Marchi composti non sufficientemente fantasiosi: il caso EcoGuard (Trib. UE, 28 gennaio 2026, T-131/25)

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Abstract

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea 28 gennaio 2026, T-131/25 (EcoGuard), affronta il tema dei marchi composti da elementi lessicali descrittivi e chiarisce quando una combinazione non supera la soglia della distintività. Il segno “EcoGuard”, richiesto per prodotti tecnici, è stato ritenuto descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2017/1001.

Il Tribunale ribadisce che un marchio formato da elementi ciascuno descrittivo resta tale salvo che la combinazione produca uno scarto percettivo rispetto alla mera somma dei significati. È sufficiente che anche uno solo dei possibili significati designi una caratteristica del prodotto perché la registrazione sia esclusa.

La decisione conferma la particolare esposizione al rischio di rifiuto dei marchi composti da prefissi valoriali associati a termini funzionali, evidenziando la distinzione tra creatività linguistica e distintività giuridica nel sistema del marchio UE.

Il caso EcoGuard

La sentenza 28 gennaio 2026, T-131/25, EcoGuard, prende le mosse dalla domanda di registrazione del marchio denominativo “EcoGuard” presentata da ABB Asea Brown Boveri Ltd per prodotti tecnici destinati a installazioni elettriche, tubazioni e sistemi di protezione, rientranti nelle classi 6, 9 e 17.

Il segno unisce il prefisso “eco” al termine inglese “guard”. Non si tratta di una parola di uso corrente, ma della combinazione di due elementi lessicali dotati di significato autonomo.

L’EUIPO ha respinto la domanda ritenendo che il segno fosse descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del Regolamento (UE) 2017/1001. Secondo l’Ufficio, il pubblico anglofono dell’Unione – sia generale sia professionale – avrebbe percepito “EcoGuard” come indicazione di prodotti rispettosi dell’ambiente e dotati di funzione protettiva.

ABB ha quindi proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, sostenendo che la combinazione non si limiterebbe alla somma dei significati dei suoi componenti e che i prodotti non possiederebbero caratteristiche ambientali tali da giustificare la qualificazione come marchio descrittivo e, quindi, nullo.

Il Tribunale è stato così chiamato a stabilire se il segno costituisca una semplice indicazione di caratteristiche dei prodotti oppure un segno idoneo a svolgere funzione distintiva.

L’articolo 7 del Regolamento 2017/1001: la struttura del divieto

Nel sistema del marchio dell’Unione europea, qualificare un segno come descrittivo comporta una conseguenza precisa: la registrazione è preclusa in via assoluta.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), vieta la registrazione dei segni che consistono esclusivamente in indicazioni idonee a designare caratteristiche dei prodotti o servizi. La disposizione tutela la libera disponibilità delle indicazioni descrittive nel mercato, impedendo che termini funzionali o qualitativi vengano sottratti alla concorrenza.

È sufficiente che uno dei motivi assoluti di rifiuto ricorra perché il segno non possa essere registrato come marchio dell’Unione.

Il criterio applicativo richiede “un rapporto tra il segno e i prodotti o servizi in questione sufficientemente diretto e specifico da consentire al pubblico di riferimento di percepire immediatamente, senza ulteriore riflessione, una descrizione dei prodotti o servizi in questione o di una loro caratteristica”.

La valutazione si compie con riferimento ai prodotti e alla comprensione del pubblico.

Secondo il Tribunale UE, è sufficiente che “almeno uno dei possibili significati del segno designi una caratteristica dei prodotti o servizi interessati”.

Ne deriva un principio strutturale: la presenza anche di un solo significato descrittivo impedisce la registrazione.

La combinazione “eco” + “guard” nel quadro della giurisprudenza consolidata

Il Tribunale applica tali principi alla struttura del segno.

Un marchio composto da elementi ciascuno descrittivo resta tale salvo che la combinazione produca “una differenza percepibile tra il neologismo o la parola e la mera somma delle sue parti”.

Nel caso di specie, i termini sono “facilmente e immediatamente riconoscibili” e la loro combinazione “non è inusuale al punto da creare un’impressione distante da quella prodotta dalla semplice combinazione dei significati”.

Il segno non introduce ambiguità né altera il significato ordinario dei suoi elementi. Rimane semanticamente trasparente e immediatamente riconducibile a un’indicazione di caratteristiche del prodotto.

È inoltre sufficiente che uno dei possibili significati designi una caratteristica del prodotto. Il test resta ancorato alla percezione immediata del pubblico, non alla verifica tecnica delle qualità effettive del bene.

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Prefissi valoriali e limiti alla monopolizzazione del linguaggio descrittivo

Il caso EcoGuard si inserisce in un orientamento stabile relativo ai segni composti da un prefisso valoriale – “eco-”, “bio-”, “green-”, “smart-” – accostato a un termine funzionale.

Quando tali prefissi vengono combinati con parole che descrivono la funzione del prodotto, il risultato tende a essere semanticamente lineare. L’originalità lessicale non è sufficiente: ciò che rileva è la rapidità dell’inferenza semantica.

La decisione conferma che la verifica non è tecnica, ma percettiva. Se il significato descrittivo emerge in modo immediato, il segno non può essere oggetto di esclusiva.

Ne deriva una distinzione fondamentale: creatività linguistica e distintività giuridica non coincidono. L’imprenditore può e deve comunicare le caratteristiche dei propri prodotti, incluse quelle ambientali o funzionali. Tuttavia, quando il segno scelto si limita a descrivere tali caratteristiche in modo diretto, esso resta disponibile per tutti gli operatori.

Il diritto dei marchi non impedisce la comunicazione delle qualità del prodotto. Impedisce che una descrizione venga sottratta al linguaggio comune e trasformata in monopolio.

La sentenza EcoGuard conferma così un equilibrio strutturale del sistema: la tutela opera solo quando il segno svolge una funzione distintiva effettiva. Quando il significato coincide con la descrizione della funzione o di una qualità del prodotto, la registrazione non può essere accordata.

© Canella Camaiora S.t.A. S.r.l. - Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 16 Febbraio 2026

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Avv. Arlo Cannela

Arlo Canella

Managing & founding partner, avvocato del Foro di Milano e cassazionista, responsabile formazione e ricerca indipendente dello Studio CC®.

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