Abstract
Negli ultimi mesi, il caso di Moggio Udinese è diventato l’amplificatore mediatico di un malcostume che – da anni – caratterizza con preoccupante ricorrenza statistica le pratiche per l’ottenimento della cittadinanza iure sanguinis: l’uso distorto della residenza in Italia come scorciatoia procedurale.
E, come spesso accade quando un tema giuridico finisce in prima pagina, la superficialità di giudizio corre più veloce del diritto: “revoca della cittadinanza”, “cittadinanze iure sanguinis cancellate”, “truffa dello iure sanguinis”…
Eppure, nel diritto positivo, la revoca della cittadinanza può verificarsi solo in casi ben precisi e non riguarda lo iure sanguinis.
In casi come quello di Moggio Udinese, non si tratta di obliterare uno status, ma di invalidare determinati atti burocratici quando viziati da presupposti fittizi.
Vediamo quindi perché parlare di “revoca” è improprio e cosa accade, giuridicamente, in questi casi.
Il caso di Moggio Udinese: la scorciatoia della residenza e la competenza decisionale del Comune
I contributi giornalistici raccontano di un meccanismo ormai noto: richiedenti stranieri avrebbero dichiarato residenze in Italia non corrispondenti a una reale dimora abituale, così da poter presentare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza al Comune e non al Consolato italiano nel loro paese di effettiva residenza (potendo contare, così, su tempi più rapidi nel riconoscimento della cittadinanza).
A Moggio Udinese, pare che la situazione sia leggermente “sfuggita di mano”: secondo quanto riportato dalla stampa, l’inchiesta riguarderebbe la bellezza di 84 pratiche (2018-2024) riferite a cittadini brasiliani, con residenze concentrate in poche abitazioni e non corrispondenti a un’effettiva dimora abituale. La stessa cronaca parla di un presunto “pacchetto chiavi in mano”, con intermediari che avrebbero chiesto circa 6.000 euro per pratica e un giro d’affari complessivo stimato oltre i 500.000 euro; sotto il profilo penale, sei soggetti (tra ex amministratori, dipendenti comunali e intermediari) sarebbero sottoposti a indagine, con l’ipotesi di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.).
L’espediente patologico di cui si discute non va a impattare su quella che è (e rimane!) la catena di discendenza dei discendenti, ma riguarda il luogo in cui presentare la pratica per il riconoscimento e, quindi, quale autorità è competente.
Sul punto, lo schema normativo è semplice:
- per i richiedenti residenti all’estero, la competenza è del Consolato italiano nel paese di residenza;
- per i richiedenti residenti in Italia, la competenza è del Sindaco del Comune di residenza, ma solo se la residenza è effettiva, cioè basata su una dimora abituale reale.
(Cfr. Circolare Ministero dell’Interno K.28.1, 8 aprile 1991)
Quando la residenza è solo formale — una presenza “sulla carta” — si crea un cortocircuito: la procedura viene incardinata presso un’Amministrazione locale che, di fatto, non avrebbe dovuto essere competente.
Ed è da qui che — al di là delle eventuali responsabilità penali dei soggetti coinvolti, dai richiedenti agli intermediari, fino ai funzionari della pubblica amministrazione — sorge l’interrogativo: si può revocare la cittadinanza iure sanguinis?
Revoca della cittadinanza: perché lo iure sanguinis non c’entra
In diritto, la revoca della cittadinanza è un istituto tipico e limitato a casi specifici: è disciplinata dall’art. 10-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e riguarda solo cittadinanze acquisite ai sensi degli artt. 4, comma 2 (soggetto nato in Italia e residente legalmente e ininterrottamente fino ai 18 anni, con dichiarazione entro un anno), 5 (matrimonio) e 9 (naturalizzazione). La revoca è legata a presupposti eccezionali (in particolare, condanne definitive per specifici reati collegati al terrorismo), ed è adottata con decreto del Presidente della Repubblica.
Perché la legge non parla di revoca nei casi di cittadinanza iure sanguinis? Perché la cittadinanza per discendenza (art. 1 L. 91/1992) non è una “concessione”: è uno status originario, che la Pubblica Amministrazione semplicemente accerta. Il procedimento di riconoscimento non crea la cittadinanza iure sanguinis: la dichiara.
Questo punto fermo ci fa spostare l’attenzione su un punto essenziale: nei casi come quello di Moggio Udinese, il diritto discendente dalla linea di sangue (se sussistente) non può essere “revocato”, ma può risultare compromesso l’iter attraverso cui si è ottenuto il riconoscimento, quando detto procedimento si basa su un presupposto fittizio.
E qui arriva si arriva alla distinzione decisiva e al corretto inquadramento delle fattispecie:
- si potrà parlare di “revoca” per altre forme di acquisto della cittadinanza;
- si dovrà invece parlare di “rimozione”/“nullità” degli atti del procedimento, quando lo stesso si sarà rivelato viziato.
Residenza fittizia e nullità del riconoscimento: il precedente del Tribunale di Milano (20 giugno 2019)
Il caso di Moggio Udinese non è il primo del suo genere. In questa materia, i precedenti esistono già.
Un riferimento particolarmente significativo è dato dall’Ordinanza del Tribunale ordinario di Milano (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE), 20 giugno 2019, resa in procedimento ex art. 702-ter c.p.c., causa n. 10280/2019 R.G..
Questo provvedimento fotografa con chiarezza il problema “procedurale” per quanto concerne i richiedenti e la cittadinanza iure sanguinis a loro riconosciuta:
- per avviare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in Italia, la competenza è del Comune di residenza.
- La residenza, però, non deve essere considerata un mero dato amministrativo: deve corrispondere alla dimora abituale.
- Se la dimora abituale è falsamente attestata nell’ambito dell’iscrizione anagrafica, viene meno la base stessa che attribuisce il potere all’Amministrazione locale.
Il Tribunale ha quindi correttamente ricostruito la questione come un tema di competenza funzionale: quando manca una residenza effettiva, il Comune designato è privo del potere di riconoscere la cittadinanza e gli atti adottati dall’Amministrazione locale possono essere affetti da nullità per difetto assoluto di attribuzione, ai sensi dell’art. 21-septies della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Questo è un passaggio chiave, soprattutto per chiarire un equivoco che ricorre spesso nei commenti mediatici: nei casi di residenza fittizia, non viene messa automaticamente in discussione l’esistenza del diritto iure sanguinis (vale a dire la congruità della discendenza ai fini del riconoscimento della cittadinanza). Ciò che può venir caducato è il procedimento radicato presso una sede amministrativa non competente.
Dalla scorciatoia illegittima alla via lecita: il giudizio per ritardo consolare
È per certi versi comprensibile (anche se non giustificabile) che, davanti a tempi consolari spesso molto lunghi, qualcuno cerchi soluzioni “alternative”. Ma dobbiamo dirlo con la massima chiarezza: l’indicazione di una residenza fittizia non può in alcun modo essere considerata una valida opzione strategica. È una condotta illecita e riprovevole, perché altera un presupposto essenziale del procedimento, la competenza dell’autorità; e non può essere considerata, in nessun caso, una via “percorribile”.
Non si tratta soltanto di una questione morale: è una questione giuridica con potenzialmente gravi risvolti pratici. Perché l’indicazione di una residenza meramente, oltre a poter esporre a responsabilità penali, può far perdere credibilità e indurre la PA a controlli sempre più stringenti. In altre parole: non è un sistema per accelerare i tempi, ma un modo per compromettere una posizione che potrebbe essere pienamente legittima.
Proprio per questo, quando l’ostacolo è l’attesa consolare, la direzione corretta da intraprendere non è quella di “precostituirsi” una competenza amministrativa in Italia attraverso l’indicazione di una residenza fittizia, bensì quella – ben diversa – di utilizzare gli strumenti rimediali leciti che l’ordinamento già offre. Ed è qui che si colloca il giudizio per ritardo consolare.
Questo strumento processuale consente di chiedere tutela davanti al Giudice italiano quando il procedimento consolare non viene definito entro tempi ragionevoli, senza artifici.
Un diritto non si conquista aggirando la legge: si fa valere rispettandola (e noi di Canella Camaiora siamo qui per aiutarvi).
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Data di pubblicazione: 14 Gennaio 2026
Ultimo aggiornamento: 15 Gennaio 2026
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Celeste Martinez Di Leo
Praticante avvocato, laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia e in “Abogacía” presso l’Universidad de Belgrano (Argentina) a pieni voti.
