Il reverse engineering del know how: quando è permesso secondo Trib. Roma Sent. 2936/2024

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Abstract

Solo poche imprese godono di un brevetto. Questo è un titolo di privativa industriale che richiede precisi requisiti tecnici per poter essere riconosciuto e, soprattutto, la cui protezione – limitata a 20 anni dal deposito – prevede che i dettagli tecnici dell’invenzione siano (almeno in linea generale) resi pubblici. La conseguenza è che, scaduto il termine di tutela, il trovato brevettuale entrerà a tutti gli effetti in “pubblico dominio” e chiunque sarà libero di riprodurre l’invenzione.

Per questo, spesso, le scelte imprenditoriali portano a non brevettare e a mantenere le informazioni segrete, facendo confluire dette conoscenze nel know how dell’impresa. Ma attenzione: del know how tutelato può entrare a far parte anche una serie ulteriore di informazioni che il brevetto non potrebbe tutelare (come ricordato qui “Come si protegge un’idea, anche se è non brevettabile o non del tutto nuova?”).

Per questo, si rende a maggior ragione necessario tutelarlo anche dai competitor che, grazie al reverse engineering, potrebbero risalire alle informazioni riservate.

Il know how “rubato” dall’ex socio e dal competitor

Il know how è un insieme di informazioni e regole di esperienza che, sapientemente sfruttato, permette di ottenere un risultato spesso migliore di quello dei competitor.

Cosa succede se queste informazioni vengono recepite da un concorrente? È quanto accaduto a una società attiva nel campo della produzione di lavelli, che ha visto un socio abbandonarla e – contestualmente – un competitor copiarne i processi produttivi ottimizzati nel corso di anni.

Per cercare di tutelare le proprie informazioni riservate, la società ha agito davanti al Tribunale delle Imprese di Roma, sostenendo che alcuni contenuti tecnici e organizzativi – descritti come informazioni riservate e patrimonio interno di competenze – costituissero know how meritevole di tutela come segreto commerciale.

Il Tribunale di Roma però, con Sentenza n. 2936/2024, ha rigettato la domanda dell’attrice, ritenendo che le informazioni riservate in questione non fossero tutelabili ex artt. 98 e 99 CPI.

Quando il know è tutelabile e quando bisogna correre ai ripari

Il know how è un insieme di informazioni aziendali che presentano un contenuto identificabile e utilizzabile: informazioni che, adeguatamente utilizzate, consentono di ottenere un risultato in modo efficiente, ripetibile e competitivo.

In questa categoria rientrano due grandi famiglie:

  • Know how tecnico: procedure di produzione, parametri di lavorazione, configurazioni di macchine e linee, tolleranze, sequenze operative, controlli qualità, soluzioni di assemblaggio, accorgimenti di processo, schemi e documenti tecnici, file di progettazione e di settaggio.
  • Know how commerciale: strategie e regole interne di vendita, politiche di prezzo, segmentazioni, database clienti e fornitori, criteri di scelta e gestione dei partner, condizioni negoziali ricorrenti, modelli di offerta, logiche di distribuzione, strumenti e flussi di gestione dei contatti.

Il tratto comune è la regola dell’esperienza: possono essere trattate come know how quelle informazioni che derivino da un percorso imprenditoriale e che, proprio per questo, abbiano un valore perché consentono a chi le possiede di risparmiare tempo, costi e incertezza.

Perché il know how sia proteggibile, occorre che l’informazione presenti, congiuntamente, tre caratteristiche che ne costruiscono la “difendibilità”.

  • Segretezza: l’informazione non è generalmente nota e/o facilmente accessibile agli operatori del settore. In pratica, il know how tutelabile è quello che un concorrente non ottiene “a colpo d’occhio” e non ricava con facilità da fonti liberamente disponibili.
  • Valore economico derivante dalla segretezza: inteso anche solo come vantaggio che quell’informazione genera proprio perché non è liberamente disponibile
  • Presenza di misure ragionevoli di protezione, ovvero una serie di precauzioni che garantiscano la segretezza dell’informazione.

Questi parametri generano non pochi grattacapi e spesso comportano l’infrangersi delle (altrimenti potenzialmente legittime) pretese risarcitorie. Accade soprattutto quando le informazioni riservate sono direttamente contenute nel, o utilizzate per produrre un prodotto destinato al mercato. Sia esso un software o un oggetto fisico.

È il momento più critico per la tutela dell’informazione perché permette al competitor – potenzialmente – di acquistare il prodotto, analizzarlo e risalire all’informazione riservata attraverso la c.d. ingegneria inversa, o reverse engineering.

Il confine tra concorrenza lecita e appropriazione illecita

Ci sono molti modi in cui un’informazione riservata può “uscire” dall’impresa: un file sottratto, un database copiato, una cartella duplicata, e gli esempi potrebbero continuare.

Molto spesso la fuoriuscita è causata dal mercato stesso: un prodotto viene acquistato, analizzato, smontato, testato, misurato, confrontato; e da lì, passo dopo passo, si risale ai parametri, alle scelte tecniche, alle soluzioni che quel prodotto incorpora.

Questa dinamica ha un nome ormai comune: reverse engineering (o ingegneria inversa). In termini semplici, è il percorso che consente di arrivare alle informazioni generative partendo dal risultato.

Secondo la Sentenza in commento – se il prodotto è stato legittimamente acquisito e non ci sono limitazioni contrattuali (come spesso avviene negli EULA dei software: “EULA: linee guida per redigere condizioni d’uso efficaci”) – il confine della legittimità va ricercato basandosi su un criterio molto pratico: la difficoltà o facilità con cui un tecnico del ramo può risalire all’informazione riservata.

Se, a partire dal prodotto, un soggetto dotato di competenze ordinarie per il settore riesce a ricostruire in modo agevole i contenuti tecnici che l’impresa considera riservati, quell’informazione – di fatto – deve essere ritenuta facilmente accessibile. E questo dato si ripercuote immediatamente sulle possibilità di tutela: un’informazione facilmente accessibile perde la sua capacità di rilevare, in giudizio, come segreto commerciale.

Su questo snodo il Tribunale costruisce l’esito del caso: l’assenza dei presupposti richiesti dagli artt. 98 e 99 CPI porta a escludere la tutela del know how invocata dall’attrice. E se il know how non è proteggibile, manca anche il fondamento logico per considerare la condotta scorretta.

Il Tribunale capitolino individua quindi una linea di condotta molto chiara: chi vuole proteggere il know how deve costruire un ecosistema che ne preservi la non facile accessibilità, utilizzando misure tecniche e organizzative che riducano anche le possibilità e la facilità del reverse engineering.

© Canella Camaiora S.t.A. S.r.l. - Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 4 Febbraio 2026

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Gabriele Rossi

Laureato in giurisprudenza, con esperienza nella consulenza legale a imprese, enti e pubbliche amministrazioni.

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