Abstract
L’articolo 6 del Decreto Legge del 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha sancito l’abrogazione del precedente regime del Patent Box, introducendo in sua sostituzione un nuovo meccanismo agevolativo. Quest’ultimo prevede la possibilità, per le imprese, di beneficiare di una maggiore deducibilità dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo su specifici beni immateriali, attraverso quella che è comunemente definita “Super deduzione” o “Nuovo Patent Box”.
La caratteristica di maggior rilievo del nuovo Patent Box risiede nella sua architettura, infatti, mentre il precedente sistema operava secondo una logica “back-end”, concentrandosi sui redditi generati dagli asset immateriali, il nuovo regime adotta un approccio “front-end” che si focalizza direttamente sui costi di ricerca e sviluppo sostenuti.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al regime agevolativo i soggetti titolari di reddito d’impresa che rivestano la qualifica di “investitori”, intendendosi per tali coloro che detengono il diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili e che effettuano investimenti in attività rilevanti nell’ambito della propria attività d’impresa. Tali soggetti devono sostenere direttamente i costi connessi, assumersi i relativi rischi e beneficiare degli eventuali risultati prodotti.
Inoltre, il nuovo regime è accessibile anche ai contribuenti che, pur non essendo titolari diretti del bene immateriale, ne detengano il diritto allo sfruttamento economico in forza di un contratto di licenza o sub-licenza.
L’opzione per il nuovo Patent Box è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce e, in aderenza al dettato normativo:
- ha durata quinquennale;
- è irrevocabile;
- è rinnovabile.
Ambito di Applicazione e Beni Agevolabili
Ai fini dell’agevolazione rilevano:
- le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell’art. 2 del DM 26.5.2020 (relativo al credito d’imposta ricerca e sviluppo);
- le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell’art. 3 del DM 26.5.2020;
- le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell’art. 4 del DM 26.5.2020;
- le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
Il nuovo regime presenta una delimitazione specifica degli intangibili agevolabili, che si concentra su tre categorie principali:
- software protetto dal copyright,brevetti industriali, e
- disegni e modelli.
Questa scelta riflette un orientamento verso asset immateriali caratterizzati da una forte componente tecnologica e da chiari diritti di proprietà intellettual infatti l’art. 1 co. 10 della L. 234/2021 ha eliminato dai beni agevolabili:
- marchi d’impresa (che erano già stati esclusi dal Patent box);
- Know how.
Costi agevolabili
In base a quanto previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022, n. 48243, paragrafo 4.1, rientrano tra le spese agevolabili ai fini del nuovo regime le seguenti categorie di costi:
- spese per il personale, sia con rapporto di lavoro subordinato che autonomo, nonché con altri rapporti differenti dal lavoro subordinato, purché direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti (lett. a);
- quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e ulteriori costi relativi a beni mobili strumentali e beni immateriali utilizzati nell’ambito delle attività agevolabili (lett. b);
- spese per servizi di consulenza e altri servizi di natura equivalente, esclusivamente inerenti alle attività rilevanti (lett. c);
- spese per materiali, forniture e prodotti analoghi impiegati direttamente nelle attività agevolabili (lett. d);
- spese connesse alla tutela dei diritti sui beni immateriali agevolati, incluse quelle sostenute per il mantenimento, il rinnovo alla scadenza, la protezione nonché quelle finalizzate alla prevenzione della contraffazione e alla gestione di eventuali contenziosi volti alla difesa dei suddetti diritti (lett. e).
Maxi deduzione
L’agevolazione si concretizza nella possibilità di beneficiare di una maggiorazione della deducibilità fiscale dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo connesse ai beni immateriali agevolabili.
In particolare, è prevista una maggiorazione del 110% di tali costi applicabile sia ai fini delle imposte sui redditi (IRES) che dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Il beneficio fiscale si realizza, pertanto, mediante una variazione in diminuzione da operare in sede di dichiarazione dei redditi, con conseguente riduzione dell’imponibile fiscale.
Documentazione idonea
In merito alla documentazione richiesta per l’applicazione della penalty protection in caso di rettifica dell’agevolazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, la circolare stabilisce che tale documentazione risulta necessaria esclusivamente per l’ottenimento dell’esimente sanzionatoria, mentre non costituisce requisito per l’applicazione dell’agevolazione stessa. Pertanto, l’agevolazione rimane fruibile anche in assenza di documentazione, tuttavia, qualora si verifichi una rettifica, le relative sanzioni risulteranno applicabili.
Tale documento deve essere redatto per ciascun periodo di imposta nel quale il contribuente intende beneficiare della maggiorazione del 110% e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale, da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il documento si articola nelle seguenti due sezioni:
- Sezione A: ha la finalità di descrivere il contesto operativo e funzionale dell’azienda, con particolare riferimento alla tipologia e alle modalità di svolgimento delle attività rilevanti. Le informazioni contenute in questa sezione sono finalizzate a dimostrare, attraverso documentazione oggettivamente verificabile, la qualificazione di investitore del contribuente, lo svolgimento delle attività rilevanti correlate all’assunzione del rischio e la specifica attinenza e riconducibilità di tali attività agli intangibili oggetto di agevolazione.
- Sezione B: è finalizzata alla delimitazione della base di calcolo e delle spese rilevanti per ciascun periodo d’imposta di applicazione del nuovo Patent Box. L’obiettivo consiste nella validazione, supporto e giustificazione della quantificazione dell’agevolazione sotto il profilo contabile e fiscale.
Interazione con il credito RsS
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo regime del Patent Box è compatibile con il credito d’imposta per ricerca e sviluppo. Tuttavia, è fondamentale rispettare un principio chiave secondo il quale uno stesso costo non può beneficiare contemporaneamente di entrambe le agevolazioni.
In altre parole, se un costo è utilizzato per accedere al nuovo Patent Box, non può essere conteggiato anche ai fini del credito RCS. In questi casi, il contribuente deve decurtare dalla base di calcolo del credito RCS l’effetto fiscale (risparmio IRES e IRAP) generato dal Patent Box.
Pertanto:
- Qualora i costi utilizzati per il credito RCS siano stati anche oggetto di “recapture” ai fini del Patent Box, sarà necessario ricalcolare correttamente il credito escludendo i costi sovrapposti. Questo può comportare, per i periodi d’imposta coinvolti (a partire dal 2020), la restituzione dell’importo indebitamente fruito, senza applicazione di sanzioni o interessi.
- Anche nel caso di applicazione del regime ordinario, è obbligatorio tener conto dell’effetto fiscale del Patent Box per evitare una doppia agevolazione sugli stessi costi.
Domande preliminare da porsi
- Quali sono gli obiettivi del progetto? Il progetto dovrebbe conseguire obiettivi originali mediante la generazione di nuove conoscenze, intendendo con ciò l’esplorazione di fenomeni, strutture o relazioni ancora sconosciute. È escluso qualsiasi intervento che implichi un mero utilizzo di conoscenze già acquisite in quanto non rappresenterebbe un reale avanzamento dello stato dell’arte. L’elemento distintivo è dunque l’innovatività.
- Cosa c’è di nuovo in questo progetto? Il progetto dovrebbe avere elementi di novità, finalizzato allo sviluppo di applicazioni innovative delle conoscenze scientifiche esistenti o all’impiego inedito di tecniche e tecnologie disponibili.
- Quali metodi vengono utilizzati per svolgere il progetto? Il progetto dovrebbe impiegare metodologie proprie della ricerca scientifica e tecnologica.
- Quanto sono applicabili in generale i risultati e le scoperte del progetto? I risultati del progetto dovrebbero essere caratterizzati da trasferibilità e riproducibilità, qualità fondamentali per la loro applicazione su scala più ampia. Tali caratteristiche sono tutelate difatti attraverso strumenti di proprietà intellettuale.
- Che tipo di personale lavora al progetto? L’esecuzione del progetto richiede personale dotato di competenze specialistiche in ambito di ricerca e sviluppo. In particolare, dovrebbero essere coinvolti ricercatori qualificati, il cui contributo è essenziale per soddisfare i criteri che definiscono un’attività come RCS. A supporto possono essere impiegate anche figure tecniche e di assistenza, purché in funzione del raggiungimento degli obiettivi scientifici.
- Come devono essere classificati i progetti di ricerca a ricerca? I progetti dovrebbero essere generalmente riconducibili all’ambito della ricerca e sviluppo e riclassificati in una delle macroaree sopra identificate (ricerca industriale, innovazione tecnologica o design e ideazione estetica)
Il nostro approccio
- Analisi iniziale: valutazione del patrimonio intangibile della società, con particolare focus sulle categorie di beni ammissibili all’agevolazione e preliminare verifica della conformità ai requisiti normativi necessari.
- Perimetro RsD: Identificazione preliminare dei costi agevolabili sostenuti.
- Analisi funzionale: In questa fase verranno raccolte informazioni qualitative e quantitative al fine di analizzare le principali funzioni economiche, i rischi imprenditoriali ed i beni impiegati.
- Conclusioni: una volta determinato con precisione il reddito agevolabile e il perimetro dei beni immateriali, si procederà, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, alla predisposizione della documentazione conforme alle disposizioni del Provvedimento, idonea a garantire l’accesso al regime di penalty protection.
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Data di pubblicazione: 19 Giugno 2025
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Giuseppe Ben Messaoud
Dott. Giuseppe Ben Messaoud. Laureato in economia e finanza presso l’Università Cattolica del Sacro cuore di Milano.