offrono poco. All’autore viene chiesta la cessione completa e definitiva dei diritti economici sull’opera, spesso in via esclusiva e senza limiti di tempo o territorio, in cambio di un premio che consiste in una targa, un buono acquisto o una generica “visibilità”. Ma viene da chiedersi: una rinuncia così ampia è davvero proporzionata al valore del premio?

La normativa lo consente, ma a condizioni precise. Se il premio è significativo, può essere considerato un corrispettivo valido per la cessione. Lo chiarisce l’art. 6 del D.P.R. 430/2001, secondo cui un concorso in cui l’opera vincitrice è retribuita può essere escluso dalle operazioni a premio, proprio perché si tratta di una prestazione intellettuale retribuita. Tuttavia, quando il valore del premio è solo simbolico, e l’autore deve comunque rinunciare a ogni possibilità di riutilizzo dell’opera, lo squilibrio contrattuale è evidente.

In questi casi, la cessione può essere non solo iniqua, ma anche giuridicamente contestabile. I principi di buona fede e correttezza (art. 1375 c.c.) impongono un equilibrio tra le prestazioni contrattuali. Una clausola che impone all’autore la cessione totale in cambio di un compenso irrisorio viola questo equilibrio. Non basta che la clausola sia scritta: se il contenuto è squilibrato rispetto al contesto, può essere considerata nulla o inefficace, anche se formalmente accettata.

La normativa più recente rafforza questa impostazione. Il D.Lgs. 177/2021, che ha recepito la Direttiva UE sul Copyright, ha introdotto l’art. 110-quater nella L. 633/1941, secondo cui l’autore ha diritto a ricevere rendicontazioni trasparenti e periodiche sull’uso dell’opera da parte di chi ne ha acquisito i diritti. Se emergono utili importanti, può chiedere una remunerazione aggiuntiva ed equa, anche se inizialmente ha accettato un compenso minimo (approfondisci: Il nuovo obbligo di “rendiconto agli autori” ai sensi del D.Lgs. 177/2021 (attuazione italiana della direttiva UE sul Copyright – Canella Camaiora).

Vincere non significa cedere tutto, sempre e comunque. L’autore ha il pieno diritto di valutare se il premio è proporzionato alla cessione richiesta. In caso contrario, può legittimamente proporre condizioni alternative: ad esempio una licenza d’uso limitata, una cessione non esclusiva o vincolata a finalità culturali o promozionali specifiche. Anche questo significa dare valore al proprio lavoro.

Come tutelarsi prima di partecipare al contest?

Prima di partecipare a un concorso creativo, è essenziale leggere con attenzione il regolamento, come se fosse un contratto vero e proprio (perché lo è). Dietro la promessa di visibilità o di un premio, possono nascondersi clausole che limitano gravemente la libertà dell’autore e trasferiscono i diritti economici anche senza un compenso proporzionato. Il modo migliore per difendersi è sapere dove guardare e cosa cercare.

Il primo segnale d’allarme è la mancanza di chiarezza sulle condizioni di utilizzo delle opere, vincitrici e non vincitrici.

Se il regolamento tace su questo punto, non è una buona notizia. Al contrario, un bando ben formulato dovrebbe specificare che le opere non vincitrici restano di proprietà degli autori, prevedendo, eventualmente, solo una licenza d’uso limitata e non esclusiva, per finalità culturali, espositive o promozionali legate al concorso stesso. Qualsiasi previsione più ampia, specie se gratuita e senza limiti, merita un approfondimento.

Il secondo aspetto da valutare è il valore del premio in rapporto alla cessione richiesta. Se ti si chiede la titolarità esclusiva dell’opera (e magari anche altro) in cambio di un premio irrisorio o di una promessa di visibilità troppo generica, sei di fronte a un’operazione sproporzionata. In questi casi, pur avendo diritti specifici, bisogna essere consapevoli che gli organizzatori non sono tenuti a trattare — e, nella pratica, tendenzialmente non trattano affatto con i partecipanti. Proprio per questo, è opportuno domandarsi fin dall’inizio se valga davvero la pena partecipare, valutando anche la serietà dell’ente che ha indetto il concorso.

Un’altra buona prassi è conservare tutta la documentazione, compresi regolamenti, email e materiali inviati. Se in futuro l’opera viene utilizzata in modo non autorizzato, questi documenti saranno fondamentali per far valere i tuoi diritti. Ricorda che la legge ti tutela anche dopo la cessione, grazie all’art. 110‑quater LDA, che ti dà diritto a ricevere informazioni trasparenti sull’uso commerciale dell’opera e, se necessario, a richiedere un compenso aggiuntivo.

Per chi opera nel campo del design industriale, esiste poi un rischio spesso trascurato: quello della cosiddetta pre-divulgazione distruttiva, ovvero la perdita della possibilità di proteggere legalmente l’opera a causa di una diffusione anticipata rispetto alla registrazione.

In Italia e nell’Unione Europea, un disegno o modello può essere registrato anche dopo la prima divulgazione pubblica, ma solo entro 12 mesi dalla stessa: è il cosiddetto periodo di grazia. Una volta trascorso questo termine, non è più possibile registrare il design. Partecipare a un concorso equivale spesso a una divulgazione rilevante e documentata: se non si procede con la registrazione entro l’anno, si perde il requisito della novità, che è essenziale per ottenere la tutela formale (approfondisci: Pubblicazione sui social e nullità del design: il caso Puma – Canella Camaiora).

È quindi consigliabile registrare il disegno o modello prima della partecipazione, oppure conservare una prova certa della data di divulgazione, in modo da potersi eventualmente avvalere del periodo di grazia entro i termini previsti.

Chi partecipa a un concorso creativo non deve solo preoccuparsi di essere selezionato: deve anche proteggere i propri diritti d’autore, valutare il valore effettivo del premio, e — nel caso del design — preservare la possibilità di registrare validamente l’opera in futuro. In un contesto dove le regole non si negoziano, l’unico vero potere dell’autore è quello di sapere come comportarsi prima di partecipare: valutare il contenuto del bando, i diritti che si cedono, il valore del premio e i possibili rischi per la propria opera.

© Canella Camaiora S.t.A. S.r.l. - Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 9 Settembre 2025

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Avv. Arlo Cannela

Arlo Canella

Managing & founding partner, avvocato del Foro di Milano e cassazionista, responsabile formazione e ricerca indipendente dello Studio CC®.

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