focus on
-
Tempo medio di lettura 9'

Copyright and film producers: the balance between creativity and business

Pubblicato in: Intellectual Property
di Pablo Lo Monaco
Home > Copyright and film producers: the balance between creativity and business

Who owns the rights to a film? In the film industry, the relationship between the author and the producer is governed by a complex balance between moral and economic rights. The producer invests in the creation and distribution of the work, acquiring specific related rights, but this does not automatically grant them absolute ownership of the film. This article examines how the law balances the interests of both parties and why it is crucial to establish clear contractual agreements to avoid future conflicts.

Copyright and related rights in the film industry

Copyright does not only protect those who create a work but also those who contribute to its production and distribution. This is particularly relevant in the film industry, where related rights come into play – prerogatives granted to those who perform essential activities for the creation or utilization of a film (for further details: Come si realizza un film: profili legali – Canella Camaiora)
The law distinguishes between moral rights and economic rights.
Moral rights (regulated by Articles 20-24 of the Copyright Law, L. 633/1941) belong exclusively to the author and are inalienable and imprescriptible. They include:

  • The right to be recognized as the author;
  • The right to oppose modifications that distort the work’s meaning;
  • The possibility of withdrawing the work from commercial circulation for moral reasons.

Economic rights, on the other hand, have a financial nature and can be transferred or licensed to third parties. Articles 12 and following of the Italian Copyright Law grant the author exclusive rights to exploit the work, which can be negotiated, transferred, or restricted through specific agreements.
The film producer, though not the work’s author, plays a central role in financing, organizing, and distributing the film. For this reason, the law grants them related rights derived from their business investment. But to what extent can these rights limit those of the author? The answer lies in legal provisions and contractual agreements… and this is where things get interesting.

The film producer and their economic rights

In the film industry, the producer is the entity that invests financial and organizational resources to create and distribute the work. Consequently, the law grants them specific related rights associated with copyright, providing them with economic prerogatives over the management and exploitation of the audiovisual work.
According to Article 45 of the Italian Copyright Law, the producer has the exclusive right to reproduce, distribute, and communicate the film to the public. In practical terms, they decide how, where, and when the work will be released, unless otherwise agreed. The financial investment justifies this protection, but it does not grant the producer absolute rights – they must still respect the author’s rights and those of other involved parties. (or further details: Rights to a Cinematographic Work: Who Owns Them and for How Long?).
Additionally, Article 78-ter of the Italian Copyright Law lists the producer’s specific rights over their creations, including the right to:

  • Authorize reproduction (in any form, total or partial);
  • Authorize distribution, including the sale of copies;
  • Authorize rental or lending of the work;
  • Authorize making the work available to the public via digital platforms or other means.

These related rights do not replace the author’s rights but overlap with them, creating a delicate contractual balance between the parties. The central issue, therefore, is: how do we define the boundaries between the author’s and producer’s rights? This is where contracts become essential to avoid conflicts and establish clear rules…. provided they are drafted with precision.

Contracts between author and producer: why they are essential

Nel settore cinematografico, il produttore è la figura che investe risorse economiche e organizzative per realizzare e distribuire l’opera. Per questa ragione, la legge gli attribuisce specifici diritti connessi al diritto d’autore, riconoscendogli prerogative economiche sulla gestione e sfruttamento dell’opera audiovisiva.

Secondo l’art. 45 LdA, il produttore ha il diritto esclusivo di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico del film. In pratica, è lui a decidere come, dove e quando l’opera verrà diffusa, a meno che non vi siano accordi che stabiliscano diversamente (l’art. 45 recita testualmente: “L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell’opera stessa”). L’investimento finanziario giustifica questa tutela, ma non gli conferisce automaticamente un diritto assoluto: il produttore deve comunque rispettare i diritti dell’autore e degli altri soggetti coinvolti (approfondisci: Diritti sull’opera cinematografica: a chi spettano e per quanto tempo? – Canella Camaiora).

Inoltre, l’art. 78-ter LdA elenca i diritti specifici del produttore sulle proprie realizzazioni, tra cui:

  • Autorizzare la riproduzione (in qualsiasi forma, totale o parziale);
  • Autorizzare la distribuzione dell’opera, inclusa la vendita di copie;
  • Autorizzare il noleggio o il prestito dell’opera;
  • Autorizzare la messa a disposizione del pubblico su piattaforme digitali o altri mezzi.

Questi diritti connessi non sostituiscono quelli dell’autore, ma si sovrappongono ad essi, creando un delicato equilibrio contrattuale tra le parti. La questione centrale è quindi: come definire i confini tra diritti dell’autore e diritti del produttore? Qui entrano in gioco i contratti, strumenti essenziali per evitare conflitti e stabilire regole chiare… ma solo se redatti con precisione.

 

 

In the relationship between a film author and producer, the key to avoiding conflicts is to clearly define the terms of collaboration through detailed contracts. Without a well-structured agreement, disputes over the ownership and economic exploitation of the work are highly likely.
According to Article 45 of the Italian Copyright Law, the producer holds a presumed legal right to the economic exploitation of the film—valid until proven otherwise. This means that, unless stated otherwise in a written agreement, it is assumed that the producer has obtained the author’s economic rights. However, this presumption is not absolute: if the author can prove that certain rights were not transferred, they remain under the author’s control.
To avoid ambiguities, the contract between the author and producer should precisely specify:
Which economic rights are transferred and which remain with the author;
The duration of the transfer (limited or perpetual);
The modes of exploitation (cinema, TV, streaming, DVD, etc.);
The compensation owed to the author, which must be proportional to the use of the work (Articles 46 and 46-bis of the Copyright Law).
The law ensures that screenwriters, artistic directors, and performers are entitled to additional percentage-based compensation from the film’s public screening revenues (Article 46 of the Italian Copyright Law). Additionally, when licensing broadcast rights, authors have the right to proportional compensation for each use of the work (Article 46-bis of the Italian Copyright Law).
Italian case law confirms this approach, emphasizing that the producer does not automatically acquire absolute rights over the film but must demonstrate that they have contractually obtained the rights from the authors (Cass. civ., sez. I, May 23, 2023, no. 14117). This is why, for both parties, negotiating and drafting clear contracts is crucial to prevent future disputes. But how do we balance these rights in practice?

Contratti tra autore e produttore: perché sono fondamentali

Nel rapporto tra autore e produttore cinematografico, la chiave per evitare conflitti è definire chiaramente i termini della collaborazione attraverso contratti dettagliati. Senza un accordo ben strutturato, il rischio di controversie sulla titolarità e lo sfruttamento economico dell’opera è elevato.
Secondo l’art. 45 LdA, il produttore detiene una presunzione legale relativa sullo sfruttamento economico dell’opera, valida fino a prova contraria. Questo significa che, salvo diverso accordo scritto, si presume che abbia ottenuto dall’autore i diritti di utilizzazione economica del film. Tuttavia, questa presunzione non è assoluta: se l’autore dimostra di non aver ceduto determinati diritti, questi rimangono sotto il suo controllo.
Per evitare ambiguità, il contratto tra autore e produttore deve stabilire con precisione:

  • Quali diritti patrimoniali vengono ceduti e quali restano all’autore;
  • La durata della cessione (limitata nel tempo o perpetua);
  • Le modalità di sfruttamento dell’opera (cinema, TV, streaming, DVD, ecc.);
  • Il compenso spettante all’autore, che deve essere proporzionato all’utilizzo dell’opera (artt. 46 e 46-bis LdA).

Infatti, la legge garantisce agli autori del soggetto, della sceneggiatura, ai direttori artistici e agli interpreti il diritto a un ulteriore compenso percentuale sugli incassi derivanti dalla proiezione pubblica del film (art. 46 LdA). Inoltre, in caso di cessione dei diritti di diffusione, gli autori hanno diritto a un compenso proporzionato per ogni utilizzazione dell’opera (art. 46-bis LdA).
La giurisprudenza conferma questa impostazione, sottolineando che il produttore non acquisisce automaticamente un diritto assoluto sul film, ma deve dimostrare di aver ottenuto contrattualmente i diritti dagli autori (Cass. civ., sez. I, 23 maggio 2023, n. 14117). Ecco perché, per entrambe le parti, è fondamentale negoziare e redigere contratti chiari, così da prevenire futuri contenziosi… ma come si bilanciano concretamente questi diritti?

Chi ha il controllo sull’opera? Il bilanciamento dei diritti

La dialettica giuridica tra autore e produttore si basa su un principio essenziale: trovare un equilibrio tra il diritto morale dell’autore e lo sfruttamento economico dell’opera da parte del produttore. La legge fornisce delle linee guida, ma la vera regolamentazione avviene attraverso gli accordi contrattuali.
Secondo la Cassazione (Cass. civ., sez. I, 2 ottobre 2012, n. 16771), la legge attribuisce al produttore un diritto proprio di utilizzazione economica dell’opera, distinto dal diritto patrimoniale dell’autore. Tuttavia, gli autori conservano diritti specifici espressamente riservati dalla legge, come il compenso proporzionato sulle utilizzazioni dell’opera (art. 46-bis LdA).
Di fatto, il produttore si vede riconosciuti due livelli di diritti:

  1. Il diritto primario, derivante dall’art. 45 LdA, che gli conferisce il potere di sfruttamento economico dell’opera cinematografica.
  2. Il diritto connesso, che si estende ai supporti materiali dell’opera (pellicole, file digitali, DVD, ecc.), permettendogli di riprodurla, distribuirla e commercializzarla.

L’estensione effettiva di questi diritti dipende dagli accordi contrattuali: più il contratto è dettagliato, minori saranno le possibilità di controversia. È infatti il titolare dei diritti di sfruttamento che, in caso di conflitto, dovrà dimostrare il proprio titolo di acquisto (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2010, n. 5359).

  • Per i produttori, la chiarezza contrattuale significa certezza giuridica, evitando che gli autori possano reclamare diritti residui in un secondo momento.
  • Per gli autori, un accordo ben negoziato garantisce che il loro contributo creativo sia adeguatamente riconosciuto e remunerato.

Alla luce di tutto questo, emerge con chiarezza che il bilanciamento tra diritti dell’autore e diritti del produttore si costruisce attraverso accordi dettagliati e legalmente solidi. Una negoziazione ben strutturata non è solo una formalità, ma un passaggio essenziale per tutelare gli interessi di entrambe le parti e prevenire contenziosi futuri.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 20 Marzo 2025

È consentita la riproduzione testuale dell’articolo, anche a fini commerciali, nei limiti del 15% della sua totalità a condizione che venga indicata chiaramente la fonte. In caso di riproduzione online, deve essere inserito un link all’articolo originale. La riproduzione o la parafrasi non autorizzata e senza indicazione della fonte sarà perseguita legalmente.

Pablo Lo Monaco

Laureato presso l’Università di Milano-Bicocca, praticante Avvocato appassionato di litigation e risarcimento del danno.
Leggi la bio
error: Content is protected !!