La deducibilità fiscale degli intangibili nei soggetti IAS dopo la Legge di Bilancio 2026

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Abstract

Il contributo esamina la riforma della deducibilità fiscale degli asset immateriali a vita utile indefinita introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. La nuova disciplina, applicabile in via sperimentale dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, supera il tradizionale meccanismo di deduzione extracontabile, introducendo un sistema fondato sul principio di derivazione rafforzata.

In questo contesto, la deduzione fiscale diviene subordinata alla rilevazione contabile delle perdite da impairment, entro il limite annuo di 1/18 del valore dell’attività immateriale. L’analisi si concentra sugli effetti della riforma con riferimento a marchi, avviamento e altri intangibili a vita utile indefinita, soffermandosi sulle disposizioni speciali per gli asset provenienti dall’estero e sul regime transitorio applicabile alle attività già iscritte in bilancio, evidenziandone le implicazioni operative per imprese e professionisti.

Perché esisteva un disallineamento nella deducibilità fiscale degli asset immateriali per i soggetti IAS?

La disciplina fiscale degli asset immateriali a vita utile indefinita è stata, nel tempo, una delle principali aree di disallineamento tra bilancio e fiscalità, soprattutto per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. In questi casi, il trattamento contabile previsto dagli standard internazionali non ha sempre trovato una corrispondenza immediata nelle regole di deducibilità fiscale.

La Legge di Bilancio 2026 interviene su questo punto con l’obiettivo di riallineare il regime fiscale al trattamento contabile, assumendo come riferimento lo IAS 38. L’intervento mira a ridurre le differenze tra quanto rilevato in bilancio e quanto fiscalmente deducibile, superando alcune rigidità del sistema precedente.

La nuova disciplina opera in via sperimentale a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e si applica esclusivamente ai soggetti IAS/IFRS adopter. Dal punto di vista normativo, il legislatore introduce una deroga espressa all’articolo 103, comma 3-bis, del TUIR, modificando le condizioni di deducibilità degli intangibili.

Il nuovo regime riguarda in modo specifico alcune categorie di attività immateriali particolarmente rilevanti nella pratica:

  • i marchi d’impresa;
  • l’avviamento (goodwill);
  • le altre attività immateriali a vita utile indefinita.

È proprio su questi asset che si concentra il nuovo meccanismo di deduzione fiscale, con effetti che incidono direttamente sulle scelte contabili e sulla pianificazione fiscale dei soggetti IAS/IFRS.

Come cambia la deducibilità degli intangibili con la Legge di Bilancio 2026

Il fulcro della riforma consiste nell’introduzione di un principio di derivazione rafforzata, in base al quale la deduzione fiscale degli intangibili è subordinata alla loro previa imputazione a conto economico. In termini pratici, ciò significa che il costo diventa fiscalmente rilevante solo se e nella misura in cui è stato prima rilevato in bilancio.

Questo approccio segna un cambio netto rispetto al regime previgente, che consentiva una deduzione extracontabile fino a un massimo di 1/18 del costo o del valore dell’attività, anche in assenza di una svalutazione contabilizzata. Con la nuova disciplina, invece, la deduzione fiscale richiede una sequenza precisa: prima la rilevazione contabile, poi la deduzione ai fini fiscali.

Nel nuovo sistema, la deducibilità è ammessa solo se:

  • la perdita da impairment è effettivamente rilevata in bilancio;
  • la quota deducibile non supera il limite annuo di 1/18 del valore dell’intangibile;
  • la deduzione opera nei limiti della svalutazione contabilizzata, senza possibilità di anticipazioni extracontabili.

La disciplina prevede inoltre un meccanismo di carry forward delle quote non dedotte. In pratica, le componenti di costo che non trovano immediata deduzione perché eccedenti il limite annuale possono essere recuperate negli esercizi successivi, sempre nel rispetto del tetto di deducibilità pari a 1/18 per ciascun periodo d’imposta. Il recupero prosegue fino al completo assorbimento dell’importo complessivo della svalutazione contabilizzata.

Questo meccanismo rende la deduzione più graduale e strettamente ancorata ai valori di bilancio, con effetti diretti sulla tempistica del beneficio fiscale e sulla gestione delle svalutazioni degli intangibili.

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Come funziona la deducibilità degli intangibili esteri e di quelli già iscritti in bilancio

La riforma introduce alcune regole specifiche che attenuano l’applicazione del principio di derivazione rafforzata in situazioni particolari, rilevanti nella pratica.

Una prima previsione riguarda gli asset immateriali provenienti dall’estero. In questo caso, il requisito della previa imputazione a conto economico non è sempre richiesto. La norma consente infatti la deduzione nei limiti della differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto in ingresso, determinato ai sensi dell’articolo 166-bis del TUIR, e il minor valore contabile iscritto in bilancio. La disposizione prende atto del fatto che, già al momento dell’acquisizione, l’asset possa presentare una svalutazione da impairment fiscalmente rilevante, senza richiedere un’ulteriore rilevazione contabile successiva.

Un secondo profilo riguarda le attività immateriali già iscritte in bilancio prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. La Relazione tecnica al Disegno di Legge di Bilancio 2026 chiarisce in modo espresso che le nuove regole non incidono sulla deduzione extracontabile già in corso. Tali asset restano quindi assoggettati al regime previgente, senza effetti retroattivi. Questa previsione transitoria è rilevante perché assicura certezza giuridica e tutela le legittime aspettative dei contribuenti, evitando il ricalcolo delle quote già pianificate.

Nel complesso, la riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 segna un passaggio verso una maggiore coerenza tra disciplina contabile e fiscale per i soggetti IAS/IFRS. Il superamento della deduzione extracontabile generalizzata a favore di un sistema fondato sulla derivazione rafforzata risponde all’esigenza di razionalizzare il prelievo e di allinearlo ai criteri di valutazione previsti dallo IAS 38, pur mantenendo correttivi mirati per le situazioni più delicate.

Le implicazioni pratiche della riforma per imprese e professionisti

La riforma della deducibilità degli intangibili non produce effetti automatici, ma incide in modo diretto sulle scelte contabili e fiscali dei soggetti IAS/IFRS. Il passaggio dalla deduzione extracontabile a un sistema fondato sulla derivazione rafforzata rende infatti decisivo il modo in cui gli intangibili vengono gestiti nel tempo, più che il loro semplice valore di iscrizione.

Dal punto di vista operativo, la deduzione fiscale non è più “programmabile a prescindere”, ma dipende dalla presenza di una svalutazione effettivamente rilevata in bilancio. Questo comporta che decisioni come il mantenimento di un valore iscritto, il rinvio di un impairment o la sua entità non hanno solo effetti contabili, ma incidono direttamente sulla tempistica e sull’ammontare del beneficio fiscale.

Per le imprese, ciò significa che la gestione degli intangibili a vita utile indefinita richiede un coordinamento più stretto tra area contabile e fiscale. La verifica periodica della recuperabilità dei valori iscritti, prevista dai principi IAS/IFRS, diventa anche il presupposto per l’accesso alla deduzione, con effetti che si riflettono su più esercizi attraverso il meccanismo del limite annuo di 1/18 e del carry forward delle quote non dedotte.

Per i professionisti, la novità impone di rivedere l’impostazione tradizionale della consulenza fiscale sugli intangibili. Non si tratta più soltanto di applicare un piano di deduzione, ma di valutare ex ante le conseguenze fiscali di scelte contabili legittime, soprattutto in presenza di avviamento, marchi e operazioni straordinarie. Questo è particolarmente evidente nei casi di acquisizione di asset dall’estero o di riorganizzazioni societarie, dove il valore iniziale riconosciuto assume un ruolo centrale.

In questo quadro, la riforma non elimina la complessità, ma la sposta: meno spazio per automatismi fiscali, maggiore attenzione alla coerenza tra bilancio e fisco. È su questo terreno che, nei primi anni di applicazione, si concentreranno le principali incertezze interpretative e, verosimilmente, anche il confronto con l’Amministrazione finanziaria.

© Canella Camaiora S.t.A. S.r.l. - Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 18 Marzo 2026

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Giuseppe Ben Messaoud

Laureato in economia e finanza presso l’Università Cattolica del Sacro cuore di Milano.

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