Abstract
Nell’ambito delle controversie contrattuali, il contributo commenta la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, Quarta Sezione civile, 23 dicembre 2025, che ha integralmente riformato la decisione di primo grado del Tribunale di Lucca in materia di responsabilità veterinaria. La Corte ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale in favore del proprietario di un cane affetto da carcinoma nasale diagnosticato tardivamente, valorizzando la sofferenza del padrone derivante dalla perdita anticipata del rapporto affettivo con l’animale. La decisione si fonda su una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. e sull’evoluzione normativa e giurisprudenziale del rapporto uomo–animale, chiarendo i criteri di liquidazione equitativa del danno in relazione al segmento di vita e di relazione effettivamente sottratto dal ritardo diagnostico.
Diagnosi tardiva di cancro in un animale domestico: il risarcimento del danno
Il caso riguarda il proprietario di un Rottweiler che ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale a seguito di errata diagnosi e cure veterinarie non tempestive.
Nel maggio 2019 il proprietario nota un comportamento anomalo del cane, Tyson, e lo conduce presso una clinica veterinaria. Durante la prima visita e nei controlli successivi, i sintomi non vengono adeguatamente valutati. La patologia in corso – un tumore nella cavità nasale destra – viene inizialmente scambiata per disturbi di lieve entità e trattata con antibiotici.
La diagnosi corretta arriva solo nel settembre 2019, quando una TAC individua il carcinoma. A quel punto, l’animale viene inserito in un protocollo terapeutico sperimentale presso una clinica svizzera, nell’ambito di un progetto oncologico. Il trattamento produce risultati positivi, ma il decorso della malattia conduce comunque, nell’aprile 2020, alla scelta dell’eutanasia.
La vicenda approda così davanti al Tribunale di Lucca, che con sentenza n. 566/2022, rigetta integralmente le domande del proprietario. Vengono escluse sia la responsabilità medico-veterinaria, sia la risoluzione del contratto professionale, sia il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il proprietario propone appello. Il giudizio di secondo grado viene incardinato davanti alla Corte d’Appello di Firenze, Quarta Sezione civile. L’impugnazione investe più profili:
- l’errata valutazione del nesso causale,
- l’omessa pronuncia sulla risoluzione del contratto e
- la mancata considerazione dell’incidenza del ritardo diagnostico sull’aggravamento delle condizioni di salute dell’animale.
Tuttavia, al di là degli aspetti strettamente medico-professionali, il cuore della controversia si sposta su un piano diverso. L’appellante insiste soprattutto su un punto: il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere il danno non patrimoniale derivante dalla perdita anticipata del rapporto affettivo con il cane, causata dalla diagnosi tardiva di carcinoma nasale squamocellulare.
Ed è proprio qui che la vicenda assume un rilievo più ampio, perché costringe il giudice a confrontarsi con una questione che precede ancora il tema del risarcimento: quali siano i confini della responsabilità professionale del veterinario in caso di diagnosi tardiva, soprattutto quando il ritardo incide non solo sulle possibilità terapeutiche, ma anche sulle sofferenze dell’animale e sulla gestione complessiva della malattia.
La controversia, dunque, non si esaurisce nell’accertamento di un errore clinico, ma impone di interrogarsi sugli obblighi diagnostici gravanti sul professionista veterinario e sul modo in cui l’ordinamento guarda oggi alla cura degli animali domestici, in un contesto segnato da una crescente attenzione al loro benessere e al rapporto con il proprietario.
La responsabilità professionale del veterinario: il quadro giuridico
Quando si discute di diagnosi veterinaria tardiva, il primo punto da chiarire è che la responsabilità del veterinario non è una responsabilità “minore” rispetto a quella del medico, né segue regole autonome o eccentriche rispetto al sistema civilistico. Al contrario, il rapporto tra proprietario dell’animale e veterinario è, a tutti gli effetti, un rapporto contrattuale, fondato su una prestazione professionale qualificata.
Questo significa che, anche in ambito veterinario, la responsabilità viene ricondotta allo schema dell’inadempimento contrattuale, con applicazione delle regole generali in tema di obbligazioni professionali. Il veterinario non garantisce la guarigione dell’animale, ma è tenuto a svolgere la propria attività con la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell’incarico, adeguando l’iter diagnostico alle condizioni cliniche concrete e alle conoscenze scientifiche del momento.
Nel caso della diagnosi, questo obbligo assume un rilievo centrale. Il momento diagnostico non è una fase accessoria della cura, ma ne costituisce il presupposto. Un errore o un ritardo nella diagnosi può incidere non solo sull’efficacia delle terapie, ma anche sulla possibilità stessa di alleviare le sofferenze dell’animale o di programmare tempestivamente percorsi alternativi di cura. È per questo che la giurisprudenza guarda con particolare attenzione ai casi in cui il professionista omette accertamenti dovuti o persevera in trattamenti inutili, trascurando indagini che la scienza medica rende accessibili e appropriate.
Da questo punto di vista, la responsabilità veterinaria si avvicina molto a quella sanitaria, soprattutto nei casi – come quello in esame – in cui il ritardo diagnostico riguarda patologie gravi, a evoluzione rapida, e potenzialmente invalidanti. Anche se l’esito finale può essere infausto, ciò che rileva è la perdita di tempo clinicamente significativo, durante il quale l’animale avrebbe potuto ricevere cure diverse, più adeguate o semplicemente meno dolorose.
Nel valutare questa responsabilità, il giudice non si limita a verificare se il veterinario abbia “sbagliato” in senso assoluto, ma si chiede se l’iter seguito sia stato coerente con le regole dell’arte, se gli esami omessi fossero ragionevolmente esigibili e se il professionista abbia correttamente letto e interpretato i segnali clinici disponibili. In altri termini, il giudizio riguarda la correttezza del metodo, prima ancora del risultato.
Questo inquadramento va poi letto alla luce di un contesto più ampio, che negli ultimi anni è profondamente cambiato. L’ordinamento non considera più l’animale domestico come una semplice “cosa”, ma riconosce una crescente attenzione al suo benessere e alla relazione con il proprietario. Tale evoluzione emerge da una lettura coordinata di diverse disposizioni:
- la legge 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali di affezione;
- la legge 20 luglio 2004, n. 189 sulla repressione dei maltrattamenti;
- il novellato ultimo comma dell’art. 1138 c.c. in tema di regolamenti condominiali;
- la legge 6 giugno 2025, n. 82 che ha inasprito le pene per i reati contro gli animali;
- nonché dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata in Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201.
Questo quadro normativo non trasforma automaticamente ogni errore veterinario in un illecito risarcibile, ma incide sul modo in cui la prestazione professionale viene valutata, perché rafforza l’idea che la cura dell’animale coinvolga interessi sempre più rilevanti per l’ordinamento. È in questo spazio che si colloca la responsabilità da diagnosi tardiva: non come eccezione, ma come applicazione coerente delle regole civilistiche a un ambito professionale ormai pienamente riconosciuto.
Chiariti i presupposti della responsabilità, resta però il nodo decisivo: quale tipo di danno può essere risarcito quando il veterinario sbaglia diagnosi, e soprattutto se, accanto ai profili patrimoniali, possa trovare tutela anche il pregiudizio non patrimoniale legato al rapporto con l’animale.
La sofferenza del proprietario è un danno risarcibile
Quando si parla di errore veterinario, il primo pregiudizio che viene in considerazione è il danno patrimoniale. È la voce più immediata e, spesso, la più semplice da dimostrare. Vi rientrano le spese sostenute per le cure, i costi per esami inutili o ripetuti e gli esborsi affrontati per tentare terapie alternative rivelatesi non necessarie. In alcuni casi può assumere rilievo anche il valore economico dell’animale, sebbene questa impostazione risulti oggi sempre più riduttiva.
Il danno patrimoniale, tuttavia, non esaurisce ciò che accade realmente quando una diagnosi tardiva compromette la salute di un animale da affezione. Nei casi più gravi, intercetta solo una parte marginale della vicenda, lasciando fuori il dolore per le sofferenze evitabili, la perdita anticipata del rapporto quotidiano e il patema d’animo legato alla consapevolezza che il tempo sottratto avrebbe potuto essere diverso. È proprio questo scarto che rende centrale il tema del danno non patrimoniale.
Per lungo tempo, l’art. 2059 c.c. è stato interpretato in senso restrittivo, limitando il risarcimento del danno non patrimoniale alle ipotesi espressamente previste dalla legge, in particolare ai casi in cui il fatto integrasse un reato. Questa lettura ha escluso che un inadempimento contrattuale potesse dar luogo a un risarcimento di tale natura.
Il quadro muta con l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità e, in modo decisivo, con l’intervento delle Sezioni Unite dell’11 novembre 2008, sentenza n. 26972. Da allora si afferma un principio ormai consolidato: il danno non patrimoniale è risarcibile anche in ambito contrattuale, quando l’inadempimento incide su diritti inviolabili della persona o su interessi di rango costituzionale. La fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, diventa secondaria rispetto alla natura dell’interesse leso.
Su questa base, la giurisprudenza individua tre criteri di riferimento: l’interesse leso deve avere rilevanza costituzionale; la lesione deve essere grave, superando una soglia minima di tollerabilità; il danno non deve essere futile, cioè riducibile a meri disagi o fastidi.
È su questi presupposti che la Corte d’Appello di Firenze costruisce il proprio ragionamento. La Corte propone una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., valorizzando l’art. 2 Cost. e la sua apertura alla tutela di interessi che emergono nel tempo come espressione della personalità dell’individuo. In questa prospettiva, il rapporto affettivo con un animale domestico non è più considerato un sentimento irrilevante o meramente soggettivo, ma un interesse giuridicamente significativo, alla luce dell’evoluzione normativa e sociale che ha progressivamente superato la concezione dell’animale come mera cosa.
Il danno non patrimoniale, dunque, non deriva dalla sofferenza dell’animale in sé, ma dal pregiudizio diretto subito dal proprietario, iure proprio. Rilevano il dolore per la perdita anticipata del rapporto, l’angoscia per le sofferenze evitabili e la consapevolezza che un segmento di vita condivisa sia stato sottratto da un inadempimento professionale.
La Corte chiarisce inoltre che anche la perdita di un periodo di tempo limitato può integrare un danno apprezzabile.
In questo senso, afferma testualmente che:
“La perdita di un segmento di vita (temporalmente apprezzabile, discettandosi di mesi) costituisce sempre un danno apprezzabile, perché la vita è un bene giuridicamente rilevante anche se temporalmente non molto esteso”.
Un’impostazione che trova riscontro, seppur in un ambito diverso, nella giurisprudenza sul danno da perdita del rapporto parentale, dove la morte anticipata, anche di breve durata, viene considerata fonte di un pregiudizio risarcibile per i congiunti.
In questo modo, il danno non patrimoniale diventa la chiave di lettura dell’intera vicenda. Non un’aggiunta emotiva, ma lo strumento attraverso cui l’ordinamento riconosce che l’errore diagnostico veterinario può incidere su interessi profondi e non riducibili a una mera dimensione economica. È su questi presupposti che la Corte d’Appello di Firenze applica i principi al caso concreto, fino a giungere alla liquidazione equitativa del danno.
Come si calcola il danno non patrimoniale?
La decisione della Corte d’Appello di Firenze ribalta integralmente la sentenza di primo grado. Dopo il rigetto pronunciato dal Tribunale di Lucca, la Corte accoglie l’impugnazione del proprietario e riconosce, per la prima volta nel caso, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla diagnosi veterinaria tardiva.
Il punto di arrivo del giudizio di appello non è solo il riconoscimento astratto della risarcibilità della sofferenza del proprietario, ma soprattutto la sua traduzione in una liquidazione concreta, che consente di comprendere come questo tipo di danno venga valutato e quantificato in pratica.
Un passaggio decisivo del ragionamento riguarda le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio (CTU), il veterinario nominato dal Tribunale. Secondo l’accertamento tecnico, una diagnosi tempestiva avrebbe consentito al cane di vivere circa tre mesi in più, oltre a permettere una gestione clinica diversa e meno gravosa sotto il profilo delle sofferenze. È su questa base fattuale che la Corte costruisce il nesso causale tra il ritardo diagnostico e il pregiudizio subito dal proprietario.
Il danno non patrimoniale riconosciuto non coincide con la perdita dell’animale, né con l’intera cessazione del rapporto affettivo. La Corte delimita con precisione l’oggetto del risarcimento, individuando il segmento di vita e di relazione che il ritardo diagnostico ha sottratto. In altri termini, ciò che viene in rilievo è la perdita di tre mesi di compagnia e di quotidianità affettiva che, secondo l’accertamento tecnico, avrebbero potuto essere vissuti.
Su questo presupposto, la Corte procede alla liquidazione equitativa del danno, escludendo l’applicazione di tabelle o criteri standardizzati. La quantificazione tiene conto di una pluralità di elementi: la durata complessiva del rapporto con l’animale, l’intensità del legame affettivo, le sofferenze evitabili patite dal cane, il patema d’animo del proprietario e lo sforzo economico e personale sostenuto per tentare cure alternative. Al tempo stesso, il giudice valuta ancora la valutazione all’estensione temporale effettiva del danno accertato.
In questo quadro, la Corte liquida il danno non patrimoniale in € 2.500. La somma, letta isolatamente, potrebbe apparire contenuta. Tuttavia, rapportata al periodo di tre mesi che l’errore diagnostico ha inciso, essa rappresenta l’esito coerente di un giudizio che riconosce valore giuridico alla sofferenza del proprietario senza trasformare il risarcimento in una compensazione indistinta della perdita dell’animale.
La decisione mostra così come il principio affermato nei capitoli precedenti trovi applicazione concreta: anche la perdita di un segmento temporale limitato può integrare un danno non patrimoniale risarcibile, purché sia provata e causalmente collegata all’inadempimento professionale. Il ribaltamento della sentenza di primo grado non avviene, quindi, per un diverso apprezzamento emotivo della vicenda, ma per una diversa e più rigorosa lettura del danno e dei suoi criteri di liquidazione.
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Data di pubblicazione: 10 Febbraio 2026
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