Il Dalì che non partì: considerazioni sul diritto di esportazione delle opere d’arte

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Abstract

Un’opera d’arte può racchiudere in sé molteplici diritti: quelli dell’artista, quelli dell’acquirente e, in taluni casi (volendo limitare l’analisi al nostro Paese), persino quelli dello Stato italiano.

Questi ultimi diritti nascono con l’intento di salvaguardare il patrimonio artistico e culturale nazionale, ma possono estendersi al punto da limitare la libera circolazione dell’opera.

In questo articolo, prenderemo spunto da un caso reale e ampiamente dibattuto per analizzare le rigorose normative imposte ai proprietari di opere d’arte di particolare valore e le relative sanzioni in caso di inadempienza. Non mancheranno, infine, alcuni consigli pratici.

Il limite all’esportazione delle opere d’arte

Immaginiamo di possedere un quadro ottenuto anni fa, magari ricevuto in dono da un familiare, dall’artista in persona o da un amico, o ancora lasciatoci in eredità. Ipotizziamo altresì che, col passare del tempo, quell’opera abbia acquisito valore. Si decide quindi di venderla, di donarla, o semplicemente di trasferirla in una propria casa all’estero. Questo atto dispositivo apparentemente innocuo e legittimo può essere vietato dallo stesso Stato italiano.

Per alcune opere, infatti, è obbligatorio richiedere e ottenere un attestato di libera circolazione, senza il quale non è possibile esportarle legalmente. Non si tratta di una misura eccezionale, ma della piatta applicazione delle norme in materia. Illustriamole grazie a un caso che – ormai dieci anni fa – fece discutere.

Figura in un tavolo (Ritratto di mia sorella), Salvador Dalí, 1925.

Stiamo ovviamente parlando del quadro Figura a un tavolo (Ritratto di mia sorella) di Salvador Dalí, ritraente la sorella del grande artista. Il dipinto, appartenente alla collezionista Elena Quarestani, era destinato a una casa d’aste all’estero, Christie’s, ma c’era anche un interessamento dalla Fondazione Gala (ne parlò all’epoca anche il The Guardian: ‘The reasoning was crazy’ – how Italy blocked the sale of a Dalí painting).

Tale trasferimento avrebbe comportato l’uscita dell’opera dal territorio italiano, ma per il nostro Stato – stanti le norme del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) – l’opera rientrava tra i beni di interesse culturale, soggetti a limitazioni all’esportazione. In base a questo sistema, ai fini dell’esportazione il proprietario dell’opera deve ottenere un’autorizzazione preventiva. Solo dopo il rilascio dell’attestato, l’opera può uscire legalmente dal Paese.

Si tratta di una normativa estremamente restrittiva, che tutela il patrimonio nazionale, ma che al tempo stesso incide direttamente sui diritti del singolo. E la mancata osservanza dei passaggi previsti non è priva di conseguenze: le sanzioni possono essere pesanti, anche di natura penale.

Il caso Dalí rappresenta il paradigma di un conflitto sempre più attuale: quello tra la tutela pubblica del patrimonio culturale e la libertà privata di disporre delle proprie opere d’arte. La normativa a tutela dei Beni Culturali non è semplice e merita dunque un approfondimento.

Come si esporta un’opera d’arte

Le modalità per esportare un’opera d’arte variano in base a due fattori: il tipo di uscita (definitiva o temporanea) e la destinazione (all’interno o all’esterno dell’Unione Europea).

Per l’esportazione definitiva di opere contemporanee (realizzate da meno di 50 anni o con autore ancora in vita) è sufficiente l’autodichiarazione di arte contemporanea (AAC), che consente la libera circolazione.

I vincoli, però, aumentano con l’età e con il valore dell’opera.

  • Opere tra 50 e 70 anni (autore non più vivente): occorre presentare una dichiarazione all’Ufficio Esportazione competente.
  • Opere con più di 70 anni e valore inferiore a € 13.500: serve una dichiarazione di uscita semplificata valida sei mesi.
  • Opere con più di 70 anni e valore superiore a € 13.500: è necessario ottenere un Attestato di libera circolazione (art. 68 del Codice) e, se l’opera è destinata fuori dall’UE, anche la Licenza di esportazione (art. 74).

Se si ha intenzione di portare l’opera fuori dall’Italia solo per un breve periodo (fino a 18 mesi) – ad esempio per una mostra, un evento o un restauro – sarà sufficiente richiedere un’autorizzazione temporanea (artt. 66 e 67). Se l’opera è già stata dichiarata di interesse culturale, servirà l’autorizzazione preventiva del Ministero della Cultura (art. 48).

Per il nostro ordinamento, vendere ed esportare un’opera d’arte non è solo un atto commerciale: è un’operazione in cui bisogna bilanciare il diritto di proprietà con la tutela del patrimonio culturale nazionale.

Le sanzioni previste dal Codice dei Beni Culturali

Le conseguenze per chi viola le norme in materia di tutela e circolazione delle opere d’arte possono essere severe, andando anche oltre le sanzioni amministrative. Il Codice prevede una serie di rimedi che vanno dall’ordine di reintegrazione del bene fino alla responsabilità penale.

Le violazioni delle regole sulla tutela e circolazione delle opere d’arte impattano anzitutto sul portafoglio.

Oltre alle sanzioni amministrative, l’autorità può ordinare la reintegrazione del bene a spese del responsabile: significa sostenere costi di ripristino, perizie, trasporto e custodia, spesso superiori al valore della sanzione stessa.

Se poi l’opera non è più rintracciabile, scatta l’indennizzo pari al valore del bene: una voce che può trasformare una mera irregolarità procedurale in un esborso pari al 100% del prezzo.

L’aspetto potenzialmente più delicato, per chi vuole vendere all’estero, è la nullità degli atti conclusi in violazione dei divieti o senza le autorizzazioni prescritte. Nullità significa che l’atto non produce effetti: l’acquirente non diventa proprietario dell’opera e il venditore deve restituire il prezzo incassato.

A ciò si aggiungono, di regola, spese e danni: costi di trasporto e assicurazione, commissioni, dazi, allestimenti e – se serve – le spese di rientro e di regolarizzazione documentale. Con un acquirente straniero, la nullità fondata su norme italiane di applicazione necessaria rende l’atto comunque inefficace per il diritto nazionale.

Sul piano penale, basti ricordare che esportazione illecita o mancato rientro dopo un’uscita temporanea integrano reato, con pene detentive e pecuniarie, e che è prevista la confisca del bene (anche per equivalente). È un profilo che si aggiunge – non si sostituisce – alle sanzioni civilistiche appena descritte.

Come tutelarsi? La risposta è scontata: rispettare le norme applicabili. Chiaramente, questo comporta necessariamente informarsi prima, attivandosi con largo anticipo e coinvolgendo figure professionali con solido background in materia.

Il rispetto delle regole come chiave per ridurre i rischi

Prima di vendere, donare o anche solo trasferire un’opera d’arte all’estero – magari nella propria seconda casa – è fondamentale effettuare alcune verifiche preventive. La normativa italiana attribuisce grande importanza non solo alla proprietà materiale dell’opera, ma anche alla sua rilevanza culturale.

Il primo passo consiste nell’accertare l’età dell’opera e l’identità dell’autore. Se si tratta di un artista vivente o di un’opera recente, la procedura di “espatrio” è relativamente semplice: basterà un’autodichiarazione per la libera circolazione.

Se invece l’autore non è più in vita e l’opera ha superato i cinquant’anni dalla sua creazione, è prudente consultare l’Ufficio Esportazione competente per capire se sia vincolata a limiti o obblighi di autorizzazione.

Altro aspetto decisivo è la valutazione del valore economico. Superata la soglia di € 13.500, il bene potrebbe essere soggetto ad autorizzazioni più stringenti e a controlli diretti da parte della Soprintendenza. In questo senso, è consigliabile rivolgersi a un perito o esperto d’arte per ottenere una stima ufficiale e documentata del valore del bene.

È importante, inoltre, conservare tutta la documentazione relativa alla provenienza dell’opera – fatture, certificati, atti di donazione, successioni, cataloghi di mostre – poiché questi elementi contribuiscono a dimostrarne la lecita detenzione e a semplificare le pratiche amministrative. Ogni passaggio di proprietà o di confine dovrebbe essere accompagnato da una copia dell’attestato o dell’autorizzazione rilasciata.

Infine, prima di procedere a qualsiasi trasferimento, anche non commerciale, è sempre opportuno consultare un legale o un consulente specializzato in diritto dell’arte. La conoscenza preventiva dei vincoli e delle autorizzazioni necessarie può evitare errori costosi e sanzioni, garantendo che l’opera resti protetta, valorizzata e detenuta in conformità alla legge.

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Data di pubblicazione: 29 Ottobre 2025

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Gabriele Rossi

Laureato in giurisprudenza, con esperienza nella consulenza legale a imprese, enti e pubbliche amministrazioni.

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