Abstract
È possibile registrare un marchio creato con l’intelligenza artificiale? Sì, ma la registrazione non dipende dalla creatività dell’output, bensì dalla sua distintività, novità e liceità. In questo articolo analizziamo i requisiti per la registrazione di un marchio generato con AI, i rischi di plagio e convergenza tra segni, i limiti dell’automazione nel naming e le responsabilità nella filiera creativa. Dalla verifica di anteriorità alla contrattualizzazione, fino alla governance del processo, l’uso dell’AI nel branding richiede metodo e presidio legale per evitare conflitti e tutelare davvero il valore del marchio.
Si può registrare un marchio creato con l’intelligenza artificiale?
La domanda è sempre la stessa: si può registrare un marchio creato con l’intelligenza artificiale?
La risposta, in linea generale, è sì. Per comprenderla occorre però partire da un presupposto spesso trascurato: il diritto dei marchi non tutela la creatività in senso artistico. Tutela la funzione distintiva del segno nel mercato.
Un marchio non deve essere un’opera dell’ingegno. Deve essere nuovo rispetto a diritti anteriori rilevanti, distintivo e lecito, secondo quanto previsto, in ambito europeo, dal Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea (artt. 4, 7 e 8).
- Il copyright protegge l’espressione creativa umana.
- Il marchio protegge un segno idoneo a distinguere prodotti o servizi.
Sono due piani diversi. Possono sovrapporsi, ma non coincidono.
È possibile che un logo generato con l’AI non sia tutelabile come opera dell’ingegno e sia comunque registrabile come marchio. Allo stesso modo, un’opera creativa può risultare inutilizzabile come marchio se priva di capacità distintiva o in conflitto con diritti anteriori.
Distintività e novità restano i criteri centrali. Su questo punto si rinvia all’analisi dedicata alla registrabilità dei loghi generati tramite intelligenza artificiale (approfondisci: Registrabilità di un logo creato con Intelligenza Artificiale (IA) in Italia ed Europa – Canella Camaiora).
L’uso dell’AI non modifica i requisiti di validità. Non introduce una disciplina speciale. Non attenua il controllo sulla novità relativa. L’intelligenza artificiale è uno strumento. Il diritto dei marchi resta invariato.
Anche quando il segno è generato da un algoritmo occorre verificare che non violi diritti di terzi, che non riproduca marchi anteriori e che non utilizzi immagini o opere soggette a tutela. Lo stesso vale per il diritto all’immagine o per normative speciali, come nel caso affrontato in “Il diritto d’immagine del duca d’Este, ignaro testimonial dell’aceto balsamico” (App. Bologna, sent. 1792/2024).
- Se si registra un marchio che incorpora un’opera famosa, occorre accertarne la libera utilizzabilità.
- Se si utilizza il volto di una persona nota, servono i diritti necessari.
- Se il segno è stato progettato da un designer, occorre aver acquisito correttamente i diritti di sfruttamento.
Tutto questo riguarda la liceità e la disponibilità del segno. Ma disponibilità non significa automaticamente validità come marchio e segno distintivo.
Un segno può essere nella piena disponibilità del richiedente e risultare non registrabile perché descrittivo o privo di capacità distintiva. Può essere formalmente “originale” e non superare comunque l’esame di registrabilità.
Qui nasce l’equivoco più frequente quando si parla di logo AI e copyright.
La registrazione non dipende dall’autorialità dell’opera, ma dalla sua funzione distintiva.
Un ulteriore profilo riguarda le condizioni contrattuali degli strumenti utilizzati. Molte piattaforme di intelligenza artificiale concedono licenze non esclusive sugli output. Alcune prevedono limitazioni sull’uso commerciale (approfondisci: Le immagini generate con AI possono essere utilizzate a fini commerciali?).
Il problema non è nuovo. Anche nell’ambito grafico tradizionale occorre verificare, ad esempio, che la licenza di un font consenta l’uso commerciale come marchio.
Registrare un marchio significa rivendicare un uso esclusivo del segno. Questo presuppone che il segno sia nella piena disponibilità giuridica di chi lo registra. Se l’output è soggetto a una licenza non esclusiva o a condizioni incompatibili con un uso esclusivo, il problema non è tecnologico. È giuridico.
In definitiva, la risposta resta positiva: si può registrare un marchio creato con l’intelligenza artificiale. Ma il marchio deve essere nuovo, distintivo e lecito.
Ed è proprio quando l’AI accelera la produzione dei segni che il tema si sposta dal “se” utilizzare l’AI a “come” utilizzarla senza commettere errori grossolani.
Come cambia la progettazione dei marchi nell’era dell’AI
È inutile negarlo: l’intelligenza artificiale è ormai entrata stabilmente nei meccanismi di creazione dei marchi. Accelera il brainstorming, moltiplica le proposte, genera elenchi di nomi coerenti, costruisce payoff, suggerisce palette cromatiche, produce loghi già impaginati.
In pochi minuti, ciò che prima richiedeva giorni di lavoro può essere simulato, variato, perfezionato.
L’abbondanza è diventata la nuova normalità.
E tuttavia, proprio qui si annida un equivoco.
L’interazione con l’AI è solo apparentemente riservata. Il dialogo sembra individuale. L’utente ha la percezione di un rapporto quasi privato ed esclusivo con lo strumento: inserisce un prompt, riceve una risposta, affina, corregge, ottiene un risultato che appare costruito su misura.
Ma mentre l’interfaccia è individuale. Il modello è collettivo.
Milioni di utenti interrogano gli stessi sistemi, allenati su dataset analoghi, costruiti su pattern linguistici ricorrenti. L’output può essere raffinato, coerente, armonico. Ma non nasce in un vuoto creativo. Nasce dentro una matrice statistica condivisa.
Questo non significa che l’AI produca automaticamente plagio o copia. Significa che l’AI tende a generare soluzioni plausibili, verosimili, riconoscibili. E ciò che è plausibile, nel linguaggio, è spesso già frequentato.
La progettazione di un marchio, però, non coincide con la generazione di alternative.
Come già analizzato in un nostro precedente contributo, la scelta di un nome non è un atto creativo isolato, ma un processo tecnico. Ogni segno si colloca lungo una scala di distintività: descrittivo, evocativo, arbitrario, di fantasia. La sua forza dipende dalla distanza semantica rispetto al mercato e dalla densità competitiva del settore in cui opera (approfondisci: Il marchio deve raccontare cosa fa l’impresa? Distintività del nome e architettura del brand – Canella Camaiora).
L’AI accelera la fase esplorativa del marchio. Non sostituisce la misurazione della distanza dagli altri.
Se tutti chiedono al sistema un nome “innovativo”, “digitale”, “green”, “smart”, il sistema risponderà attingendo alle combinazioni più frequenti e statisticamente coerenti con quei campi semantici: prefissi ricorrenti, radici già utilizzate, strutture linguistiche collaudate.
L’effetto è sottile. Non è la copia letterale a generare il problema. È la convergenza.
In mercati già affollati di segni simili, l’AI può contribuire a comprimere ulteriormente lo spazio semantico disponibile. L’abbondanza di proposte rischia di produrre un’uniformità di fondo. Non perché l’algoritmo sia povero, ma perché tende a privilegiare ciò che funziona, ciò che suona bene, ciò che statisticamente appare coerente.
Qui si innesta un’altra illusione. Le tecniche che rendono memorabile un nome non sono nuove. Allitterazioni, assonanze, ritmo, simmetrie, inversioni: la retorica lavora su questi strumenti da secoli. Lo dimostra l’analisi dedicata alle figure retoriche, dalla poesia classica fino agli slogan pubblicitari contemporanei (Le figure retoriche: dal Cinque Maggio a ‘Have a break’ – Canella Camaiora ). Il linguaggio efficace si costruisce attraverso pattern riconoscibili.
L’AI replica facilmente questi pattern. Può generare nomi brevi, foneticamente armonici, strutturalmente equilibrati. Può sfruttare suoni dominanti, consonanti forti, sequenze memorabili. Anche l’idea che i marchi brevi siano più efficaci, analizzata criticamente nell’articolo sul potere dei marchi di cinque lettere (Il potere dei marchi di 5 lettere: mito o realtà? – Canella Camaiora), rientra in questo schema: semplicità e riconoscibilità sono leve note, non scoperte algoritmiche.
La progettazione di un marchio non è un esercizio quantitativo. È un esercizio di selezione, di sottrazione, di scelta.
Vero è che l’AI consente anche un altro tipo di operazione: immedesimarsi nel consumatore medio, simulare reazioni, ottimizzare il tono, generare varianti per mercati diversi. In questo senso, lo strumento può supportare l’analisi. Può aiutare a esplorare scenari, a testare suoni, a valutare percezioni.
Ma resta un passaggio che non può essere automatizzato.
- Definire il perimetro competitivo.
- Valutare la densità del settore.
- Misurare la distanza dai concorrenti.
- Scegliere il livello di distintività da occupare.
Quando questi passaggi vengono compressi o saltati, l’abbondanza di output può generare un effetto paradossale: più opzioni, meno differenziazione.
Oggi l’AI è in grado di produrre un logo completo, con tipografia, simbolo, palette e mockup applicativi. Può restituire un marchio “finito”, apparentemente pronto per il deposito.
Ma progettare un marchio non significa produrre un segno. Significa posizionarsi. Il metodo, nel diritto dei marchi, resta ciò che distingue un segno che “suona bene” da un segno che regge nel mercato (approfondisci: Il processo tecnico per scegliere un nome efficace (come marchio) – Canella Camaiora).
Ed è proprio qui che la questione si sposta dalla creatività alla responsabilità.
Verifica e responsabilità: chi risponde quando si usa l’AI?
Nel diritto dei marchi, la verifica preventiva non è un formalismo. È una valutazione predittiva del rischio.
Come già illustrato nell’analisi dedicata a come verificare se un marchio è libero (approfondisci: Come verificare se un marchio è libero: dalla scelta del nome al presidio del mercato – Canella Camaiora), la disponibilità di un segno non si accerta con una ricerca superficiale o con l’assenza di risultati su Google.
Richiede un esame delle anteriorità rilevanti, delle classi merceologiche, del territorio e, soprattutto, del rischio di confondibilità.
Qui emerge una tensione che riguarda direttamente il pubblico imprenditoriale.
- Molti CEO si aspettano che, se il marchio è stato ideato da un’agenzia o generato con strumenti evoluti, la responsabilità dell’originalità ricada interamente su chi lo ha prodotto.
- Dall’altra parte, molti designer avvertono un disagio opposto: verificare la disponibilità di un nome o di uno slogan in termini giuridici va ben oltre le competenze creative e richiede strumenti, metodo e interpretazione.
Entrambe le percezioni contengono un frammento di verità. Ma nessuna delle due esaurisce il problema.
I fornitori di strumenti di intelligenza artificiale, dal canto loro, nelle condizioni generali dei loro servizi, declinano espressamente ogni responsabilità in caso di output simili, plagiari o interferenti. L’algoritmo non garantisce unicità. Non garantisce assenza di conflitto. Non garantisce registrabilità.
Il rischio, quindi, non si dissolve nella tecnologia. Si sposta su qualcuno.
Chi utilizza il segno nel commercio è il soggetto più esposto e ne assume le conseguenze.
Questo vale anche quando il marchio nasce da un processo creativo tradizionale. La differenza è che, nell’era dell’AI, la velocità può indurre a comprimere o saltare la fase di verifica. Si genera, si seleziona, si pubblica. Solo dopo, eventualmente, si controlla.
Ma il sistema dei marchi, architrave del branding, non può funzionare in questo modo.
Un segno depositato senza adeguata verifica può incontrare un’opposizione. Può ricevere una diffida. Può essere oggetto di un ricorso cautelare per contraffazione. Come spiegato nell’analisi su cosa fare quando un marchio viene contestato (approfondisci: Cosa fare se un marchio viene contestato), il conflitto non è un’eccezione patologica. È una variabile fisiologica della competizione.
Quando un marchio funziona, entra inevitabilmente in relazione con altri segni. Se la prossimità supera una certa soglia, la contestazione diventa probabile.
Il rischio economico non coincide con il costo del deposito. Coincide con l’impatto del conflitto su reputazione, fatturato e continuità operativa.
Qui si inserisce il tema della responsabilità nella filiera creativa.
La creazione del segno può essere istantanea. La verifica non lo è.
E, nel diritto dei marchi, la ricerca di anteriorità, la valutazione della novità relativa e il giudizio di confondibilità restano passaggi distinti dalla fase creativa e non possono essere compressi senza aumentare l’esposizione al rischio.
Un segno depositato senza adeguate verifiche può incontrare opposizioni, diffide o azioni giudiziali, con un impatto che spesso supera di molto il costo del deposito.
Metodo, contratti e AI: come governare il rischio prima del conflitto
Se la creazione del segno è diventata istantanea e la verifica resta indispensabile, il passaggio successivo non è tecnico. È organizzativo.
Quando si parla di intelligenza artificiale nel branding, l’attenzione si concentra spesso sullo strumento. Nella pratica professionale, però, il problema raramente nasce dallo strumento in sé. Nasce dalla filiera.
Cliente, agenzia, designer, sviluppatore, piattaforma AI: la catena è oggi più articolata rispetto al passato. E più si articola, più diventa necessario chiarire chi fa cosa, chi verifica cosa e chi risponde di cosa (vedi anche Contratti e autodifesa: consigli pratici per gli autori di immagini – Canella Camaiora).
Molte criticità nei contenziosi non derivano da violazioni intenzionali, ma da una sottovalutazione della fase precontrattuale. Il segno viene generato, approvato e utilizzato; le verifiche vengono rinviate; i ruoli restano impliciti. Lo studio legale interviene quando il problema è già emerso.
È un modello reattivo. Non è un modello di governo.
Nel branding contemporaneo, la gestione dei diritti e la definizione delle responsabilità non sono un passaggio formale. Sono parte integrante della strategia di tutela del marchio.
Per questo, nei progetti che coinvolgono strumenti di intelligenza artificiale, la contrattualizzazione non può limitarsi a disciplinare la consegna di un logo o di un naming.
Deve chiarire:
- se e in che misura sono stati utilizzati strumenti di AI;
- chi è responsabile delle verifiche di anteriorità;
- quali garanzie vengono effettivamente offerte;
- quali limiti di responsabilità sono compatibili con l’uso industriale del segno;
- come viene disciplinato l’uso di font, librerie grafiche e piattaforme.
Questi profili non appartengono alla creatività. Appartengono al diritto dei marchi e alla proprietà industriale (vedi anche: Il contratto per la realizzazione di design e loghi – Canella Camaiora).
Il designer non può sostituirsi al consulente marchi. L’imprenditore non può confidare che il rischio sia assorbito automaticamente dalla filiera creativa.
La governance dell’AI nel branding richiede quindi un presidio legale strutturato, capace di integrare:
- contrattualistica;
- verifica di disponibilità;
- strategia di deposito;
- previsione dell’interferenza concorrenziale.
Quando emerge una contestazione, ciò che viene valutato non è il processo creativo, ma la legittimità dell’uso del segno e l’interferenza con diritti anteriori.
Per questo, nell’era dell’automazione, la differenza non la fa lo strumento utilizzato, ma il metodo con cui il marchio viene costruito e presidiato.
Ed è proprio su questo terreno che la consulenza specialistica in proprietà intellettuale diventa parte integrante del progetto, non un intervento successivo.
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Data di pubblicazione: 24 Febbraio 2026
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Arlo Canella
Managing & founding partner, avvocato del Foro di Milano e cassazionista, responsabile formazione e ricerca indipendente dello Studio CC®.
