Abstract
L’articolo spiega come si calcola il risarcimento del danno in caso di incidente stradale mortale, illustrando i principali criteri giuridici e tabellari applicati in Italia.
Vengono analizzate le diverse voci di danno riconosciute ai familiari e agli eredi, dal danno da perdita del rapporto parentale ai danni trasmissibili iure hereditatis, fino alle conseguenze economiche della perdita e all’effetto dell’eventuale concorso di colpa della vittima sulla liquidazione finale.
La prima voce di danno: il dolore dei familiari
La morte improvvisa di un familiare in un incidente stradale è un evento che travolge ogni equilibrio: non è soltanto un lutto, ma uno strappo nel tessuto della vita quotidiana. Quando un genitore perde un figlio, o un figlio perde un genitore, non si tratta di “quantificare” il dolore: si tratta di riconoscerlo e di garantire che il diritto sappia farsene carico.
È proprio qui che entra in gioco il danno da perdita del rapporto parentale: il risarcimento spettante a chi, per il legame di sangue o affettivo, subisce la privazione irreparabile di una relazione fondamentale.
La legge riconosce questo diritto iure proprio: non deriva dal patrimonio della vittima, ma dal fatto stesso che la relazione è stata spezzata. Per i genitori, i figli e il coniuge, la sofferenza è presunta: non occorre dimostrarla, perché il legame è considerato così intenso da non lasciare dubbi.
Per altri parenti (fratelli, nonni, partner non sposati), invece, il riconoscimento dipende dalla prova della concretezza del rapporto: convivenza, sostegno reciproco, frequentazione costante.
Davanti a tragedie così, i giudici hanno bisogno di criteri uniformi. Per questo si ricorre alle tabelle elaborate dai tribunali:
- le Tabelle di Milano, considerate il riferimento più autorevole in Italia, anche dalla Cassazione (Cass. civ., Sez. III, Sent., 07/06/2011, n. 12408);
- le Tabelle di Roma, che adottano criteri simili ma restano di prevalente utilizzo in ambito locale.
Queste tabelle attribuiscono un punteggio in base a parametri oggettivi, tra cui l’età della vittima e del superstite, il grado di parentela, la convivenza e la composizione del nucleo familiare.
Per la perdita del rapporto parentale, i valori indicativi si collocano, per ciascun avente diritto, in un range che va da circa 195.000 euro a circa 391.000 euro.
Il valore massimo è riservato ai casi più gravi, caratterizzati, ad esempio, da giovane età della vittima, legame affettivo particolarmente intenso, convivenza e assenza di altri stretti congiunti. Il valore minimo si applica invece quando sono presenti elementi attenuanti, come l’età avanzata della vittima o una struttura familiare più ampia.
Va precisato che la Tabella Unica Nazionale, introdotta nel 2025 (DPR 13 gennaio 2025, n. 12 Regolamento recante la tabella unica), riguarda le lesioni gravi e non il danno da perdita parentale. Nei sinistri mortali, quindi, le tabelle dei tribunali restano il riferimento principale.
È importante chiarire sin da subito che il danno da perdita del rapporto parentale rappresenta, nella maggior parte dei casi, la voce economicamente più rilevante del risarcimento da sinistro mortale. Negli altri capitoli verranno esaminate le ulteriori voci di danno, ma nessuna di esse ha, di regola, un’incidenza paragonabile.
La sofferenza della vittima: il “danno terminale”
Accanto al danno da perdita del rapporto parentale, che risarcisce la sofferenza dei familiari, l’ordinamento riconosce anche una voce di danno che riguarda la vittima in prima persona. Si tratta dei cosiddetti danni iure hereditatis, ossia dei pregiudizi subiti dalla persona deceduta nel periodo compreso tra l’incidente e la morte, che si trasmettono agli eredi.
In questo caso non viene risarcito il dolore dei congiunti, ma la sofferenza vissuta direttamente dalla vittima negli ultimi momenti della sua vita.
La giurisprudenza distingue, in particolare, due profili. Il danno biologico terminale riguarda la compromissione della salute nel periodo di sopravvivenza successivo all’incidente. Anche quando la vittima non è cosciente, il corpo si trova in una condizione di invalidità totale fino al decesso, e questo stato è suscettibile di valutazione risarcitoria. Il danno morale catastrofale, o danno da lucida agonia, attiene invece alla sofferenza psichica della vittima che, anche per un breve lasso di tempo, percepisce l’imminenza della morte. È sufficiente una fase di lucidità, anche di pochi minuti, perché questa forma di pregiudizio venga riconosciuta.
Con l’ordinanza n. 36841 del 2022, la Corte di Cassazione ha chiarito che le due voci sono concettualmente distinte. Il danno biologico terminale viene liquidato sulla base dei giorni di invalidità temporanea, mentre il danno catastrofale è oggetto di una valutazione equitativa, poiché non esistono parametri standard in grado di misurare una sofferenza di tale natura. Quando ricorrono entrambe le condizioni, i relativi importi possono sommarsi.
Le Tabelle di Milano del 2024 hanno adottato un’impostazione parzialmente diversa, accorpando le due componenti in un’unica voce di “danno terminale”. Il sistema prevede importi crescenti nei primi giorni di sopravvivenza, fino a circa 35.000 euro per i primi tre giorni, e decrescenti fino a un massimo di cento giorni, con la possibilità di applicare aumenti fino al 50% nei casi di sofferenza particolarmente intensa.
Al di là del criterio applicato, il significato di questa voce di danno resta invariato: si tratta di un risarcimento che si aggiunge a quello spettante ai familiari per la perdita del rapporto parentale. È il modo in cui l’ordinamento riconosce, anche sul piano giuridico, la sofferenza vissuta dalla vittima prima della morte, traducendola in una forma di ristoro economico trasmissibile agli eredi.
Le conseguenze economiche: i danni patrimoniali
La morte di una persona in un incidente stradale non produce solo una perdita affettiva, ma può determinare anche conseguenze economiche concrete per i familiari. Per questo motivo l’ordinamento riconosce il risarcimento dei danni patrimoniali, ossia delle perdite di natura economica direttamente riconducibili al decesso.
Una prima voce è rappresentata dalle spese sostenute in conseguenza della morte, comunemente definite danno emergente. Rientrano in questa categoria le spese funerarie e di sepoltura, i costi per il trasporto della salma e, nei casi in cui la vittima sia sopravvissuta per un certo periodo, le spese mediche e ospedaliere non coperte dal sistema sanitario. Si tratta di esborsi che devono essere documentati e che vengono rimborsati integralmente ai familiari che li hanno sostenuti.
Un secondo profilo riguarda il lucro cessante, cioè la perdita del contributo economico che la vittima avrebbe continuato a fornire alla famiglia se fosse rimasta in vita. La valutazione di questa voce varia sensibilmente in base alle circostanze del caso. Quando la vittima svolgeva già un’attività lavorativa e destinava parte del proprio reddito al mantenimento dei familiari, il danno può essere rilevante e viene calcolato attraverso proiezioni future basate sull’età, sul reddito e sulle aspettative di vita lavorativa.
Diversa è la situazione in cui la vittima era ancora studente o economicamente dipendente dai genitori. In questi casi, di regola, non vi è un lucro cessante immediatamente risarcibile, poiché mancava un apporto economico stabile. Tuttavia, in presenza di elementi specifici – ad esempio genitori anziani o in condizioni di fragilità – può essere dimostrato che il figlio avrebbe verosimilmente contribuito al loro sostentamento in futuro, ricorrendo a criteri di valutazione attuariale.
Accanto a queste voci, va considerata un’ipotesi meno frequente ma giuridicamente rilevante: il danno alla salute subito direttamente dai familiari in conseguenza del trauma della perdita. Quando il lutto determina l’insorgenza di una patologia clinicamente accertata, come una grave depressione o un disturbo post-traumatico da stress, può essere richiesto un danno biologico proprio, distinto dal danno da perdita del rapporto parentale. Questa voce richiede una prova rigorosa, fondata su certificazioni mediche e accertamenti peritali.
Nel complesso, il sistema risarcitorio tiene conto non solo del dolore riconosciuto attraverso il danno parentale e della sofferenza vissuta dalla vittima, ma anche delle ricadute economiche reali che la morte comporta per i superstiti: spese immediate, perdita di risorse future e, in alcuni casi, nuovi danni alla salute. Tutti questi elementi concorrono a definire l’entità complessiva del risarcimento, che deve riflettere anche le condizioni materiali di vita delle persone colpite dalla perdita.
L’eventuale concorso di colpa della vittima e l’effetto sul risarcimento
Uno degli aspetti più delicati nei giudizi per sinistro mortale riguarda la valutazione dell’eventuale concorso di colpa della vittima. Il principio applicabile è lineare: se viene accertato che la persona deceduta ha contribuito, anche solo in parte, al verificarsi dell’incidente, il risarcimento spettante ai familiari non viene escluso, ma ridotto in proporzione alla responsabilità attribuita.
Dal punto di vista operativo, il meccanismo è il seguente: si determina innanzitutto l’ammontare complessivo del danno sulla base dei criteri tabellari applicabili e, solo successivamente, tale importo viene diminuito applicando la percentuale di concorso di colpa accertata in capo alla vittima.
È proprio su questo profilo che si concentrano molte delle controversie. Le compagnie assicurative tendono frequentemente a prospettare ipotesi di concorso, facendo leva su presunte condotte imprudenti della vittima, come velocità eccessiva, distrazioni o violazioni delle regole di circolazione, con l’obiettivo di ridurre l’importo risarcitorio. Per i familiari diventa quindi essenziale delimitare e contrastare queste ricostruzioni, attraverso un’analisi tecnica accurata della dinamica del sinistro.
In questo contesto assumono un ruolo centrale le indagini tecniche, fondate sull’esame dei rilievi, dei veicoli e delle tracce lasciate sul luogo dell’incidente, nonché il contributo di consulenti in grado di ricostruire in modo attendibile la sequenza dei fatti. A ciò si affianca l’attività legale volta a valorizzare correttamente questi elementi sul piano probatorio.
Anche il procedimento penale può incidere in modo significativo. Nei casi di omicidio stradale, i familiari hanno la possibilità di costituirsi parte civile e di chiedere il risarcimento direttamente davanti al giudice penale. La prospettiva di una condanna, accompagnata da interessi e spese, spesso induce le compagnie assicurative a rivedere le proprie posizioni e a valutare soluzioni transattive più equilibrate.
In definitiva, il concorso di colpa rappresenta uno snodo decisivo di molte trattative risarcitorie. Quanto più solida è la ricostruzione tecnica e processuale dell’incidente, tanto minore è il rischio che il risarcimento venga ridotto in modo ingiustificato.
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Data di pubblicazione: 19 Febbraio 2026
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Arlo Canella
Managing & founding partner, avvocato del Foro di Milano e cassazionista, responsabile formazione e ricerca indipendente dello Studio CC®.
