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Questo articolo esplora le sfide legate all’utilizzo commerciale delle opere in pubblico dominio, che non sono più soggette a diritti d’autore, ma che potrebbero ancora essere soggette ad altri vincoli legali.
Il c.d. “pubblico dominio” riguarda le opere creative la cui protezione conferita dal diritto d’autore è “scaduta”, permettendo a chiunque di utilizzarle senza restrizioni.
Questo concetto è importante per artisti, imprenditori e istituzioni culturali perché rende accessibili e liberamente utilizzabili molti contenuti creativi precedentemente sottoposti ai limiti della legge.
In questo modo, “liberando le opere”, la legge mira a promuovere nuove creazioni derivate, reinterpretazioni e sfruttamenti commerciali.
Per fare un primo esempio, i racconti e i personaggi di Carlo Collodi come “Le avventure di Pinocchio” sono da tempo in pubblico dominio e ci rammentano l’importanza di questo istituto giuridico che consente il passaggio delle idee verso il patrimonio culturale collettivo (in UE le opere di Collodi, pubblicate a fine 1800, sono entrate nel pubblico molto tempo fa, rispettando la regola della vita dell’autore più 70 anni, con Collodi deceduto nel 1890).
Anche lo scandaloso romanzo “L’amante di Lady Chatterley” di D.H. Lawrence, seguendo la regola europea, sarebbe entrato da tempo nel pubblico dominio. Lawrence, infatti, è deceduto nel 1930 e, contando 70 anni dopo la sua morte, l’opera sarebbe “libera” dal 2000. Però, tra paese a paese, esistono regole diverse con riferimento al diritto d’autore e occorre quindi fare molta attenzione.
La celeberrima pellicola “The Circus” di Charlie Chaplin, risalente al 1928, è entrata in pubblico dominio quest’anno ossia nel 2024 considerando la regola sulla durata vigente negli Stati Uniti che è di 95 anni a partire dalla pubblicazione dell’opera, avvenuta nel 1928 (tale regola si applica alle produzioni su commessa).
Anche le prime avventure di Topolino “Steamboat Willie”, create da Walt Disney e Ub Iwerks, sono diventate accessibili a tutti a partire da quest’anno, applicando sempre la regola statunitense ed essendo state realizzate per gli studios, ben 95 anni fa ossia nel 1928 (Per un elenco più ricco di opere che sono entrate nel pubblico dominio nel 2024, si può consultare l’articolo del 14/02/2024 pubblicato sul sito dell’EUIPO con il titolo “Copyright: Artworks entering the public domain in 2024”).
Come abbiamo visto sopra, però, quando si tenta di sfruttare commercialmente opere creative altrui nascono complessità legali che occorre tenere in considerazione. La “scadenza” effettiva del diritto d’autore è solo una di queste.
Il diritto allo sfruttamento commerciale di opere entrate nel pubblico dominio grazie alla “scadenza” del diritto d’autore ha purtroppo delle eccezioni.
Nonostante la “liberazione”, imprenditori e artisti si scontrano spesso con limitazioni legali aggiuntive. Ad esempio, i diritti d’immagine legati alle persone ritratte e alla tutela dei marchi registrati (che vedremo tra poco) e la normativa sulla tutela dei beni culturali (che tratteremo qui).
Sono beni del demanio, ad esempio, la Venere del Botticelli e il David di Michelangelo. Tali restrizioni ulteriori possono generare frustrazione, specialmente quando le aspettative di libero utilizzo si scontrano con la complessità della legislazione vigente, richiedendo una gestione più attenta del previsto per evitare sanzioni legali.
Ad esempio, le leggi italiane (con il Codice dei beni culturali) e le leggi greche (Legge 3028/2002) offrono una tutela rafforzata con riferimento al patrimonio artistico nazionale. La legge mira a garantire che la gestione, la conservazione e l’utilizzo di questi beni culturali avvengano in modo tale da preservarne il valore per le generazioni future.
Particolarmente rilevante fu il caso degli Uffizi contro Jean Paul Gaultier per l’uso dell’immagine di Venere di Botticelli per la sua collezione del 2022 (ref. “La Venere di Botticelli sulla nuova collezione, gli Uffizi fanno causa a Jean Paul Gaultier”)
Altrettanto scalpore fece la vittoria del Ministero della cultura greco contro Sotheby’s, nel 2020, per un cavallo di bronzo risalente al periodo geometrico (VII secolo a.C.) messo in vendita a New York con una stima a catalogo tra i 150.000 e i 250.000 dollari (Ref: “La Grecia Rivendica la sovranità sul suo patrimonio culturale”)
In Italia, infatti, il Codice dei Beni Culturali richiede che l’uso commerciale di immagini di opere d’arte custodite dallo Stato sia sottoposto a una valutazione di compatibilità e al pagamento di un canone, enfatizzando il “diritto d’immagine” del bene culturale oltre alla mera questione economica.
Anche in Grecia, questi limiti mirano a preservare l’integrità e il valore culturale delle opere, richiedendo autorizzazioni specifiche per l’utilizzo commerciale di immagini di opere famose del patrimonio nazionale. Queste leggi ci ricordano che l’accesso al c.d. pubblico dominio non garantisce automaticamente il diritto all’uso commerciale di un’opera senza considerare altri profili legali e il pagamento di eventuali canoni.
La valutazione discrezionale dell’amministrazione affidataria, come spiegato dal Tribunale di Firenze in un caso recente che ha visto coinvolto il David di Michelangelo, è un passaggio indispensabile per assicurare che l’uso commerciale sia effettivamente compatibile con la destinazione culturale e il carattere storico-artistico del bene (si v. il nostro articolo “Il Tribunale di Firenze riconosce il diritto d’immagine delle opere d’arte”).
In sintesi, mentre il pubblico dominio offre un’opportunità alle imprese per l’accesso e l’uso di opere artistiche grazie alla scadenza del diritto d’autore, potrebbero esistere ancora vincoli residui. In questi termini, vediamo qualche altro esempio in materia di diritto di immagine e di marchi registrati.
Nello sfruttamento commerciale delle opere cinematografiche, anche se entrate nel pubblico dominio, un aspetto cruciale è il diritto d’immagine delle persone che compaiono in esse. In Italia, il diritto d’immagine è protetto sia dalla Costituzione che tutela la dignità personale ma anche dall’art. 10 Codice Civile e dagli articoli 96 e 97 della legge n. 633/1941 sul diritto d’autore che riconosce agli individui il controllo sull’uso commerciale della propria immagine.
Queste normative impongono che, anche se un film è nel pubblico dominio, l’utilizzo delle immagini delle persone in esso ritratte per fini commerciali richiede il loro consenso esplicito o quello dei loro eredi, al fine di evitare violazioni del diritto alla privacy e dell’immagine.
Un’altra sfida si presenta quando i personaggi di opere entrate nel pubblico dominio sono stati registrati come marchi: basti pensare a Topolino. Nonostante le eccezioni di cui abbiamo parlato sopra, utilizzare Topolino per rielaborazioni e opere derivate potrebbe risultare molto rischioso poiché lo stesso è stato registrato come marchio. Quando i marchi sono registrati e regolarmente rinnovati, il diritto di esclusiva che ne discende è ancora in vigore e, pertanto, utilizzarli con finalità commerciale è – quasi sempre – fuori discussione.
Avvocato Arlo Canella