Abstract
Molti imprenditori associano il “furto” di know-how alla copia materiale: il file duplicato, il progetto clonato, il disegno identico. In realtà, la tutela può scattare anche in assenza di una copia “uno a uno”: si può violare un segreto anche senza riprodurre materialmente un documento, quando ciò che viene portato fuori è un patrimonio di conoscenze tecniche e organizzative – procedure, soluzioni, configurazioni, modalità di lavoro – che rende un prodotto progettabile, producibile, manutenibile e vendibile.
Ed è qui che la prospettiva cambia passo: non siamo più soltanto sul terreno civilistico di inibitorie e risarcimenti, ma – quando ricorrono i presupposti – anche in quello penale, con la fattispecie di rivelazione e utilizzazione di segreti prevista dall’art. 623 c.p. È il punto messo a fuoco dalla Corte di Cassazione penale con la sent. n. 16975/2020 che chiarisce cosa si intenda per “segreto” in prospettiva penale e perché la tutela può operare anche quando il prodotto finale non è “identico”, ma il percorso di sviluppo è stato alimentato da informazioni che non sarebbero dovute uscire dall’azienda.
Copiare il lavoro altrui fa risparmiare tempo
Quando in azienda si parla di “software”, spesso si pensa subito al tema della copia del codice.
La decisione, invece, lavora ad un livello più interessante: il software come traduzione operativa del know-how. In molte realtà industriali e tech, infatti, il valore non sta nel singolo file, ma nelle scelte che quel software incorpora: parametri, logiche di controllo, sequenze decisionali, modalità di taratura, accorgimenti maturati con prove, tentativi ed errori.
È qui che il know-how diventa “eseguibile”: non è più solo un sapere in testa alle persone, ma una combinazione di soluzioni che rende un prodotto replicabile in modo efficiente.
Ed è proprio questo che la Corte descrive quando parla di vantaggio competitivo in termini “risparmio di tempo”: secondo la ricostruzione accolta, gli imputati avrebbero usato conoscenze software acquisite nel rapporto con la società offesa, sfruttandole in modo sleale per comprimere al massimo i tempi di realizzazione di un prodotto fortemente concorrenziale, evitando gli errori tipici di chi affronta una nuova realizzazione e ottenendo così un notevole vantaggio patrimoniale.
Il punto, quindi, non è soltanto “cosa è stato copiato”, ma cosa è stato saltato: ricerca, sperimentazione, costi, iter di validazione. La sentenza lo dice in modo molto chiaro: lo sfruttamento della “combinazione” dei dati frutto dell’esperienza pluriennale ha consentito di beneficiare del vantaggio temporale senza sostenerne i costi, e in mercati con rapida obsolescenza questo vantaggio assume una rilevanza decisiva nella valorizzazione del know-how come patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate.
In altre parole, l’intreccio know-how/software è proprio questo: il software può essere il mezzo con cui un know-how aziendale diventa replicabile, e il rischio giuridico non coincide necessariamente con la clonazione del sorgente. Il rischio è l’appropriazione di quella “strada già tracciata” che consente di arrivare a un risultato simile senza passare dalla curva naturale di errori e costi che l’impresa, invece, ha sostenuto per anni.
La responsabilità penale di chi ruba segreti aziendali (art. 623 c.p.)
La prima domanda che la Cassazione costringe a farsi è molto semplice: di che cosa stiamo parlando quando – in sede penale – diciamo “segreto”? Non necessariamente di un documento classificato, né di un quasi-brevetto.
La tutela dell’art. 623 c.p. riguarda, in modo più ampio, informazioni che hanno natura industriale o professionale e che l’impresa non intende rendere disponibili all’esterno: un patrimonio che può essere fatto di contenuti tecnici, soluzioni operative, modalità di lavoro, scelte di progettazione e di organizzazione.
La sentenza della Cassazione richiama proprio questa dimensione: il segreto può coincidere con un “patrimonio cognitivo e organizzativo” necessario per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di un apparato industriale (sent. n. 16975/2020).
Non è tanto (o non solo) “il file” a essere protetto, quanto ciò che quel file esprime: competenze, metodi, sequenze operative, dettagli che non sono immediatamente accessibili a chi sta fuori e che, se portati all’esterno, possono comprimere il vantaggio competitivo dell’azienda.
Detto in modo pratico: l’art. 623 c.p. guarda al segreto come a un’informazione utile e riservata, che ha valore perché consente di operare meglio degli altri e che viene conosciuta per ragioni di lavoro o di rapporto professionale.
La Cassazione, in questa prospettiva, offre una chiave di lettura interessante: proteggere il know-how non significa solo proteggere “un documento”, ma identificare e presidiare quel nucleo di conoscenze che consente all’azienda di fare la differenza sul mercato.
L'accelerazione anomala del competitor è un indizio della sottrazione di segreti altrui
In molti pensano che un segreto, per essere legalmente tutelato, debba coincidere con qualcosa di “depositato”, brevettabile o almeno raccolto in un documento chiaramente identificabile; la Cassazione chiarisce invece che, ai fini dell’art. 623 c.p., la tutela può riguardare anche un patrimonio di conoscenze dell’impresa, frutto di esperienze e ricerca accumulate negli anni e capace di assicurare un vantaggio competitivo (e quindi un’aspettativa di maggiore profitto economico).
La protezione quindi non dipende dalla brevettabilità, ma dal fatto che si tratti di informazioni industriali o professionali che conservano carattere di riservatezza nel circuito aziendale e vengono conosciute per ragioni di lavoro o in virtù di un rapporto professionale.
Inoltre il segreto non deve coincidere per forza con un file unico o con un manuale ufficiale, perché può essere una combinazione di elementi – procedure, impostazioni, parametri, scelte operative ricorrenti, modalità di organizzazione – che presi singolarmente possono anche apparire comuni o “di settore”, ma che nella loro organizzazione complessiva costituiscono un vantaggio competitivo e rappresentano un insieme organico.
In questa prospettiva la fattispecie può riguardare anche un know-how non brevettabile e non formalizzato in un unico supporto quando si tratti di informazioni riservate poi rivelate o utilizzate indebitamente, e ciò vale anche se il prodotto finale realizzato dal concorrente è “diverso” e non c’è una copia materiale “uno a uno”, perché la rilevanza penale non dipende dalla somiglianza esteriore tra i prodotti ma dalla dinamica con cui si arriva al risultato.
Se lo sviluppo del nuovo prodotto è reso possibile o sensibilmente accelerato dall’uso di informazioni riservate apprese in azienda (ad esempio parametri, logiche di taratura, procedure di test, scelte organizzative), il reato può sussistere anche senza sovrapposizione materiale, spostando il baricentro dalla “copia” alla slealtà del metodo; il “segnale” tipico, infatti, è l’accelerazione anomala, con tempi di progettazione e messa a punto difficilmente compatibili con un percorso di R&S autonomo, specie quando chi sviluppa ha avuto accesso diretto a quelle informazioni per ragioni di lavoro.
Segreti commerciali: differenza tra tutela penale e civile
La Cassazione chiarisce che non è corretto “sovrapporre” automaticamente il segreto industriale rilevante in sede penale (art. 623 c.p.) con le informazioni segrete aziendali disciplinate in sede civilistica dall’art. 98 c.p.i.
Anche dopo il recepimento della Direttiva (UE) 2016/943 e la riforma del 2018, l’identità di terminologia non implica identità di disciplina: il legislatore ha sostituito nell’art. 623 l’espressione “applicazioni industriali” con “segreti commerciali”, uniformando le parole, ma non ha trasformato l’art. 98 c.p.i. nella “definizione vincolante” del reato.
Il punto tecnico è questo: la Corte esclude che l’art. 98 c.p.i. possa svolgere una funzione di norma integrativa dell’art. 623 c.p. Se così fosse, la nozione penalistica di segreto resterebbe “agganciata” ai tre requisiti dell’art. 98 (segretezza, valore economico perché segreto, misure ragionevolmente adeguate), con l’effetto di restringere automaticamente l’area della tutela penale. La Cassazione ritiene invece che ciò non sia compatibile con il sistema, anche perché lo stesso c.p.i., all’art. 99, fa salva la disciplina della concorrenza sleale e, così facendo, ammette l’esistenza di ipotesi meritevoli di tutela anche quando non ricorrono pienamente i requisiti dell’art. 98.
Da qui la conseguenza pratica: la nozione di “segreto commerciale” rilevante ai fini dell’art. 623 c.p. può risultare più ampia di quella civilistica dell’art. 98 c.p.i. Questo non significa che l’art. 98 sia irrilevante: la Corte afferma che, quando il know-how possiede i requisiti dell’art. 98, la tutela penale dell’art. 623 può senz’altro operare.
Ma, quando quei requisiti mancano, non è detto che venga meno qualunque tutela penale: occorre verificare “aliunde” l’esistenza di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento del segreto, senza imporre una coincidenza automatica tra le due discipline.
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Data di pubblicazione: 22 Gennaio 2026
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Margherita Manca
Avvocato presso lo Studio Legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, si occupa di diritto industriale.
