Abstract
Questo articolo analizza quali diritti spettano ai familiari di una persona deceduta in un incidente stradale e quali passi sono necessari per ottenere il risarcimento del danno: dalla ricostruzione dell’incidente e dall’individuazione dei responsabili (o del Fondo di Garanzia) alla trattativa con l’assicurazione, fino agli strumenti di tutela in caso di offerta incongrua.
L’approfondimento esamina chi ha diritto al risarcimento da perdita parentale, anche al di fuori dei legami familiari più stretti, e le principali voci di danno risarcibile, patrimoniali e non patrimoniali, incluso il danno da lucida agonia.
In chiusura, si richiama il ruolo delle Tabelle di Milano come parametro di riferimento per la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale.
Dal sinistro alla richiesta di risarcimento
Di fronte a una perdita improvvisa, è naturale sentirsi smarriti e sopraffatti dal dolore.
Affidarsi a un avvocato di fiducia, quantomeno, permette ai familiari di non doversi occupare, da subito, anche degli aspetti legali.
L’avvocato si occupa innanzitutto di ricostruire correttamente la dinamica dell’incidente e di individuare tutti i soggetti tenuti al risarcimento: il conducente che ha causato l’incidente, il proprietario del veicolo e la relativa compagnia assicurativa. Nei casi di fuga o veicolo non assicurato, si attiva invece la procedura verso il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Una volta acquisiti i primi elementi, l’avvocato – su incarico dei familiari – apre il sinistro presso la compagnia assicurativa del responsabile. Con la denuncia del sinistro:
- si espongono i fatti e le circostanze dell’incidente,
- si da avvio alla c.d. procedura liquidatoria,
- si interrompono i termini di prescrizione.
La liquidazione del danno, molto spesso, si ottiene in via stragiudiziale, attraverso una trattativa privata tra l’avvocato e l’assicurazione. Tuttavia, in assenza di una proposta congrua, sarà necessario avviare prima una negoziazione assistita dagli avvocati delle parti coinvolte (D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014) e, in caso di esito negativo, una causa civile per ottenere la condanna al risarcimento dei danni.
Pur concentrandosi sugli aspetti civilistici, è utile ricordare che i familiari possono anche costituirsi parte civile nel procedimento penale per omicidio stradale. Ciò consente di chiedere ed ottenere il risarcimento del danno direttamente in sede penale, sulla base delle risultanze istruttorie raccolte dalla Procura (perizie tecniche, consulenze, testimonianze).
Chi ha diritto al risarcimento per la perdita di un familiare?
Il c.d. danno da perdita del rapporto parentale, di natura non patrimoniale, si configura quando, a seguito dell’altrui fatto illecito, si determina lo sconvolgimento dell’assetto di vita fondato sull’affetto, sulla consuetudine e sulla quotidianità del rapporto con la vittima, nonché la sofferenza interiore conseguente alla definitiva perdita dello stesso (tra le tante: Cass. civ., sez. III, n. 23469/2018, Cass. civ., sez. III, n. 7513/2018).
La relativa liquidazione, quale danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c., avviene in via equitativa, tenendo conto, in particolare, dell’intensità del vincolo familiare e dell’eventuale convivenza, oltre che di ogni ulteriore circostanza rilevante del caso concreto.
Non esiste, quindi, una lista chiusa di familiari che hanno diritto al risarcimento. In generale, può essere risarcito chi dimostra di aver avuto con la vittima un rapporto affettivo stabile e di aver subito un pregiudizio concreto a seguito della morte.
Detto questo, la giurisprudenza distingue tra situazioni che, di regola, non richiedono particolari prove e altre che invece necessitano di un accertamento più approfondito.
Per i parenti più prossimi – coniuge, figli e genitori – il danno da perdita del rapporto parentale è normalmente presunto. Si tratta di legami così stretti che la sofferenza derivante dalla morte del congiunto non deve essere dimostrata in modo specifico: il pregiudizio discende dalla natura stessa del rapporto.
Anche fratelli, nonni e nipoti possono ottenere il risarcimento. In questi casi, però, i giudici possono richiedere qualche elemento in più per valutare l’effettività del legame affettivo e l’incidenza concreta della perdita. Questo non significa dover “provare” il dolore, ma evitare che vengano risarciti rapporti solo formali o, di fatto, inesistenti.
Per i parenti non in linea retta, come zii o cugini, il risarcimento non è automatico. Può essere riconosciuto solo se emerge che il rapporto con la vittima era, nella sostanza, equivalente a quello di un familiare stretto, ad esempio quando uno zio ha cresciuto il nipote come un figlio.
Un discorso analogo riguarda generi, nuore e suoceri. Pur mancando un legame di sangue, la Cassazione ( ha ammesso il risarcimento anche per questi soggetti quando risulta una relazione affettiva solida e una sofferenza effettivamente patita, come nel caso di una convivenza stabile o di un rapporto assimilabile a quello genitore–figlio.
«L’assenza di un rapporto di stretta parentela tra nuora e suocero (affini ai sensi dell’art. 78 cod. civ.) non è, dunque, di per sé ostativa al riconoscimento del danno non patrimoniale subito dalla nuora per la perdita del suocero laddove, al di là del rapporto di convivenza – che può costituire o meno un elemento da valutare per l’accertamento della sussistenza di una solida e duratura relazione affettiva – risulti dimostrato il pregresso ed effettivo reciproco vincolo di affetto familiare e l’intensità del legame affettivo» (Trib. Torino – Sez. IV civ. Sentenza n. 4716/2021 ).
Ha diritto al risarcimento anche il convivente di fatto, ossia il partner non sposato ma legato alla vittima da una relazione stabile e duratura. La giurisprudenza ha chiarito che una “famiglia di fatto” è tutelabile quando esiste un legame affettivo reciproco, accompagnato da assistenza morale e materiale, anche in assenza di una convivenza continuativa (Cass. civ., n. 9178/2018). Questi criteri sono stati ribaditi dalla giurisprudenza più recente. In particolare, l’ordinanza n. 8801 del 28 marzo 2023 Cass. civ., Sez. III, ha riconosciuto il diritto al risarcimento al convivente more uxorio, valorizzando elementi concreti come la durata del rapporto, la residenza condivisa e la gestione comune delle spese, indici della reale esistenza di una famiglia di fatto.
Categorie di danno risarcibile
In generale, i danni risarcibili a favore dei parenti si classificano in due macro-categorie:
- danni non patrimoniali
- e danni patrimoniali, che vedremo dopo.
I primi sono i danni riguardanti la sfera emotiva, morale e relazionale subiti dai familiari per la morte del congiunto. Il nostro ordinamento, all’art. 2059 c.c., riconosce questa categoria di danno non economico, la cui valutazione è equitativa e fondata sulla lesione di diritti inviolabili della persona (come i rapporti familiari tutelati dagli artt. 2, 29 e 30 Cost.).
All’interno di tale categoria unitaria rientrano:
- Danno morale e esistenziale da perdita del rapporto parentale: Consiste nella sofferenza interiore, nel dolore, nella turbativa d’animo nonché nello sconvolgimento della vita familiare e quotidiana causato dall’assenza permanente della vittima.
- Danno biologico, suscettibile di valutazione medico legale.
Sebbene nella pratica si fa riferimento a queste voci per descrivere i diversi aspetti del pregiudizio subito, va sottolineato che – a seguito delle sentenze gemelle del 2003 (Cass. 8827 e 8828) nonché delle Sezioni Unite nel 2008 (nr. 26972-26975) – il danno non patrimoniale ha natura unitaria ed omnicomprensiva. Ciò significa che il giudice liquida un’unica somma a titolo di danno non patrimoniale, valutando congiuntamente tutti i profili di sofferenza e di alterazione della vita familiare.
- Danno catastrofale (o da lucida agonia). Se tra le lesioni riportate nell’incidente e la morte intercorre un apprezzabile lasso di tempo, durante il quale la vittima è rimasta in vita e cosciente, allora matura nel patrimonio del defunto (e in capo agli eredi) un diritto al risarcimento per la sofferenza patita in agonia. Al contrario, se la morte è istantanea o sopraggiunge dopo pochissimo tempo dall’impatto (ad esempio, 30 minuti dopo), giurisprudenza ormai unanime esclude la configurabilità di un danno risarcibile in capo alla vittima deceduta (Cass. 4146/2019). In mancanza di un intervallo di sopravvivenza cosciente, non vi è un soggetto che abbia potuto esperire la sofferenza o la lesione – il bene vita si estingue con il soggetto, senza che questi acquisisca un diritto risarcitorio trasmissibile.
Va ricordato che, se la vittima ha contribuito all’incidente con comportamenti imprudenti o negligenti – ad esempio eccessiva velocità o mancato rispetto di uno stop – il risarcimento ai familiari può essere ridotto in proporzione alla responsabilità della vittima, come previsto dagli articoli 1227 e 2054 del Codice Civile.
La morte di un familiare può comportare, oltre alla sofferenza morale, conseguenze economiche per i congiunti, risarcibili come danno patrimoniale ai sensi degli artt. 2043 e 1223 c.c. Si distinguono due tipologie principali:
- Danno emergente: spese sostenute a causa della morte, come costi medici, degenza, funerali e sepoltura. Tali spese devono essere documentate con ricevute o fatture per ottenere il rimborso.
- Lucro cessante: rappresenta il mancato contributo economico futuro della vittima ai familiari (stipendio, assistenza, sostegno al nucleo familiare, ecc.). Il risarcimento è possibile solo se si dimostra che la vittima apportava stabilmente reddito al bilancio familiare; in caso contrario, il lucro cessante può essere nullo o limitato.
Le Tabelle di Milano per il calcolo del risarcimento
Le Tabelle di Milano rappresentano lo strumento orientativo maggiormente utilizzato da avvocati, compagnie assicurative e giudici per la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale.
Diversa è la Tabella Unica Nazionale, introdotta nel 2025 (con DPR 13 gennaio 2025, n. 12) che si applica al calcolo dei risarcimenti per macrolesioni (invalidità permanente tra 10% e 100%) derivanti da incidenti stradali e responsabilità sanitaria.
La Corte di Cassazione è intervenuta più volte per armonizzare il sistema, riconoscendo a tali tabelle, già nel 2011, una sostanziale vocazione nazionale (Cass. civ., n. 12408/2011).
Nel corso degli anni le Tabelle di Milano sono state costantemente aggiornate; l’ultimo aggiornamento risale al 2024. Il sistema di liquidazione si basa su un criterio a punti che tiene conto di una serie di parametri rilevanti, tra cui:
- l’età della vittima;
- l’età del familiare superstite;
- la convivenza o meno tra vittima e congiunto;
- l’eventuale presenza di altri familiari superstiti;
- la qualità e l’intensità del legame affettivo.
Per la perdita del rapporto parentale, il ristoro indicativo riconosciuto a ciascun avente diritto si colloca tra circa 195.000 e 391.000 euro.
Per l’avvocato che redige una richiesta di risarcimento, ciò comporta il riferimento ai valori monetari indicati dalle tabelle, valorizzando le peculiarità del caso concreto al fine di richiedere la liquidazione nella fascia più alta del range, quando le circostanze lo giustificano, ad esempio in presenza di un legame particolarmente stretto, di convivenza stabile, di età giovane della vittima o di una morte improvvisa con forte impatto traumatico.
Di contro, la compagnia assicurativa tende generalmente a formulare offerte ancorate ai valori base o medi. In caso di contenzioso, anche il giudice si atterrà ai parametri delle Tabelle di Milano, salvo discostarsene in presenza di circostanze eccezionali che rendano il caso concreto non sovrapponibile allo standard tabellare.
La perdita di un familiare in un incidente stradale comporta conseguenze profonde sotto il profilo personale ed economico. Il percorso risarcitorio, pur articolato, si fonda oggi su criteri consolidati, e l’assistenza di un avvocato consente di verificare che ogni voce di danno venga correttamente riconosciuta e quantificata secondo i parametri applicabili e secondo la giurisprudenza più affine.
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Data di pubblicazione: 19 Febbraio 2026
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Debora Teruggia
Laureata presso l'Università degli Studi di Milano, praticante avvocato appassionato di Diritto del Lavoro e Diritto di Famiglia.
