Abstract
Il contratto di franchising è uno strumento di collaborazione molto diffuso, ma spesso fonte di dubbi quando si tratta di recesso anticipato. In particolare, è possibile per l’affiliante (franchisor) sciogliersi liberamente dal rapporto o è necessario rispettare una durata minima? L’articolo analizza la recente Sentenza della Corte di Cassazione n. 11737/2024, nella parte in cui enuncia un principio di diritto innovativo rispetto ai precedenti orientamenti nel contesto della durata minima per poter recedere del contratto di affiliazione commerciale, estendendo la tutela dell’affiliato anche ai contratti a tempo indeterminato.
Il recesso nel contratto di franchising: quadro generale
Occorre anzitutto specificare che il contratto di franchising, disciplinato dalla L. 6 maggio 2004, n. 129, è definito come l’accordo tra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, finalizzato alla distribuzione di beni o servizi sotto un marchio comune (per conoscere meglio il contratto di franchising: Franchising: come funziona l’affiliazione commerciale?).
Trattandosi di un contratto a prestazioni continuative, la legge e la prassi riconoscono a entrambe le parti la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, purché ciò avvenga nel rispetto delle condizioni pattuite e dei principi di buona fede.
Nel presente articolo tratteremo l’ipotesi di recesso dell’affiliante che, come osserveremo, è ammessa – e giudicata legittima – in presenza di circostanze ben determinate.
Il recesso consiste nella facoltà di sciogliersi dal contratto prima della sua scadenza naturale.
In generale, le ipotesi per cui l’affiliante può promuovere una risoluzione anticipata del contratto:
- in caso di comportamenti non conformi da parte del franchisee ad obblighi propri del contratto di affiliazione commerciale (come, ad esempio, il mancato pagamento delle royalties; violazione del know-how; uso scorretto del marchio; o, ancora, qualora adotti un comportamento lesivo dell’immagine o della reputazione del franchisor).
- se il contratto prevede espressamente clausole di recesso, purché tali clausole non violino la durata minima imposta dalla legge.
È proprio quest’ultimo aspetto — la durata minima del rapporto — ad aver suscitato dubbi interpretativi, soprattutto nei contratti a tempo indeterminato.
Il nodo della durata minima: cosa dice la legge
Per chiarire il contesto è necessario fare riferimento all’art 3 comma 3 della L. 6 maggio 2004, n. 129 che – in tema di recesso – prevede “qualora il contratto sia a tempo determinato, l’affiliante dovrà comunque garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni”.
La norma sopra citata, tuttavia, non menziona i contratti a tempo indeterminato, lasciando intendere che in tali casi il franchisor potesse recedere liberamente, nel rispetto di un congruo preavviso.
Per anni, infatti, la giurisprudenza ha applicato al franchising a tempo indeterminato la disciplina generale dei contratti di durata, consentendo il recesso in qualunque momento, purché non contrario a buona fede e accompagnato da un preavviso adeguato.
Questo approccio, però, esponeva l’affiliato al rischio di interruzioni premature del rapporto, spesso dopo pochi mesi dall’avvio dell’attività, impedendogli di recuperare l’investimento iniziale.
La svolta della Cassazione: la Sentenza n. 11737/2024
Per evitare tali squilibri, la Corte di Cassazione, con la Sentenza Cass. civ., Sez. III, Sent., 02/05/2024, n. 11737, ha introdotto un principio di diritto destinato a incidere sulla prassi contrattuale.
Secondo la Suprema Corte, anche nei contratti di franchising a tempo indeterminato, il recesso dell’affiliante prima del triennio è contrario a buona fede e, in ultima analisi, abusivo e arbitrario.
Il principio affermato è chiaro:
“Risulta contrario a buona fede, ed in ultima analisi abusivo ed arbitrario, il recesso dell’affiliante prima della durata minima di almeno tre anni, dato che questo periodo costituisce il lasso di tempo minimo sufficiente all’ammortamento dell’investimento da parte dell’affiliato.”
La Cassazione, dunque, colma una lacuna normativa, estendendo la protezione prevista dall’art. 3, comma 3, anche ai contratti a tempo indeterminato.
La ratio dell’intervento è duplice:
- tutelare l’affiliato, che deve avere il tempo necessario e sufficiente per ammortizzare l’investimento iniziale;
- limitare l’autonomia contrattuale dell’affiliante, affinché il potere di recesso non venga esercitato in modo arbitrario o opportunistico.
La sentenza trae origine da una controversia tra una nota compagnia telefonica e una Srl: il ricorrente (la Srl) richiedeva l’accertamento dell’illegittimità del recesso dal contratto di affiliazione commerciale da parte della compagnia telefonica, in quanto: nel 2008 le parti avevano stipulato un contratto di affiliazione commerciale per l’apertura di un punto vendita a Milano, poi rinnovato nel 2011 con alcune modifiche e nel 2013, la compagnia telefonica comunicava il recesso, concedendo un preavviso di tre mesi.
Giunti all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione – in accordo con quanto deciso nella sentenza di grado precedente circa l’accertamento dell’illegittimità del recesso – ha chiarito che la durata minima triennale deve essere rispettata anche nei contratti a tempo indeterminato.
In sostanza, la decisione:
- afferma la prevalenza del principio di buona fede sull’autonomia contrattuale assoluta;
- stabilisce un limite temporale minimo (tre anni) al recesso dell’affiliante, a tutela dell’equilibrio economico del rapporto;
- responsabilizza il franchisor, che dovrà valutare con attenzione le conseguenze di un recesso anticipato.
La Sentenza Cass. n. 11737/2024 rappresenta, dunque, un passaggio importante nella disciplina del franchising: con il riconoscimento della durata minima di almeno tre anni per poter esercitare recesso non solo per il contratti a tempo determinato ma anche per quelli a tempo indeterminato, introduce una tutela più solida per l’affiliato e definisce un criterio chiaro per bilanciare libertà contrattuale e buona fede.
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Data di pubblicazione: 21 Ottobre 2025
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